COMUNE DI CASSOLA (VI)

I.C.I. ANNO 2007

ALIQUOTE:

Aliquota ridotta del 5,00 per mille:

- l’abitazione principale delle persone fisiche, intendendo per tale, quella nella quale il soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica e dal normale utilizzo dei servizi di rete;

- la pertinenza dell’abitazione principale. Si intende per pertinenza l’unità immobiliare classificata nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, purché risulti destinata ed effettivamente utilizzata, in modo durevole, al servizio dell’abitazione principale. In presenza di più unità immobiliari aventi i requisiti di pertinenza, l’agevolazione è concessa a quella avente superficie maggiore, mentre le rimanenti unità vengono considerate come altri fabbricati (aliquota ordinaria).

- le abitazioni concesse dal contribuente in uso gratuito a genitori, figli, generi, nuore, suoceri, fratelli e relativa pertinenza (senza l’applicazione della detrazione prevista per l’abitazione principale), ed effettivamente utilizzate come abitazione principale a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza e che ciò risulti dall’iscrizione anagrafica e dal normale utilizzo dei servizi di rete. I soggetti interessati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti su apposito modello autocertificativo da ritirare e presentare presso l’ufficio tributi comunale nel termine previsto per la presentazione della denuncia di variazione ICI 2006. Tale certificazione ha valore anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino variazioni.

Aliquota ordinaria del 7,00 per mille (novità):

Altre unità immobiliari, terreni agricoli ed aree fabbricabili.

La detrazione per l’abitazione principale è stata confermata in € 103,29

AGEVOLAZIONE PER INVALIDI

Per i soggetti dichiarati invalidi civili o per causa di lavoro con una percentuale non inferiore al 74% di invalidità, o invalidi per servizio con una categoria ricompressa tra la I^ e la VI^, che siano titolari, in tutto il territorio nazionale, della sola abitazione adibita ad abitazione principale del soggetto e della propria famiglia, è prevista una riduzione dell’imposta dovuta dal soggetto in percentuale del 100% dell’imposta totale se l’unità immobiliare è censita in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e per una percentuale del 20% dell’imposta totale se l’unità immobiliare è censita in categoria A/7 o A/8. Il soggetto interessato dovrà essere residente in Cassola e titolare di diritto reale di cui all’art. 3 del D.Lgs 504/92 sull’immobile oggetto di tassazione. L’immobile dovrà essere adibito ad abitazione principale del soggetto e della propria famiglia. Qualora il soggetto possieda altri immobili, non si applica l’agevolazione.

I soggetti interessati dovranno attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione della presente agevolazione presentando l’apposito modello autocertificativo all’ufficio tributi comunale entro la data di pagamento della prima rata dell’imposta, pena la non applicazione dell’agevolazione. Tale modello dovrà essere corredato con copia del certificato che attesta l’invalidità, rilasciato da organismo competente. Copia del modello potrà essere richiesta presso l’ufficio tributi.

NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 E COLLEGATI:

1. NUOVI TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO:

L’art. 37 comma 13 del D.L. n. 223/06, ha stabilito che dal 2007 i termini per il versamento dell’ICI sono:

ACCONTO: 16 GIUGNO, SALDO: 16 DICEMBRE, UNICA SOLUZIONE: 16 GIUGNO.

Sempre a decorrere dal 2007 tutti versamenti vanno arrotondati all’euro per difetto fino a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo (art. 1 comma 166 Legge 296/06).

2. SOPPRESSIONE DELLA RENDITA PRESUNTA

NON ESISTE più la cosiddetta "rendita presunta" soppressa dall’art. 1 comma 173 della Legge 296/06, pertanto tutti i fabbricati devono essere censiti al catasto presso l’Agenzia del Territorio di Vicenza. Si invitano i contribuenti in possesso di fabbricati sprovvisti di rendita a contattare l’ufficio ICI per ricevere ulteriori informazioni (Tel. 0424/530275 – tributi.cassola@tiscali.it).

3. DICHIARAZIONE ICI ANNO 2006

La dichiarazione ICI 2006 deve essere presentata sull’apposito modello, approvato con decreto ministeriale e va presentata o spedita con raccomandata semplice al comune entro il termine per la presentazione della denuncia dei redditi. Con la presentazione della dichiarazione ICI per l’anno 2006 vanno denunciati gli immobili soggetti all’ICI il cui possesso sia iniziato nel corso del 2006 o per i quali durante lo stesso anno, si sia verificata una variazione rispetto a quanto dichiarato originariamente (ad esempio se è stato variato il valore venale di un’area edificabile). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino delle modificazioni tali da influire sulla determinazione dell’imposta.

 

AREE FABBRICABILI

Il comune ha la possibilità di deliberare periodicamente i valori in relazione alle aree fabbricabili soggette all’imposta ai sensi dell’art. 59 lettera g) del D.Lgs 446/97. Non sono state apportate variazioni rispetto ai valori deliberati per l’anno precedente. I valori deliberati non possono essere utilizzati per il pagamento dell’ICI quanto esiste una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato che riporta un valore superiore o quando sia stato dichiarato in atti di compravendita/donazione/successione ecc. un valore superiore. In tali casi deve essere utilizzato anche per il pagamento dell’ICI il valore riportato nella perizia di stima e/o atto pubblico.