ESTRATTO DELIBERA G.C. N. 19 DEL 7.3.2005:

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 entro il 31 ottobre di ogni anno deve essere deliberata l'aliquota I.C.I. in vigore per l'anno successivo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 in data 09.02.2004 con la quale furono stabilite le aliquote dell'ICI per l'anno 2004;

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2001 di modifica al Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.;

Ricordato che:

- in mancanza di un provvedimento espresso che stabilisca le aliquote per l'anno successivo, l'imposta si applicherebbe con l'aliquota unica al 4 per mille;

- l'art. 42 - comma 2 lett. F) - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attribuisce alla Giunta la competenza a deliberare le aliquote dei tributi;

Verificato:

- che ai sensi dell'art. 27 - comma 8 - della Legge 28.12.2001 n. 448, il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali coincide con quello, stabilito o prorogato, per deliberare il bilancio di previsione;

- che con Legge n. 26 n data 01.03.2005 il termine per l'approvazione del bilancio 2005 è stato differito al 31.03.2005;

Ritenuto di confermare le vigenti tariffe anche per l'anno 2005;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati al presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

D E L I B E R A

1) Di confermare per l'anno 2005 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle misure che seguono:

- ALIQUOTA RIDOTTA 5,0 per mille: abitazione principale (accatastati in categoria A) e relative pertinenze (box-garage in categoria C6)

- ALIQUOTA ORDINARIA 6,5 per mille: seconde case (accatastati in categoria A) e relative pertinenze (box-garage in categoria C6)

(col termine seconde case si devono intendere le unità immobiliari adibite ad abitazione ma diverse dall'abitazione principale del proprietario)

- ALIQUOTA RIDOTTA 5,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni (es. negozi, opifici, aree fabbricabili, ecc) e immobili in categoria C2 e C6 qualora non siano pertinenze di una abitazione.

2) Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è pari a € 104,00.

3) Di dare atto che ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione dell'ICI:

A) "Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e ai suoi familiari, dimorano abitualmente.

B) Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti;

b) l'unità immobiliare possseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata;

d) l'unita immobiliare destinata a civile abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale e vi abbiano la residenza anagrafica.

C) Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'immobile ad abitazione principale.-