COMUCod. COMUNE DI ARSIERO
Fiscale: 00294880240 C.A.P. 36011 Tel. 0445-741305
VISTO il D.lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni;
VISTO il comma 48 dell’art.3 della legge 23/12/1996, n.662;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 25/01/2005 di determinazione dell’aliquota I.C.I. per l’anno 2005;
VISTO, altresi’, il regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. , approvato con deliberazione consiliare n.7 del 23/02/00 e successive modificazioni;
· Per l’anno 2005 le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono rimaste invariate rispetto al 2004 e pertanto:
Ø aliquota ordinaria: 7 per mille;
Ø aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze: 4 per mille;
Ø aliquota per aree fabbricabili: 7 per mille;
Ø aliquota per abitazioni date in locazione con contratto registrato a persone che le utilizzano come abitazione principale: 5 per mille;
· Per determinare la base imponibile dei fabbricati, a decorrere dall’anno 1997, la rendita catastale attribuita dall’ U.T.E. o la rendita presunta (nel caso di fabbricati non accatastati) deve essere rivalutata del 5 per cento.
· Dall’imposta dovuta per le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente si detraggono, € 103,29 annue rapportate al periodo dell’anno per cui l’immobile costituisce abitazione principale;
· La detrazione di cui al punto precedente è elevata a € 258,23 per le unita’ immobiliari cedute con convenzione al Comune destinate ad abitazione principale per famiglie disagiate e bisognose.
· Sono inoltre equiparate ad abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta:
a) le unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa adibite ad abitazione dei soci assegnatari ivi residenti;
b) le unita’ immobiliari possedute a titolo di proprieta’ o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
c) le unita’ immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti entro il 2° grado (padre-figlio; fratelli; nonno -nipote) ed agli affini entro il 1° grado (suoceri-genero/nuora) e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;
d) le unita’ immobiliari possedute a titolo di proprieta’ o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate.
· Alle pertinenze si applicano l’aliquota ridotta dell’abitazione principale e la eventuale parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’ammontare dell’imposta dovuta per l’abitazione principale.
· L’imposta e’ ridotta del 50% per i fabbricati fatiscenti o inabitabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’agibilita’ o inabitabilita’ e’ accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale in base a una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione ; in alternativa il contribuente puo’ presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
· Fermo restando che per le aree fabbricabili l’imponibile su cui calcolare l’imposta da versare e’ costituito dal valore venale in comune commercio, il Comune di Arsiero ha provveduto a determinare dei valori di riferimento da prendere come base al di sotto dei quali i relativi versamenti potrebbero essere oggetto di accertamento. Si invitano i contribuenti a prendere visione dei valori fissati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2004 presso l’Ufficio Tributi.
· Il pagamento deve essere effettuato con versamento direttamente al concessionario della riscossione dei tributi Uniriscossioni S.p.a. o tramite c.c.p. n.136366 intestato Uniriscossioni S.p.a. concessione di Vicenza:
a)in unica rata entro il 30 giugno 2005 applicando l’aliquota e la detrazione in vigore nell’anno 2005
b)in due rate:
- la prima entro il 30 giugno 2005, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (anno 2004);
- la seconda entro il 20 dicembre 2005 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e complessiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata.
· Si considerano validi i versamenti effettuati, anzichè separatamente da ciascun titolare per la propria quota di possesso, i versamenti eseguiti cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
· Per gli immobili situati nel Comune di Arsiero che hanno subito delle variazioni nel corso dell’anno 2004 (quali trasferimenti di proprieta’ o altri diritti reali, perdita o acquisizione del diritto di esenzioni o esclusioni, ecc…) dalle quali consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta, sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione I.C.I. utilizzando il modello ministeriale: entro il 31.07.05 per i contribuenti che non presentano in via telematica la dichiarazione dei redditi e entro il 31.10.05 per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi in via telematica.
Si precisa che il diritto all’applicazione di aliquote diverse non costituisce obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione, mentre è oggetto di variazione l’eventuale diritto alla detrazione per abitazione principale, anche se parziale, acquisito nell’anno 2004, in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva come previsto dall’art. 6 comma 6 del vigente Regolamento Comunale in materia di ICI.
Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune.
Si avverte che in occasione dell’invio ai contribuenti del riepilogo degli immobili posseduti e dei bollettini per il versamento, nel mese di giugno, l’Ufficio Tributi rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00 e il lunedì dalle 17.00 alle 18.30.
F.to Manuela Rag. Campana