P.G.N. 19107
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – Aliquota d’imposta per l’anno 2009 per le unità immobiliari concesse in locazione con contratto di tipo concordatario (art. 2, c. 3, della L.n. 431/1998). Modificazione della deliberazione n. 17 del 19/02/2009 e conseguente variazione al Bilancio di Previsione anno 2009/2011.
L’assessore al bilancio, finanze, entrate e politiche comunitarie, Umberto Lago, presenta la seguente proposta di deliberazione:
L’art.1, comma 156, della Legge n. 296/06 ha esplicitamente attribuito al Consiglio Comunale la competenza relativa alla determinazione delle aliquote dell’I.C.I. e tale determinazione deve avvenire entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, come disposto dall’art. 1, comma 169, della citata legge.
Il D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, convertito nella Legge n. 126 del 24 luglio 2008, all’art. 1, secondo comma, ha introdotto l’esenzione dall’I.C.I. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta così come intesa ai sensi del D. Lgs. n. 504/1992 nonché per le unità immobiliari ad essa assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D. L. n. 93/2008).
La risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12/DPF del 5 giugno 2008, emessa per l’applicazione del D.L. n. 93/2008, ribadiva che l’esenzione dall’I.C.I. va riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali. Chiariva inoltre che nel concetto di “assimilazione” vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il comune, indipendentemente dalla dizione usata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali.
Pertanto, sulla scorta del D.L. n. 93/2008 e della risoluzione ministeriale n. 12/DPF succitata, le assimilazioni all’abitazione principale, così come previste dall’art. 5 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. vigente alla data del 29/05/2008, sono state considerate esenti dal pagamento dell’imposta.
Tra queste assimilazioni rientrano le unità immobiliari concesse in locazione con contratto di tipo concordatario ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998.
Quindi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19 febbraio 2009, sono state considerate esenti dall’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come definita dalla legge, le sue pertinenze ed i casi assimilati dal Comune in base al regolamento vigente ad 29 maggio 2008, con esclusione degli immobili accatastati nelle categori catastali A/1, A/8 ed A/9, per i quali continuano ad applicarsi le aliquote e le detrazioni previste per l’abitazione principale e vigenti alla data del 29 maggio 2008, ossia l’aliquota del 4 per mille e la detrazione di € 120,00 (elevata ad € 258,00 per determinati casi elencati nella delibera consiliare n. 17/2009).
In data 4 marzo 2009 è stata adottata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la risoluzione n. 1/DF che modifica la precedente risoluzione n. 12/DPF dello scorso anno in materia di assimilazioni all’abitazione principale e dispone che le ipotesi di assimilazione sono riconducibili solo a quelle previste dall’art. 3, comma 56, della Legge n. 662/1996 (trattasi di unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed a condizione che l’unità stessa non risulti locata) e dall’art. 59, lettera e), del D. Lgs. n. 446/1997 (trattasi delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze precisa, inoltre, che i comuni, in sede di predisposizione della certificazione attestante il mancato gettito I.C.I. relativo al 2008 e derivante dalla disposizione di esenzione di cui al D.L. n. 93/2008, da presentare entro il 30 aprile 2009, devono tenere conto delle ipotesi di assimilazione sopra riportate e questo comporta, per il comune di Vicenza, che i trasferimenti statali a copertura del minor gettito che verrà certificato saranno inferiori a quelli previsti. Tale differenza, stimata in € 150.000,00 (considerati i contratti agevolati pervenuti all’ufficio nel corso del 2008), sarà compensata da maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione che, nel corso dell’anno 2009, potrà essere supportata dalle informazioni messe a disposizione dei comuni dall’Agenzia delle Entrate. L’accesso degli enti a tali informazioni è stato consentito al fine di incentivare il controllo e l’accertamento degli evasori totali o parziali dell’imposta.
Alla luce della suesposta risoluzione ministeriale n° 1/DF, in base alla quale è stato chiarito che non può essere assimilata all’abitazione principale ai fini dell’esenzione l’abitazione concessa in locazione con contratto di tipo concordatario ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, deve essere prevista un’apposita aliquota per tali tipologie di immobili che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge n. 431/1998, può anche derogare al limite minimo stabilito del 4 per mille, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Anche altri comuni interpellati a tal proposito (a titolo esemplificativo Padova, Bologna, Torino, Rimini, ecc.) applicano a queste abitazioni aliquote ridotte o pari allo 0 per mille (Bologna e Padova).
Vista e considerata anche la recente campagna “Affitto perfetto” condotta dall’Amministrazione Comunale per incentivare l’utilizzo dei contratti in questione e con la quale si è sottolineato l’azzeramento dell’I.C.I. tra i vantaggi fiscali per i proprietari di alloggi dati in locazione a canone agevolato, si ritiene necessario adottare un’aliquota agevolata per tale fattispecie impositiva pari allo 0,001 per mille.
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000, TUEL;
- il D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione n. 15 del 5 marzo 2008;
- il D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, convertito con modificazioni nella Legge n.126 del 24 luglio 2008;
- il D.L. n.112 del 25 giugno 2008, convertito nella Legge n.133 del 6 agosto 2008;
- la deliberazione n. 24 del 17.3.09 di approvazione del Bilancio di previsione 2009;
Ciò premesso;
Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del Ragioniere Capo, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, che vengono integralmente trascritti ed inseriti nella presente deliberazione come segue:
"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica.
Addì, 17 marzo 2009 Il Responsabile del Servizio f.to Ruggiero Di Pace"
"Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.
