COMUNE DI GALLIO

 

PROVINCIA DI VICENZA

 

Estratto di Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 49 del 23.11.2007.

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA PER L’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2008.

 

            IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista  la suesposta proposta di deliberazione;

 

Visto  il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00;

 

 

D E L I B E R A

 

-         di confermare per l’anno 2008, l’aliquota dell’imposta e delle detrazioni comunali sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

Ø      del 4 per mille (aliquota minima), l'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, da applicare sul valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta da persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Gallio;

Ø      del 6,8 per mille l'aliquota ordinaria, da applicarsi sul valore degli immobili diversi da quelli precedentemente citati;

-      di stabilire la misura della detrazione dell'imposta di € 150,00, dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

     -      di stabilire la detrazione di € 200,00,  sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:

a)      godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa: per più componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili;

b)      in alternativa al precedente punto a): godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentata dai modelli UNICO - CUD. - 730 o altra dichiarazione fiscale, entro il tetto del "minimo vitale" fissato dal Comune di Gallio con propria deliberazione, relativamente all'anno cui si riferisce il reddito goduto;

              -      di rimettere copia della presente al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;