Prot. n. 2787
Data 28.01.2005
C O M U N E D I T H I E N E
PROVINCIA DI VICENZA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 028 Del 27.01.2005
OGGETTO
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI . DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2005.
L'anno DUEMILACINQUE il giorno VENTISETTE del mese di
GENNAIO nella sala delle adunanze, convocata dal Sindaco si è
riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco,
dr. Attilio Schneck l'assistenza del Segretario Generale
dott. Angelo Macchia.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
1) Attilio Schneck (Sindaco)
2) Renato Corra' (Assessore delegato)
3) Antonello Amatori
4) Carlo Derugna
5) Enzo Finozzi
6) Angelo Rossi
7) Alberto Samperi
sono assenti i signori:
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Il Presidente - accertato il numero legale - dichiara
aperta la seduta, e invita la Giunta Comunale ad esaminare e
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
La Giunta come sopra costituita, ha assunto la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI . DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.Lgs.30 Dicembre 1992, n.504, con oggetto
"Riordino della Finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n.421", ha
istituito e disciplinato l'Imposta comunale sugli
immobili-I.C.I.- che stabilisce agli articoli 6 e 8 dello
stesso le modalità per la determinazione e applicazione
dell'aliquota e della detrazione d'imposta.
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale per la
determinazione delle aliquote n.192 del 17.03.97, la n.23 del
26.02.98,la n.146 del 04.03.99 e la n.145 del 04.03.99 recante
il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli
Immobili".
Visto l'art.8, comma 2 del D.Lgs.504/92 come modificato
dall'art.3, comma 55 L.662/96;
Ricordata la determinazione dell'amministrazione di
prevedere dall'anno 2002 la detrazione per l'abitazione
principale in Euro 129,11 in modo da agevolare i contribuenti
proprietari di immobili-abitazioni principali-con rendite
catastali non elevate consentendo l'annullamento dell'imposta
con la detrazione.
Vista la volontà di mantenere anche per l'anno 2005 le
detrazioni già deliberate per l'anno 2004;
Visto l'art.48 del D.Lgs.18.08.2000 "Testo Unico degli Enti
locali" che prevede la competenza della Giunta nella
deliberazione di aliquote e tariffe.
Visto il seguente parere, espresso ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs.267/2000:
1) del Responsabile del Servizio Dott.Paola Marchiori in data
27.01.2005 sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile: parere favorevole (f.to dott. Paola
Marchiori).
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge
D E L I B E R A
1) di determinare le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno
2005, richiamando la delibera di Consiglio Comunale
n.146/99, la delibera di Giunta n.12 del 11.01.2001 ed il
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli
immobili:
- aliquota ordinaria: 7,00 per mille;
- aliquota ridotta per abitazione principale - intendendo
per abitazione principale quella disciplinata dall'art. 8
del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale
sugli immobili - delle persone fisiche e dei soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa, limitatamente
al periodo per il quale la destinazione medesima si
verifica: 4,5 per mille;
- aliquota diversificata per immobili rientranti nella
categoria catastale C1 (negozi e botteghe):5,25 per
mille;
- aliquota diversificata per gli alloggi destinati alla
locazione e tenuti sfitti per un periodo superiore a 5
mesi: 7 per mille;
2) di prevedere la detrazione per l'abitazione principale
nella misura di Euro 129,11;
3) di stabilire che l'importo della detrazione prevista per
l'abitazione principale è elevato a Euro 180,76 con
riferimento alle sole situazioni di carattere sociale che
soddisfino tutte le condizioni di seguito specificate:
A. titolarità da parte del soggetto della sola pensione
sociale oltre al reddito derivante dalla proprietà,
diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'immobile
adibito a propria abitazione principale e delle relative
pertinenze; le pensioni sociali sono cumulabili tra i
vari componenti del nucleo familiare;
B. in aggiunta al precedente punto A., godimento di un
reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto
passivo, al netto delle quote relative all'immobile
adibito a propria abitazione principale e delle relative
pertinenze, determinato ai fini dell'IRPEF per l'anno
precedente a quello cui si riferisce l'imposta, uguale
od inferiore al cd."minimo vitale" nella misura
stabilita dal Comune di Thiene per l'anno cui si
riferisce il reddito dichiarato;
C. la richiesta documentata della maggior detrazione dovrà
essere depositata all'ufficio protocollo entro il
termine assegnato per la presentazione della relativa
dichiarazione ICI e verificata dall'ufficio Servizi
Sociali del Comune.I redditi di cui ai punti precedenti
dovranno essere documentati mediante produzione di copia
dei modelli della dichiarazione dei redditi;
4) di stabilire che l'importo della detrazione prevista per
l'abitazione principale è elevato a Euro 180,76 per le
famiglie con persona portatrice di handicap (L.104/92), con
invalidi al 100%,la cui condizione sia certificata.
5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze così
come previsto dalla circolare del suddetto Ministero
n.3/DPF/2003.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
f.to Angelo Macchia f.to Attilio Schneck