D E L I B E R A
1. Di determinare le aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2008 nelle seguenti misure:
- 5 per mille (cinque per mille) per l’abitazione principale e relative pertinenze, estesa anche alle seguenti categorie: abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti secondo quanto previsto dall’art.6 del Regolamento ICI, ex abitazioni di anziani ricoverati in Istituti di ricovero o sanitario secondo quanto previsto dall’art.6/bis del Regolamento ICI;
- 7 per mille (sette per mille) come aliquota ordinaria
2. Di stabilire, per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, in € 120,00 (centoventi) in ragione annua e rapportata comunque al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione la detrazione dell’ICI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo
3. Di elevare ad € 250,00 (duecentocinquanta) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di soggetti nel cui nucleo familiare ci sia la presenza di:
q Invalido totale e permanente, inabilità lavorativa 100% (artt. 2 e 12 legge 118/71)
q Invalido con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (leggi 18/80 e 508/88)
q Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (leggi 18/80 e 508/88)
q Cieco assoluto (leggi 382/70 e 508/88)
q Sordomuto (leggi 381/70 e 508/88)
q Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti di grado grave a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (D.Lgs n.509/88 - D.Lgs 124/98)
q Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (legge 289/90) debitamente certificato ai sensi della legge 104/92.
Si considerano ancora appartenenti all’ultimo nucleo familiare di appartenenza le persone portatrici di handicap ricoverate in Case di Riposo o strutture simili
4. Di elevare, per l’anno 2008, a Euro 170,00 (centosettanta) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni:
a) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e dell’eventuale garage di pertinenza;
b) con riferimento all’anno 2007 godimento della sola pensione sociale o di altro trattamento minimo erogato dall’INPS, che per l’anno 2007 è pari a € 5.669,82 annue (€ 436,14 mensili), oltre al solo reddito dell’abitazione principale e dell’eventuale pertinenza classata catastalmente in categoria C6 o C7. Nel caso di più componenti il nucleo familiare alla data dell’01/01/2008 il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell’abitazione principale e dell’eventuale pertinenza, dovrà essere costituito da sole pensioni sociali o altro trattamento minimo erogato dall’INPS. Le proprietà immobiliari vanno riferite all’anno 2008 e non vanno considerati i redditi non imponibili ai fini IRPEF.
c) in alternativa al punto b), il godimento da parte del nucleo familiare del soggetto passivo di un reddito complessivo, determinato ai fini dell’IRPEF per l’anno 2007 uguale o inferiore al “minimo vitale” come fissato dall’art. 16 del vigente regolamento dei servizi socio assistenziali. Per i residenti all'estero, per reddito complessivo si intende anche il reddito prodotto nei paesi di residenza.
5. Di stabilire che la richiesta documentata per la maggior detrazione dovrà essere depositata all’Ufficio protocollo entro il termine previsto dalla normativa vigente per il versamento dell’imposta in acconto e verificata dall’Ufficio servizi sociali del Comune.