I.C.I. :
- l’aliquota relativa all’abitazione principale viene ridotta di 0,30 punti (da 4,80 per mille a 4,50 per mille)
- invariata l’aliquota per le altre fattispecie imponibili;
- si estende il beneficio della detrazione di € 206,58 per l’abitazione principale per i proprietari, ovvero titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il cui nucleo familiare comprenda persone portatori di handicaps(ai sensi della L. 104/92) con il grado di invalidità oltre il 75% il cui reddito del nucleo familiare non superi il parametro del valore ISEE di € 13.994,09;
Si stabiliscono i nuovi valori minimi delle aree fabbricabili per l’anno 2006 (allegato B) con le seguenti precisazioni:
Zone “A” centro storico: l’Ici viene calcolata esclusivamente sull’area equivalente alle nuove volumetrie eccedenti i mc.400 con indice medio 2 mc/mq. con esclusione dei volumi ottenuti per sopraelevazione;
Zone agricole : l’ICI viene calcolata sulla media ponderata 1,5 tra volume costruito e area di pertinenza. In queste zone l’ICI viene calcolata esclusivamente con riferimento alla nuova costruzione. In particolare viene stabilito un indice virtuale di 1,5 mc/mq. derivante dalla media ponderata tra il volume costruito e le aree di pertinenza che solitamente viene attribuita in sede di accatastamento dell’immobile;
Zona di completamento già fabbricabile prima del vigente PRG: per il calcolo dell’ICI si fa riferimento al lotto residuo ovvero all’area individuata catastalmente con un numero di mappa distinto, con superficie minima superiore a 300 mq.
Zona di completamento introdotta dopo il vigente PRG: il volume esistente estende la relativa capacità edificatoria all’area di pertinenza in base all’indice di zona e l’area edificabile ai fini ICI è quella ottenuta per differenza tra quella totale e quella così determinata. Qualora tale differenza risulti inferiore a 300 mq., l’imposta non viene applicata.
Riduzione 40% sul valore dei lotti gravati da servitù per elettrodotti;