COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE |
|
Deliberazione N. 5 In data 27.03.2008 |
COMUNE DI SOSSANO
PROVINCIA DI VICENZA
____________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: |
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2008. |
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 22.01.1999;
VISTO il Decreto Legislativo istitutivo dell'I.C.I. che ne disciplina l'attuazione - D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni - con particolare riferimento all’art. 6 (“determinazione delle aliquote e dell’imposta”) ed all’art. 8 (“riduzioni e detrazioni dall’imposta”);
PREMESSO che ai sensi dell’art. 1, comma 156 della Legge 27.12.2006, n. 296 (c.d. legge finanziaria 2007), a partire dal 2007 la competenza in materia di determinazione delle aliquote ICI è attribuita al Consiglio comunale;
VISTA la vigente normativa in materia che fissa il termine perentorio per la determinazione dell'aliquota dell'imposta a valere per l'anno 2008 contestualmente o comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2008;
CONSIDERATO che a partire dall’anno 2005 questa Amministrazione, in attuazione dell’obbiettivo di riduzione della pressione tributaria e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente nel Comune di Sossano, ha deciso di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5.5 per mille per le abitazioni principali, confermando per gli altri immobili l’aliquota del 6 per mille;
RITENUTO opportuno - al fine di assicurare l’equilibrio della gestione finanziaria corrente - confermare per l’esercizio 2008 l’aliquota del 5.5 per mille per le abitazioni principali e l’aliquota ordinaria del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
RITENUTO, inoltre, opportuno - al fine di dare risposta alle esigenze di maggiore tutela espresse da categorie di cittadini in situazione di particolare disagio economico-sociale – elevare l’importo della detrazione per l’abitazione principale a euro 258,00 a favore dei soggetti individuati nel punto 2 del dispositivo della presente, confermando per gli altri contribuenti la suddetta detrazione nell’importo ordinario di euro 104,00;
UDITA la relazione del Presidente;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
UDITA la relazione del Sindaco;
CON voti favorevoli n. 12 astenuti n. 4 (Trulla, Caoduro, Caliaro e Fattori) espressi per alzata di mano dai n. 16 componenti del Consiglio presenti,
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2008 le seguenti aliquote I.C.I.:
v ALIQUOTA ORDINARIA 6 (sei) per mille
v ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (così come definita dall’art. 4 del Regolamento Comunale) 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;
2. di stabilire in euro 104,00 (centoquattro virgola 00) la detrazione per l’abitazione principale (così come definita dall’art. 4 del Regolamento comunale).
Per i cittadini che si trovano in situazione di particolare disagio economico e sociale la detrazione per l’abitazione principale viene fissata in euro 258,00 (duecentocinquantotto virgola zero zero).
Si considerano “cittadini in condizione di particolare disagio economico e sociale” i nuclei famigliari con almeno un soggetto che risulti versare in una delle seguenti condizioni:
v portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992);
v invalido civile con grado di invalidità al 100 (cento) per cento;
v cieco (Legge n. 382/1970);
v sordomuto (Legge n. 381/1970)
v mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^ (D.P.R. 915/1978, Legge n. 474/1958).
Ai fini dell’ammissione al beneficio, per omogeneità con la normativa regionale sulle provvidenze economiche a favore di persone non autosufficienti, il nucleo famigliare, in cui vive la persona assistita, non deve nel 2007 superare i limiti di condizioni economiche che vengono determinati secondo i parametri ISEE, stabiliti dal D.Lgs. n. 109/1998 e successive integrazioni e modificazioni.
Pertanto i limiti ISEE per l’anno 2007 vengono così determinati:
limiti ISEE su redditi 2006 |
limiti ISEE su redditi 2007 (limiti 2006 + 2,6%) |
14.612,15 |
14.992,07 |
Nella tabella i valori ISEE riferiti ai redditi 2007 sono calcolati incrementando il corrispettivo valore riferito al reddito 2006 dell’2,6 %, pari all’indice ISTAT della variazione del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati intervenuta dal dicembre 2006 al dicembre 2007.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con votazione resa separatamente ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000 (voti favorevoli 12 astenuti nr. 4 nelle persone di Trulla, Caoduro, Caliaro e Fattori , espressi per alzata di mano dai n. 16 componenti del Consiglio presenti).
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIUSEPPE CAVALLARO F.to LEUZZI DANTE
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
LEUZZI DANTE