D E L I B E R A
1) Di confermare anche per l’anno 2005 le aliquote tariffarie e le agevolazioni già in vigore per l’anno d’imposta 2004, come indicato nel prospetto sottoriportato:
ANNO 2005 |
ALIQUOTA |
DETRAZIONE |
ABITAZIONE PRINCIPALE |
4 per mille (ridotta) |
€ 104,00= |
TERRENI AGRICOLI |
5,50 per mille (ordinaria) |
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AREE EDIFICABILI |
5,50 per mille (ordinaria) |
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ALTRI FABBRICATI |
5,50 per mille (ordinaria) |
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IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO |
4 per mille (ridotta) |
€ 104,00= |
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE TENUTI SFITTI DA PIU’ DI DUE ANNI |
7 per mille (maggiorata) |
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IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE CONCESSI IN LOCAZIONE ALLE CONDIZIONI DEFINITE NEGLI ACCORDI TERRITORIALI DI CUI ALLA LEGGE 431/98 (a decorrere dal primo anno successivo alla ratifica da parte del Comune degli accordi territoriali) |
4 per mille (ridotta) |
Nessuna detrazione |
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE nei soli casi di soggetti passivi titolari di non più di un fabbricato iscritto al catasto fabbricati con categoria catastale “A” (anche unito, con rapporto di pertinenza, ad uno o due fabbricati, iscritti al catasto fabbricati con categoria catastale C/6 o C/2 o C/), e la cui rendita catastale, incrementata delle rendite delle suddette pertinenze, sia uguale o inferiore ad Euro 614 e per i quali ricorrano le condizioni indicate al punto 1° del presente deliberato. |
4 per mille (ridotta) |
Detrazione fino ad € 258,00 e comunque fino alla concorrenza dell’imposta |
2) Di dare atto che la presente determinazione di aliquote e di detrazioni viene adottata nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 58 comma 4 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione concernente la determinazione delle aliquote I.C.I. verrà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale mediante sua trasmissione all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di Grazia e Giustizia.
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con successiva votazione unanime favorevole espressa in modo palese.