Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 22 del 16/02/2006

 

1) Di stabilire per l'anno 2006 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

A = ALIQUOTA ORDINARIA nella misura del 6,00 (sei) per mille da applicare al valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti e relative pertinenze.

B = ALIQUOTA RIDOTTA nella misura del 4,50 (quattro virgola cinquanta) per mille da applicare al valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996 n. 662, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa purchè residenti nel Comune.

C = ALIQUOTA RIDOTTA nella misura del 4,50 (quattro virgola cinquanta) per mille da applicare al valore del garage quale pertinenza o accessorio dell'abitazione principale in favore dei soggetti passivi d'imposta che usufruiscono dell'aliquota ridotta di cui al punto B), purchè il garage sia utilizzato direttamente dagli stessi soggetti.

D = ai fini dell'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la suddetta unità immobiliare non risulti locata (art. 3 comma 56 della L. 23.12.1996 n. 662, applicata a decorrere dal 1997 con deliberazione di C.C. n. 28/1997).

E = ALIQUOTA AGEVOLATA nella misura del 1,5 (uno virgola cinque) per mille nelle fattispecie e con le modalità di cui all'art. 1 comma 5 della L. 27.12.1997 n. 449 (agevolazione spettante per anni 3 dall'inizio dei lavori di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, o nel caso di realizzazione di autorimesse o posti auto, o di utilizzo di sottotetti).

F = DETRAZIONE per l'abitazione principale € 104,00 (art. 8 comma 2 D.Lgs. n. 504/92).

2) Di elevare a € 258,00 la detrazione d'imposta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi siano persone handicappate (ai sensi della L. 05.02.1992 n. 104) o invalidi al cento per cento o persone non autosufficienti che percepiscono il contributo previsto dalla L.R. n. 28/1991. La tariffa agevolata si applica all'unità immobiliare e relativo garage individuati secondo i criteri di cui al punto 1) paragrafi B e C.

3) Di esentare dall'imposta gli immobili posseduti da:

a) Organizzazioni non lucrative di utilità (ONLUS) di cui al decreto legislativo n. 460 in data 4 dicembre 1997.

b) organismi, organizzazioni, cooperative sociali e consorzi considerati ONLUS ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 8 del predetto D. Lvo n. 460/97