COMUNE DI CASSOLA (VI)
I.C.I. ANNO 2010
1. ABITAZIONE PRINCIPALE
Con D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito dalla legge 24/07/2008 n. 126 è stata disposta l’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per abitazione principale e più precisamente:
- L’esenzione spetta all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale cioè quella nella quale risulta la residenza anagrafica;
- L’esenzione spetta all’unità immobiliare posseduta da anziani che hanno acquisito la residenza presso istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata;
- L’esenzione spetta anche ad una sola pertinenza dell’abitazione come stabilito dal Regolamento Comunale per l’I.C.I;
- Sono tuttavia in qualsiasi caso escluse da esenzione le abitazioni accatastate nelle categorie: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) o A9 (Castelli e Palazzi Storici).
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L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quali risulta la residenza anagrafica.
Per pertinenza di un’abitazione si intende il fabbricato censito in categoria catastale C2 o C6 (box auto – cantine – garage) e di fatto destinato in modo durevole al servizio dell’abitazione come previsto dall’art. 817 del Codice Civile.
Non possono in nessun caso essere considerate come pertinenze le stalle.
2. ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO
Il Regolamento Comunale assimila all’abitazione principale anche gli alloggi concessi dal contribuente in uso gratuito a parenti di 1° e 2° grado e agli affini di 1° grado. La Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.1/DF del 4/3/2009 ha stabilito l’estensione all’esenzione dal pagamento dell’imposta agli alloggi concessi in uso gratuito solo a parenti. Si deduce quindi che:
1. In caso di parenti di 1° e 2° grado vi è l’esenzione dal pagamento dell’imposta;
2. In caso di affini di 1° grado(suoceri-generi/nuore) permane il pagamento dell’imposta con aliquota ridotta del 5 per mille;
3. In tutti gli altri casi di parentela o affinità non vi è alcuna riduzione e l’imposta va versata applicando l’aliquota del 7 per mille.
Si precisa che per usufruire delle agevolazioni (esenzione o aliquota ridotta) è necessario che il comodatario utilizzi effettivamente l’immobile come prima abitazione, che vi abbia trasferito la propria residenza e che ciò risulti dai registri anagrafici.Il comodante dovrà dichiarare il possesso dei requisiti su apposito modello autocertificativo, disponibile anche sul sito del comune, e da presentare presso l’ufficio tributi nel termine previsto per la presentazione della denuncia di variazione ICI 2009.
Tale certificazione ha valore anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino variazioni.
L’agevolazione sopra riportata si estende anche ad una pertinenza.
3. DATI CENSUARI RELATIVI A FABBRICATI/TERRENI
Per i dati censuari relativi ai fabbricati ed ai terreni agricoli è disponibile la consultazione gratuita sul sito dell’Agenzia del Territorio www.agenziaterritorio.it (il servizio richiede abilitazione).
4. AREE FABBRICABILI
Il comune ha la possibilità di deliberare periodicamente i valori in relazione alle aree fabbricabili soggette all’imposta ai sensi dell’art. 59 lettera g) del D.Lgs 446/97. Non sono state apportate variazioni rispetto ai valori deliberati per l’anno precedente.
I valori deliberati non possono essere utilizzati per il pagamento dell’ICI quando esiste una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato che riporta un valore superiore o quando sia stato dichiarato in atti di compravendita/donazione/successione ecc. un valore superiore. In tali casi deve essere utilizzato anche per il pagamento dell’ICI il valore riportato nella perizia di stima e/o atto pubblico.
5. ALIQUOTE
Le aliquote sono rimaste invariate rispetto al precedente anno d’imposta.
TIPO IMMOBILE |
ALIQUOTE |
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ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 E UNA SOLA PERTINENZA |
ESENTE |
ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI 1° E 2° GRADO (prestare attenzione a quanto specificato al punto 2) |
ESENTE |
ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE A/1,A/8,A/9 E UNA SOLA PERTINENZA |
5 per mille e detrazione € 103,29 |
ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTE DA CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO E ISCRITTI ALL’A.I.R.E. PURCHE’ NON LOCATA |
5 per mille e detrazione € 103.29 |
PERTINENZE OLTRE LA PRIMA |
7 per mille |
ALTRI FABBRICATI CATEGORIA CATASTALE “B” – “C” – “D” |
7 per mille |
AREE EDIFICABILI |
7 per mille |
TERRENI AGRICOLI |
7 per mille |
6. SCADENZE – MODALITA’ DI VERSAMENTO – IMPORTO MINIMOPER IL VERSAMENTO
SCADENZE 1° RATA di acconto o RATA UNICA : ENTRO IL 16 GIUGNO 2010 2° RATA a SALDO : ENTRO IL 16 DICEMBRE 2010 MODALITA’ DI VERSAMENTO: Con bollettino di c/c postale intestato a :EQUITALIA NOMOS SPA – CASSOLA – VI – ICI - Conto Corrente n° 88717939 Con modello F24 presso qualsiasi banca o ufficio postale utilizzando i seguenti codici:
I versamenti vanno arrotondati all’euro per difetto fino a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo. Non è dovuto alcun versamento qualora l’importo annuo complessivo dovuto non superi € 12,00. |
7. DICHIARAZIONE ICI ANNO 2009:
Nei casi previsti dalla vigente normativa deve essere presentata, a seguito di variazioni intervenute nel corso dell’anno 2009 la denuncia di variazione ICI utilizzando il modello approvato dal Ministero delle Finanze e disponibile sul sito: www.finanze.it entro il termine della dichiarazione dei redditi.