A= ALIQUOTA ORDINARIA nella misura del 6,00 (sei) per mille da applicare al valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti e relative pertinenze.
B= ALIQUOTA RIDOTTA nella misura del 4,50 (quattro virgola cinquanta) per mille da applicare al valore dell'unit� immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996 n. 662, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a propriet� indivisa purch� residenti nel Comune.
C= ALIQUOTA RIDOTTA nella misura del 4,50 (quattro virgola cinquanta) per mille da applicare al valore del garage quale pertinenza o accessorio dell'abitazione principale in favore dei soggetti passivi d'imposta che usufruiscono dell'aliquota ridotta di cui al punto B), purch� il garage sia utilizzato direttamente dagli stessi soggetti.
D= ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, � considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la suddetta unit� immobiliare non risulti locata (art. 3 comma 56 della L. 23.12.1996 n. 662, applicata a decorrere dal 1997 con deliberazione di C.C. n. 28/1997).
E= ALIQUOTA AGEVOLATA nella misura del 1,5 (uno virgola cinque) per mille nelle fattispecie e con le modalit� di cui all'art. 1 comma 5 della L. 27.12.1997 n. 449 (agevolazione spettante per anni 3 dall'inizio dei lavori di recupero di unit� immobiliari inagibili o inabitabili, o di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, o nel caso di realizzazione di autorimesse o posti auto, o di utilizzo di sottotetti).
F= DETRAZIONE per l�abitazione principale � 104,00 (art. 8 comma 2 D.Lgs. n. 504/92)
2) Di elevare a � 258,00 la detrazione d'imposta, per l'unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi siano persone handicappate (ai sensi della L. 05.02.1992 n.104) o invalidi al cento per cento o persone non autosufficienti che percepiscono il contributo previsto dalla L.R. n. 28/1991. La tariffa agevolata si applica all'unit� immobiliare e relativo garage individuati secondo i criteri di cui al punto 1) paragrafi B e C.
3) Di esentare dall'imposta gli immobili posseduti da:
a) Organizzazioni non lucrative di utilit� (ONLUS) di cui al decreto legislativo n. 460 in data 4 dicembre 1997.