COMUNE DI ARSIERO

                 PROVINCIA DI VICENZA

Cod. Fiscale: 00294880240                       C.A.P. 36011                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ALIQUOTE-RIDUZIONI-DETRAZIONI- VERSAMENTO-DICHIARAZIONE

 

 

 

VISTO il D.lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni;

VISTO il comma 48 dell’art.3 della legge 23/12/1996, n.662;

VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/02/2006 di determinazione dell’aliquota I.C.I. per l’anno 2006;

VISTO, altresi’, il regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. , approvato con deliberazione consiliare n.7 del 23/02/00  e successive modificazioni ed integrazioni;

SI AVVERTE CHE

 

·       Per l’anno 2006 le aliquote per  l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono rimaste invariate rispetto al 2005 e 2004 e pertanto:

 

Ø       aliquota ordinaria: 7 per mille;

Ø       aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille;

Ø       aliquota per aree fabbricabili: 7 per mille;

Ø       aliquota per abitazioni date in locazione con contratto registrato a persone che le utilizzano come abitazione principale: 5 per mille, previa comunicazione da inviare all’ufficio tributi entro la scadenza della rata ICI nella quale il contribuente intende avvalersi dell’aliquota in oggetto;

·       Per determinare la base imponibile dei fabbricati, a decorrere dall’anno 1997,  la rendita catastale attribuita dall’ U.T.E. o la rendita presunta (nel caso di fabbricati non accatastati)  deve essere rivalutata del 5 per cento.

·       Dall’imposta dovuta per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente si detraggono, € 103,29 annue rapportate al periodo dell’anno per cui l’immobile costituisce abitazione principale;

·       La detrazione di cui al punto precedente è elevata a € 258,23  per le unita’ immobiliari cedute con convenzione al Comune destinate ad abitazione principale per famiglie disagiate e bisognose.

·       Sono inoltre equiparate ad abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta  e della detrazione d’imposta:

a)       le unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari ivi residenti;

b)       le unita’ immobiliari possedute a titolo di proprieta’ o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c)       le unita’ immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti entro il  2° grado (padre-figlio; fratelli; nonno -nipote) e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza. Il soggetto passivo interessato ad usufruire di questa agevolazione deve presentare una dichiarazione semplice all’ufficio tributi del Comune entro la scadenza della rata ICI nella quale intende usufruirla, come da modello predisposto;

d)       le unita’ immobiliari possedute a titolo di proprieta’ o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate.

·          Alle pertinenze si applicano l’aliquota ridotta dell’abitazione principale e la eventuale parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’ammontare dell’imposta dovuta per l’abitazione principale.

·          L’imposta e’ ridotta del 50% per i fabbricati fatiscenti o inabitabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’agibilita’ o inabitabilita’ e’ accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale in base a una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione ; in alternativa il contribuente puo’ presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

·       Fermo restando che per le aree fabbricabili l’imponibile su cui calcolare l’imposta da versare e’ costituito dal valore venale in comune commercio, il Comune di Arsiero ha provveduto a determinare dei valori di riferimento da prendere come base  al di sotto dei quali i relativi versamenti potrebbero essere oggetto di accertamento.  Si invitano i contribuenti a prendere visione dei valori fissati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2006 presso l’Ufficio Tributi.

·          Il pagamento deve essere effettuato con versamento direttamente al concessionario della riscossione dei tributi  Uniriscossioni S.p.a. o tramite c.c.p. n.136366 intestato Uniriscossioni S.p.a. concessione di Vicenza:

a)in unica rata entro il 30 giugno 2006 applicando l’aliquota e la detrazione in vigore nell’anno 2005

      b)in due rate:                   

-          la prima entro il 30 giugno 2006, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (anno 2005);

-          la seconda entro il 20 dicembre 2006 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e complessiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.

·          Si considerano validi i versamenti effettuati, anzichè separatamente da ciascun titolare per la propria quota di possesso, i versamenti eseguiti cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

·          Per gli immobili situati nel Comune di Arsiero  che hanno subito delle variazioni nel corso dell’anno 2005 (quali trasferimenti di proprieta’ o altri diritti reali, perdita o acquisizione del diritto di esenzioni o esclusioni, ecc…) dalle quali consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta, sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione I.C.I. utilizzando il modello ministeriale: entro il 31.07.06  per i contribuenti che non presentano in via telematica la dichiarazione dei redditi e entro il 31.10.06 per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi in via telematica.

Si precisa che il diritto all’applicazione di aliquote diverse non costituisce obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione, mentre è oggetto di variazione l’eventuale diritto alla detrazione per abitazione principale, anche se parziale, acquisito nell’anno 2005, il contribuente deve presentare dichiarazione semplice, come sopra ribadito, su modello predisposto dal Comune e come previsto dall’art. 6 comma 6 del vigente regolamento nel testo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.03.2006.

Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune.

Si avverte che in occasione dell’invio ai contribuenti del riepilogo degli immobili posseduti e dei bollettini per il versamento, nel mese di giugno, l’Ufficio Tributi rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12,30 e il lunedì dalle 17.00 alle 18.30.

               

Arsiero  26 Aprile 20006                                                IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI

F.to Manuela Rag. Campana