Per quanto riguarda il sistema tributario :

I.C.I. : restano confermate le aliquote in essere e cioè  4,8 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 6,5 per mille per gli altri immobili..Rimane riconfermato l’aumento della detrazione a € 206,58 per l’abitazione principale per i proprietari, ovvero titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il cui nucleo familiare comprenda persone portatori di handicaps(ai sensi della L. 104/92) con le seguenti precisazioni che modificano quanto stabilito nella precedente manovra tariffaria: il grado di invalidità deve essere totale (100%) ed il reddito del nucleo familiare non deve essere superiore al parametro del valore ISEE di € 13.503,00, il tutto contenuto nella bozza del relativo regolamento da approvarsi unitamente al bilancio di previsione 2005, con validità dall’1/1/2005;

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Si stabiliscono i nuovi valori minimi delle aree fabbricabili per l’anno 2005 (allegato 2) con le seguenti precisazioni:

Zone “A” centro storico: l’Ici viene calcolata esclusivamente sull’area equivalente alle nuove volumetrie eccedenti i mc.400 con indice medio 2 mc/mq. con esclusione dei volumi ottenuti per sopraelevazione;

Zone agricole : l’ICI viene calcolata sulla media ponderata 1,5 tra volume costruito e area di pertinenza. In queste zone l’ICI viene calcolata esclusivamente con riferimento alla nuova costruzione. In particolare viene stabilito un indice virtuale di 1,5 mc/mq. derivante dalla media ponderata tra il volume costruito e le aree di pertinenza che solitamente viene attribuita in sede di accatastamento dell’immobile;

Zona di completamento già fabbricabile prima del vigente PRG: per il calcolo dell’ICI si fa riferimento al lotto residuo ovvero all’area individuata catastalmente con un numero di mappa distinto, con superficie minima superiore a300 mq.

Zona di completamento introdotta dopo il vigente PRG: il volume esistente estende la relativa capacità edificatoria  all’area di pertinenza in base all’indice di zona e l’area edificabile ai fini ICI è quella ottenuta per differenza tra quella totale e quella così determinata. Qualora tale differenza risulti inferiore a 300 mq., l’imposta non viene applicata.

Si conferma la riduzione sui del valore dei lotti gravati da servitù per elettrodotti, modificando però la percentuale che passa dal 50 al 40%;