COMUNE DI MONTORSO VICENTINO

Provincia di Vicenza

 

 

 

Estratto della deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 7 marzo 2006 “Imposta comunale sugli immobili (I.C.I ). Determinazione dell’aliquota per l’anno 2006”. 

 

 

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DELIBERA

 

 

1)   di determinare per l’anno 2006 l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,50 ‰ (cinquevirgolacinquepermille);

2)   di confermare in €. 103,29 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

3)   di considerare abitazione principale agli effetti della detrazione d’imposta prevista per l’abitazione principale:

a)      l’abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha stabilito la propria residenza anagrafica;

b)      le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli), che abbiano nelle stesse stabilito la propria residenza. Nel caso in cui l’abitazione sia utilizzata in via principale anche da un solo soggetto passivo contitolare, la detrazione spetta interamente a quest’ultimo, indipendentemente dalla quota di possesso, così come prevede la legge in via ordinaria, mentre gli altri contitolari beneficiano della sola aliquota ridotta, purchè ovviamente rientrino tra i soggetti di cui alla lett. a). Le agevolazioni sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale;

c)      gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione all’assegnatario con patto di futura vendita e riscatto, occupate ad uso abitazione dall’assegnatario e dai suoi familiari, fin dal momento della concessione in locazione;

d)      l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, previa autocertificazione;

e)      due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione;

f)        l’abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’AIRE), a condizione che non risulti locata; se il contribuente possiede più abitazioni nel comune di Montorso Vicentino, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, indicata dal contribuente e dallo stesso tenuta a disposizione.

 

 

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