Addì, 17/3/09 Il Ragioniere Capo f.to Bellesia"
“””IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A
1) di modificare la propria precedente deliberazione consiliare n. 17 del 19 febbraio 2009 escludendo le unità immobiliari concesse in locazione con contratto di tipo concordatario ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 dai casi di esenzione dall’I.C.I. ed applicando per le stesse l’aliquota agevolata dello 0,001 per mille a condizione che il locatario vi abbia trasferito la propria residenza;
2) di dare atto che il minor introito I.C.I. previsto in € 150.000,00 per le unità immobiliari concesse in locazione con contratto di tipo concordatario risulta allo stato attuale compensato da una previsione di maggior introito relativo alla lotta all’evasione dell’I.C.I. per cui occorre effettuare la seguente variazione di bilancio:
- risorsa n. 2010041 da € 6.555.000,00 ad € 6.405.000,00;
- risorsa n. 1010026 da € 1.000.000,00 ad € 1.150.000,00;
3) di dare atto che con l’adozione delle modifiche di cui alla presente deliberazione le esenzioni, aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2009 sono approvate così come risultano dal prospetto allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Nella riunione della Commissione consiliare “Finanze e Patrimonio” del 23 marzo 2009, dopo ampia discussione sull’argomento, i Commissari esprimono parere favorevole all’unanimità.
Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/19107 del 26.3.09
ESENZIONI, ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2009
ESENZIONI
· unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (C/2-cantine, magazzini; C/6-garage; C/7-tettoie), con esclusione degli immobili accatastati come A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli);
· ex casa coniugale: ne beneficia il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
· unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
· alloggi regolarmente assegnati dall’ATER;
· unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione però che la stessa unità non risulti locata;
· alle unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti fino al 2° grado in linea retta (ascendenti: nonni e genitori, discendenti: figli e nipoti) e fino al 2° grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la residenza.
ALIQUOTE
Aliquota ordinaria 7,00 per mille;
Aliquota ridotta 4,00 per mille per:
· le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2-cantine, magazzini; C/6-garage; C/7-tettoie), purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole ed esclusivo a servizio dell’abitazione principale;
· le unità immobiliari locate a nuclei familiari che li adibiscono ad abitazione principale e con almeno un soggetto portatore di handicap permanente grave (art. 3 della legge n. 104/92), cieco (legge n. 382/70), sordomuto (legge n. 381/70), previa presentazione di apposita autocertificazione;
· le unità immobiliari private che vengono messe a disposizione del Comune per la locazione a nuclei familiari residenti soggetti a procedure esecutive di sfratto, previa presentazione di apposita autocertificazione;
· le botteghe storiche e gli esercizi polifunzionali, di cui alla deliberazione consiliare n. 11 del 23/02/2006;
· i fabbricati delle Ipab, purchè siano attive e svolgano servizi assistenziali
· le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che tali unità non risultino locate.
Aliquota agevolata dello 0,001 per mille per:
· le unità immobiliari concesse in locazione con contratto di tipo concordatario (art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998), a condizione che il locatario vi abbia trasferito la propria residenza.
DETRAZIONI
Detrazione di € 120,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2-cantine, magazzini; C/6-garage; C/7-tettoie), purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole ed esclusivo a servizio dell’abitazione principale. La detrazione si applica anche all’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che tale unità non risulti locata;
Maggiore detrazione di € 258,00 per i proprietari della sola abitazione principale con categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze (C/2-cantine; magazzini; C/6-garage; C/7-tettoie), purché siano:
a) contribuenti assistiti dal Comune in modo continuativo;
b) contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito pro capite complessivo IRPEF per il 2008 (cioè reddito totale diviso per il numero dei componenti) inferiore o uguale a € 7.540,00;
c) contribuenti facenti parte di un nucleo familiare con persona portatrice di handicap o di invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, ai sensi delle vigenti normative, oppure con anziani non autosufficienti.
La condizione di handicap o di invalidità deve essere stata riconosciuta dalla competente Commissione medica.
Il beneficio della maggiore detrazione decorre dalla data di certificazione della competente ommissione medica;
d) possessori di unità immobiliari ricadenti in aree incluse nel P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico), adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi in caso di danni documentati causati da esondazioni relativi all’anno 2009.
Per l’applicazione del beneficio della maggiore detrazione, deve essere prodotta comunicazione con adeguata documentazione o autocertificazione entro il termine per il versamento del saldo I.C.I..
Le condizioni di cui ai punti b) e d) devono essere comunicate o autocertificate ogni anno.
Le comunicazioni od autocertificazioni di cui ai punti a) e c) devono intendersi valide finché non intervengano condizioni modificative.
Il Presidente propone, e il Consiglio accoglie, la trattazione congiunta degli oggetti n.35, “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – Aliquota d’imposta per l’anno 2009 per le unità immobiliari concesse in locazione con contratto di tipo concordatario (art. 2, c. 3, della L.n. 431/1998). Modificazione della deliberazione n. 17 del 19/02/2009 e conseguente variazione al Bilancio di Previsione anno 2009/2011.” e n.36 “IMPOSTE E TASSE – Modifiche al “Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. per l’anno 2009”.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Intervengono i cons.Rossi e Sala.
Il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione.
Aperta la fase delle dichiarazioni di voto, nessun consigliere intervenendo, la proposta di deliberazione, con il relativo dispositivo, come sopra presentata e trascritta integralmente, unitamente all’allegato, già posta ai voti, viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, all’unanimità (consiglieri presenti 28).
Il Presidente proclama l’esito della votazione.
Il risultato della votazione è stato accertato con l’assistenza degli scrutatori nominati.
IL PRESIDENTE
Poletto
IL SEGRETARIO GENERALE
Vetrano