Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente e palesemente espressi per alzata di mano:
Ø del 4 per mille (aliquota minima), l'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, da applicare sul valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta da persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Gallio;
Ø del 6,8 per mille l'aliquota ordinaria, da applicarsi sul valore degli immobili diversi da quelli precedentemente citati;
- di stabilire la misura della detrazione dell'imposta di € 150,00, dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;
- di stabilire la detrazione di € 200,00, sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:
a) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa: per più componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili;
b) in alternativa al precedente punto a): godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'esercizio precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentata dai modelli UNICO - CUD. - 730 o altra dichiarazione fiscale, entro il tetto del "minimo vitale" fissato dal Comune di Gallio con propria deliberazione, relativamente all'anno cui si riferisce il reddito goduto;