Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2008 di conferma delle aliquote di imposta per l'anno 2008. Estratto riguardante l'imposta comunale sugli immobili.

Aliquote:

- 5 per mille (aliquota ridotta) da applicare al valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale intesa secondo quanto dispone il comma 2 art. 8 Decreto Lgs. 504/92, come sostituito da ultimo dall'art. 1 comma 173 Legge 296/2006;

- 5 per mille (aliquota ridotta) da applicare al valore delle pertinenze utilizzate dal nucleo familiare residente nella abitazione principale;

- 6 per mille (aliquota ordinaria) da applicare al valore degli immobili diversi da quelli sopra indicati e dai successivi precisati;

- 7 per mille da applicare alle unità immobiliari di cui alla categoria catastale D.

Detrazioni:

- la detrazione ordinaria prevista per l'abitazione principale è fissata in € 129,11 con esclusione delle categorie catastali A 1, A 7, A 8 e A 9, per le quali è confermata in € 103,29.

La stessa detrazione è aumentata a € 154,93 per l'abitazione principale dei soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

godimento di un reddito complessivo imponibile (ad esclusione di quello relativo alla prima casa al netto della rispettiva detrazione) riferito all'anno precedente quello del versamento dell'imposta ed al nucleo familiare i cui componenti sono residenti e conviventi nell'alloggio dichiarato ai fini IRPEF entro i seguenti limiti:

- nucleo familiare composto da una sola persona: reddito pari al trattamento pensionistico minimo INPS vigente a fine anno precedente quello del versamento di imposta;

- per ogni ulteriore componente del nucleo familiare aumento del 30% del trattamento minimo INPS stabilito al punto precedente.

I requisiti di cui ai precedenti commi devono essere attestati dai richiedenti mediante apposita autocertificazione da presentare all'Ufficio Tributi entro la scadenza della prima rata di acconto dell'imposta comunale sugli immobili (16 giugno);

Ai sensi dell'art. 1, comma della Legge 244/2007, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione prioncipale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della base imponibile. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore ad € 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontarte ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle diu categoria catastale A1, A8 e A9