LA GIUNTA COMUNALE

 

          Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente  la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

        Visto il Decreto Legislativo  30.12.1992 n. 504, attuativo della delega;

 

        Richiamato in particolare l'art.6 del citato D. Lgs., che dispone che l'aliquota dell'imposta deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo, termine così individuato dall’art.31, comma 1, della Legge n.448/98 che fissa entro tale data la scadenza ordinaria per l’approvazione del bilancio, delle tariffe, delle aliquote di imposta per i tributi  e per i servizi locali;

 

        Rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine suddetto si applica l'aliquota minima del 4 per mille;

 

        Considerato che, secondo le valutazioni che si stanno effettuando per la formazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2005, al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente dello stesso e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esisten­te nel nostro Comune, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili deve essere mantenuta nella misura del 5 per mille e quindi nella stessa misura dell'anno precedente;

 

        Ricordato che a decorrere dall’anno d’imposta 1997, con questa stessa delibera, ai sensi del 2° comma articolo 8 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, il limite di € 103,29 quale detrazione per l’abitazione principale può essere elevato fino ad un massimo di € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, e così anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

        Ritenuto di confermare l’elevazione della detrazione per l’abitazione principale ad € 120,00 e di elevarla a:

-      € 250,00 in favore dei nuclei familiari in cui ci sia la presenza di una persona portatrice di handicap (legge 104/92) o con altra invalidità grave debitamente certificata e con un reddito familiare complessivo uguale od inferiore a € 37.000,00;

-      € 170,00 a favore dei soggetti passivi che si trovino in situazioni disagiate, i quali dovranno presentare richiesta scritta all’Ufficio Tributi entro i termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2004, con l’obbligo di esibire eventuale documentazione richiesta dall’Ufficio;

 

        Vista la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2°, lettera f) del decreto legislativo 267/2000;

 

        Visto lo Statuto del Comune di Marano Vicentino;

         

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000, che vengono riportati integralmente in calce;

 

          Con voti favorevoli unanimi legalmente resi;

 

 

 

D E L I B E R A

 

1.       Di determinare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2005 nella misura unica del 5 per mille.

 

2.              Di disporre, per l’anno 2005, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, la detrazione dell’ICI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in Euro 120,00 in ragione annua e rapportata comunque al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

3.              Di elevare ad € 250,00 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di soggetti nel cui nucleo familiare ci sia la presenza di:

 

q      Invalido totale e permanente, inabilità lavorativa 100% (artt. 2 e 12 legge 118/71)

q      Invalido con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (leggi 18/80 e 508/88)

q      Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (leggi 18/80 e 508/88)

q      Cieco assoluto (leggi 382/70 e 508/88)

q      Sordomuto (leggi 381/70 e 508/88)

q      Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti di grado grave a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (D.Lgs n.509/88 - D.Lgs 124/98)

q      Minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (legge 289/90) debitamente certificato ai sensi della legge 104/92.

 

ed il reddito complessivo dei componenti il nucleo stesso, calcolato ai fini IRPEF, sia uguale o inferiore a € 37.000,00;

 

4.              Di elevare, per l’anno 2005, a Euro 170,00 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni:

 

a)       possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e dell’eventuale garage di pertinenza;

b)       con riferimento all’anno 2004 godimento della sola pensione sociale o di altro trattamento minimo erogato dall’INPS, che per l’anno 2004 è pari a € 5.358,34 annue (€ 412,18 mensili), oltre al solo reddito dell’abitazione principale e dell’eventuale pertinenza classata catastalmente C6 o C7. Nel caso di più componenti il nucleo familiare alla data dell’01/01/2004 il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell’abitazione principale e dell’eventuale pertinenza, dovrà essere costituito da sole  pensioni sociali o altro trattamento minimo erogato dall’INPS. Le proprietà vanno riferite all’anno 2004 e non vanno considerati i redditi non imponibili ai fini IRPEF.

c)       in alternativa al punto b), il godimento da parte del nucleo familiare del soggetto passivo di un reddito complessivo, determinato ai fini dell’IRPEF per l’anno 2004 uguale o inferiore al “minimo vitale” come fissato dall’art. 16 del vigente regolamento dei servizi socio assistenziali. Per i residenti all'estero, per reddito complessivo si intende anche il reddito prodotto nei paesi di residenza.

 

5.              Di stabilire che la richiesta documentata per la maggior detrazione dovrà essere depositata all’Ufficio protocollo entro il termine previsto dalla normativa vigente per il versamento dell’imposta in acconto e verificata dall’Ufficio servizi sociali del Comune.

 

6.              Di trasmettere, in elenco, il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 267/2000.

                   

7.              Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto con separata votazione unanime all’uopo esperita ai sensi dell’art. 134, comma 4°, T.U.E.L. 267/2000.