COMUNE DI CASSOLA (VI)

I.C.I. ANNO 2008

 

1. NOVITA’:

Con la Finanziaria 2008 è stata istituita una nuova detrazione per l’abitazione principale e la relativa pertinenza (box auto, cantina, garage, ecc.) pari all’1,33 per mille del valore catastale dell’immobile, con il tetto massimo di € 200. Si tratta di una detrazione che si aggiunge a quella, già prevista dal comune di € 103,29. Le due detrazioni sono cumulabili tra loro. La detrazione d’imposta non segue le quote di possesso ma spetta in uguale misura a tutti i contitolari che abitano l’immobile. La detrazione si calcola in proporzione ai mesi durante i quali si è protratta la destinazione ad abitazione principale. Non ci sono limiti di reddito che condizionano il beneficiario. Sono tuttavia esclusi gli immobili accatastati come A1 (abitazioni signorili), A8 (ville). La misura agevolativa potrà, al più, azzerare l’imposta dovuta, ma non potrà mai tradursi in un credito d’imposta.

  

2. ALIQUOTE:

5,00 PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE E  UNA PERTINENZA

ALLOGGI CONCESSI IN USO GRATUITO A SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 433 DEL CODICE CIVILE

7,00 PER MILLE

ALIQUOTA ORDINARIA - ALTRI FABBRICATI – TERRENI AGRICOLI – AREE EDIFICABILI

Euro 103,29

DETRAZIONE PREVISTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (NON SI APPLICA AGLI ALLOGGI CONCESSI IN USO GRATUITO)

 

 

 

Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica, e le agevolazioni sopra citate (aliquota del 5,0 per mille, detrazione di € 103,29, ulteriore detrazione dell’1,33 per mille) spettano per il periodo dell’anno durante i quali risulta la residenza anagrafica.

Per pertinenza di un’abitazione si intende il fabbricato censito in categoria catastale C2 o C6 (box auto – cantine – garage) e di fatto destinato in modo durevole al servizio dell’abitazione come previsto dall’art. 817 del Codice Civile. Alla pertinenza va in ogni caso applicata l’aliquota prevista per l’abitazione di cui è pertinenza. Il Regolamento Comunale stabilisce che l’aliquota agevolata può essere applicata ad una sola pertinenza. Nel caso di più unità della stessa categoria, viene considerata pertinenza quella avente superficie maggiore. Le rimanenti unità della stessa categoria vengono considerate come altri fabbricati.

 

3. AGEVOLAZIONE PER INVALIDI:

Per i soggetti dichiarati invalidi civili o per causa di lavoro con una percentuale non inferiore al 74% di invalidità, o invalidi per servizio con una categoria ricompressa tra la I^ e la VI^, che siano titolari, in tutto il territorio nazionale, della sola abitazione adibita ad abitazione principale del soggetto e della propria famiglia, è prevista una riduzione dell’imposta dovuta dal soggetto in percentuale del 100% dell’imposta totale se l’unità immobiliare è censita in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e per una percentuale del 20% dell’imposta totale se l’unità immobiliare è censita in categoria A/7 o A/8. Il soggetto interessato dovrà essere residente in Cassola e titolare di diritto reale di cui all’art. 3 del D.Lgs 504/92 sull’immobile oggetto di tassazione. L’immobile dovrà essere adibito ad abitazione principale del soggetto e della propria famiglia. Qualora il soggetto possieda altri immobili, non si applica l’agevolazione.

I soggetti interessati dovranno attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione della presente agevolazione presentando l’apposito modello autocertificativo all’ufficio tributi comunale entro la data di pagamento della prima rata dell’imposta, pena la non applicazione dell’agevolazione. Tale modello dovrà essere corredato con copia del certificato che attesta l’invalidità, rilasciato da organismo competente. Copia del modello potrà essere richiesta presso l’ufficio tributi.

 

4. ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO

Si applica l’aliquota agevolata del 5 per mille (NON DEVE ESSERE APPLICATA LA DETRAZIONE PREVISTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE) alle  abitazioni concesse dal contribuente in uso gratuito a genitori, figli, generi, nuore, suoceri, fratelli(art. 433 del Codice Civile) e relativa pertinenza,  ed effettivamente utilizzate come abitazione principale a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza e che ciò risulti dall’iscrizione anagrafica e dal normale utilizzo dei servizi di rete. I soggetti interessati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti su apposito modello autocertificativo da ritirare e presentare presso l’ufficio tributi comunale nel termine previsto per la presentazione della denuncia di variazione ICI 2007. Tale certificazione ha valore anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino variazioni.

 

5. MODALITA’ DI VERSAMENTO:

L’art. 37 comma 55 del D.L. 223/06 stabilisce che in aggiunta al tradizionale bollettino di pagamento tramite c/c postale  è possibile versare anche utilizzando il modello F24 con i seguenti codici:

 

ICI ABITAZIONE PRINCIPALE

3901

ICI TERRENI AGRICOLI

3902

ICI AREE FABBRICABILI

3903

ICI ALTRI FABBRICATI

3904

ULTERIORE DETRAZIONE ABIT.PRINC

3900

CODICE COMUNE CASSOLA

C037

 

 Tutti versamenti vanno arrotondati all’euro per difetto fino a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo.

 

6. DICHIARAZIONE ICI ANNO 2007:

Nei casi previsti dalla vigente normativa deve essere presentata, a seguito di variazioni intervenute nel corso dell’anno 2007 la denuncia di variazione ICI utilizzando il modello approvato dal Ministero delle Finanze  e disponibile sul sito: www.finanze.it

 

7. DATI CENSUARI RELATIVI A FABBRICATI/TERRENI:

Per i dati censuari relativi ai fabbricati ed ai terreni agricoli è disponibile la consultazione gratuita sul sito dell’Agenzia del Territorio www.agenziaterritorio.it  (il servizio richiede abilitazione).

 

8. FABBRICATI EX RURALI O NON ISCRITTI IN CATASTO:

E’ pubblicato sempre sul sito dell’Agenzia del Territorio l’elenco degli immobili per cui sono venuti meno i requisiti di ruralità. Tali immobili devono essere tempestivamente e a cura dei relativi intestatari, censiti al catasto dei fabbricati. In caso di inottemperanza l’Agenzia del Territorio dovrà provvedere d’ufficio all’accatastamento addebitando le relative spese e le sanzioni.

Sempre nel sopra citato sito internet si trova l’elenco dei fabbricati non dichiarati in catasto. Anche in tal caso gli interessati devono provvedere alla tempestiva dichiarazione presso l’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio.