COMUNE DI CASSOLA (VI)
I.C.I. ANNO 2009
QUESTA COMUNICAZIONE VIENE INVIATA A TUTTI I CONTRIBUENTI CHE HANNO VERSATO L’IMPOSTA PER L’ANNO 2008, PERTANTO IL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE NON COMPORTA NECESSARIAMENTE IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA AL COMUNE DI CASSOLA ANCHE PER L’ANNO 2009.
1. ABITAZIONE PRINCIPALE
Con D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito dalla legge 24/07/2008 n. 126 è stata disposta l’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per abitazione principale e più precisamente:
- L’esenzione riguarda l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale cioè quella nella quale risulta la residenza anagrafica;
- L’esenzione riguarda l’unità immobiliare posseduta da anziani che hanno acquisito la residenza presso istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata;
- L’esenzione riguarda anche la pertinenza dell’abitazione nei limiti stabiliti dal Regolamento Comunale per l’I.C.I;
- L’esenzione riguarda anche le abitazioni assimilate per Regolamento Comunale (immobili concessi in uso gratuito);
- Sono tuttavia in qualsiasi caso escluse da esenzione le abitazioni accatastate nelle categorie: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) o A9 (Castelli e Palazzi Storici).
L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quali risulta la residenza anagrafica.
Per pertinenza di un’abitazione si intende il fabbricato censito in categoria catastale C2 o C6 (box auto – cantine – garage) e di fatto destinato in modo durevole al servizio dell’abitazione come previsto dall’art. 817 del Codice Civile.
Il Regolamento Comunale stabilisce che l’esenzione può essere applicata ad una sola pertinenza.
2. ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO
Sono esentate dal pagamento dell’imposta le abitazioni e una pertinenza concesse dal contribuente in uso gratuito a parenti in liena retta o collaterale(nei limiti previsti dal regolamento)(art.59,lettera e) del D.Lgs n.446 del 15/12/1997) , ed effettivamente utilizzate come abitazione principale a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza e che ciò risulti dall’iscrizione anagrafica e dal normale utilizzo dei servizi di rete. I soggetti interessati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti su apposito modello autocertificativo da ritirare e presentare presso l’ufficio tributi comunale nel termine previsto per la presentazione della denuncia di variazione ICI 2008.
Tale certificazione ha valore anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino variazioni.
3. DATI CENSUARI RELATIVI A FABBRICATI/TERRENI
Per i dati censuari relativi ai fabbricati ed ai terreni agricoli è disponibile la consultazione gratuita sul sito dell’Agenzia del Territorio www.agenziaterritorio.it (il servizio richiede abilitazione).
4. AREE FABBRICABILI
Il comune ha la possibilità di deliberare periodicamente i valori in relazione alle aree fabbricabili soggette all’imposta ai sensi dell’art. 59 lettera g) del D.Lgs 446/97. Non sono state apportate variazioni rispetto ai valori deliberati per l’anno precedente.
I valori deliberati non possono essere utilizzati per il pagamento dell’ICI quando esiste una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato che riporta un valore superiore o quando sia stato dichiarato in atti di compravendita/donazione/successione ecc. un valore superiore. In tali casi deve essere utilizzato anche per il pagamento dell’ICI il valore riportato nella perizia di stima e/o atto pubblico.
5. ALIQUOTE
Le aliquote sono rimaste invariate rispetto al precedente anno d’imposta.
5,00 PER MILLE |
ABITAZIONE PRINCIPALE in categoria A1-A8-A9 con detrazione di € 103,29 |
5,00 PER MILLE |
ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO AD AFFINI O DI PROPRIETA’DI ISCRITTI ALL’A.I.R.E. |
7,00 PER MILLE |
ALIQUOTA ORDINARIA - ALTRI FABBRICATI – TERRENI AGRICOLI – AREE EDIFICABILI |
6. SCADENZE PER IL VERSAMENTO
1° RATA di acconto o RATA UNICA : ENTRO IL 16 GIUGNO 2009
2° RATA a SALDO : ENTRO IL 16 DICEMBRE 2009
7. MODALITA’ DI VERSAMENTO
L’art. 37 comma 55 del D.L. 223/06 stabilisce che in aggiunta al tradizionale bollettino di pagamento tramite c/c postale è possibile versare anche utilizzando il modello F24 con i seguenti codici:
ICI ABITAZIONE PRINCIPALE |
3901 |
ICI TERRENI AGRICOLI |
3902 |
ICI AREE FABBRICABILI |
3903 |
ICI ALTRI FABBRICATI |
3904 |
SANZIONE ICI |
3907 |
CODICE COMUNE CASSOLA |
C037 |
Tutti versamenti vanno arrotondati all’euro per difetto fino a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo.
8. IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO
Non è dovuto alcun versamento qualora l’importo annuo complessivo dovuto non superi € 12,00 annui.
9. DICHIARAZIONE ICI ANNO 2008:
Nei casi previsti dalla vigente normativa deve essere presentata, a seguito di variazioni intervenute nel corso dell’anno 2008 la denuncia di variazione ICI utilizzando il modello approvato dal Ministero delle Finanze e disponibile sul sito: www.finanze.it