C O M U N E D I T H I E N E
PROVINCIA DI VICENZA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18 Del 26.01.2006
OGGETTO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI . DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2006.
L'anno DUEMILASEI il giorno VENTISEI del mese di GENNAIO nella sala delle adunanze, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, dr. Attilio Schneck l'assistenza del Segretario Generale dott. Angelo Macchia.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
1) Attilio Schneck (Sindaco)
2) Renato Corra' (Assessore delegato)
3) Antonello Amatori
4) Carlo Derugna
5) Enzo Finozzi
6) Angelo Rossi
7) Alberto Samperi
8) Massimo Zerbo
sono assenti i signori:
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Il Presidente - accertato il numero legale – dichiara aperta la seduta, e invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
La Giunta come sopra costituita, ha assunto la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE EDETRAZIONI PER L'ANNO 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.Lgs.30 Dicembre 1992, n.504, con oggetto "Riordino della Finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n.421", ha istituito e disciplinato l'Imposta comunale sugli immobili-I.C.I.- che stabilisce agli articoli 6 e 8 dello stesso le modalità per la determinazione e applicazione dell'aliquota e della detrazione d'imposta.
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale per la determinazione delle aliquote n.192 del 17.03.97, la n.23 del 26.02.98,la n.146 del 04.03.99 e la n.145 del 04.03.99 recante il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili".
Visto l'art.8, comma 2 del D.Lgs.504/92 come modificato dall'art.3, comma 55 L.662/96;
Ricordata la determinazione dell'amministrazione di prevedere dall'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale in Euro 129,11 in modo da agevolare i contribuenti proprietari di immobili -abitazioni principali -con rendite catastali non elevate consentendo l'annullamento dell'imposta con la detrazione.
Considerata la sentenza del Consiglio di Stato n.485 del 10.02.2004 secondo cui il Comune è privo del potere di graduare le aliquote all'interno delle tre categorie direttamente individuate dal Legislatore ( immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, immobili adibiti ad abitazione principale, immobili non locati), che comporta non potere più prevedere un'aliquota diversificata per la categoria catastale C1 negozi o botteghe;
Vista la volontà di mantenere anche per l'anno 2006 le detrazioni già deliberate per l'anno 2005;
Visto l'art.48 del D.Lgs.18.08.2000 "Testo Unico degli Enti locali" che prevede la competenza della Giunta nella deliberazione di aliquote e tariffe.
Visto il seguente parere, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000:
1) del Responsabile del Servizio Dott.Paola Marchiori in data 26.01.2006 sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile: parere favorevole (f.to dott. Paola Marchiori).
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge
D E L I B E R A
1) di determinare le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2006, richiamando la delibera di Consiglio Comunale n.146/99, la delibera di Giunta n.12 del 11.01.2001 ed il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, come segue:
- aliquota ordinaria: 7,00 per mille;
- aliquota ridotta per abitazione principale – intendendo per abitazione principale quella disciplinata dall'art. 8 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili - delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, limitatamente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica: 4,5 per mille;
2) di prevedere la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 129,11;
3) di stabilire che l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale è elevato a Euro 180,76 con riferimento alle sole situazioni di carattere sociale che soddisfino tutte le condizioni di seguito specificate:
a) titolarità da parte del soggetto della sola pensione sociale oltre al reddito derivante dalla proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze; le pensioni sociali sono cumulabili tra i vari componenti del nucleo familiare;
b) in aggiunta al precedente punto A., godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, al netto delle quote relative all'immobile adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze, determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, uguale od inferiore al cd."minimo vitale" nella misura stabilita dal Comune di Thiene per l'anno cui si riferisce il reddito dichiarato;
c) la richiesta documentata della maggior detrazione dovrà essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine assegnato per la presentazione della relativa dichiarazione ICI e verificata all'ufficio Servizi Sociali del Comune. I redditi di cui ai punti precedenti dovranno essere documentati mediante produzione di copia dei modelli della dichiarazione dei redditi;
4) di stabilire che l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale è elevato a Euro 180,76 per le famiglie con persona portatrice di handicap (L.104/92), con invalidi al 100%, la cui condizione sia certificata.
5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze così come previsto dalla circolare del suddetto Ministero n.3/DPF/2003.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
f.to Angelo Macchia f.to Attilio Schneck