COMUNE DI SOSSANO

Provincia di Vicenza

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

DELIBERAZIONE N. 21 DEL 26.03.2007

 

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni ICI anno 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 22.01.1999;

 

VISTO il Decreto Legislativo istitutivo dell'I.C.I. che ne disciplina l'attuazione - D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni - con particolare riferimento all’art. 6 (“determinazione delle aliquote e dell’imposta”) ed all’art. 8 (“riduzioni e detrazioni dall’imposta”);

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1, comma 156 della Legge 27.12.2006, n. 296 (c.d. legge finanziaria 2007), a partire dal 2007 la competenza in materia di determinazione delle aliquote ICI è attribuita al Consiglio comunale;

 

VISTA la vigente normativa in materia che fissa il termine perentorio per la determinazione dell'aliquota dell'imposta a valere per l'anno 2007 contestualmente o comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2007;

 

CONSIDERATO che a partire dall’anno 2005 questa Amministrazione, in attuazione dell’obbiettivo di riduzione della pressione tributaria e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale esistente  nel Comune di Sossano, ha deciso di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5.5 per mille per le abitazioni principali, confermando per gli altri immobili l’aliquota del 6 per mille;

 

RITENUTO  opportuno - al fine di assicurare l’equilibrio della gestione finanziaria corrente - confermare per l’esercizio 2007 l’aliquota del 5.5 per mille per le abitazioni principali e l’aliquota ordinaria del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

 

RITENUTO, inoltre, opportuno - al fine di dare risposta alle esigenze di maggiore tutela espresse da categorie di cittadini in situazione di particolare disagio economico-sociale – elevare l’importo della detrazione per l’abitazione principale a euro 258,00 a favore dei soggetti individuati nel punto 2 del dispositivo della presente, confermando per gli altri contribuenti la suddetta detrazione nell’importo ordinario di euro 103,29;

 

VISTI  i pareri di cui all’art. 49  del D. Lgs. n. 267/2000;

 

UDITA la relazione del Sindaco;

 

DOPO breve discussione, durante la quale si registrano i seguenti interventi.

-            Consigliere Trulla: “Quante situazioni di questo genere (individuate ai fini della maggiore detrazione) abbiamo nel nostro Comune?”.

-            Sindaco: “Abbiamo ricevuto quattro domande; dovrebbero essere pochi casi, che avranno ovviamente tutti diritto al beneficio. Comunque è importante riconoscere questo beneficio, data la particolare situazione di disagio in cui versano questi soggetti”.

-            Consigliere Passuello: “Mentre sono facilmente comprensibili le condizioni di cieco, sordomuto ecc., non mi è chiaro che cosa si intenda per portatore di handicap permanente grave”.

-            Segretario (dopo avere dato lettura dell’art. 3 della Legge n. 104/1992 con riferimento alle definizioni di “handicap” e di “gravità” dello stesso): “Faccio presente che ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104/1992 gli accertamenti sono effettuati dalle A.S.L. mediante proprie commissioni mediche, per cui anche in questo caso deve essere prodotta una specifica certificazione della situazione di handicap grave per l’accesso al beneficio”.

-            Assessore Cogo: “La mia proposta, in verità, era quella di ridurre l’aliquota ICI per la prima casa e di alzarla per le seconde case, perché non ritengo equo far gravare un’aliquota ICI elevata sulle famiglie che spesso stanno già facendo sacrifici per pagare il mutuo per la prima casa. Spero che questa proposta venga accolta il prossimo anno”.

-            Consigliere Caoduro: “Le seconde case comunque a Sossano sono poche e perlopiù sono affittate, quindi l’aumento dell’aliquota ICI su di esse andrebbe a colpire proprio gli affittuari che, non essendo proprietari della casa, versano in una situazione di maggiore disagio”.

-            Assessore Girardi: “Nella trattazione del successivo punto o.d.g. spiegherò per quali ragioni l’Amministrazione ha ritenuto di lasciare invariate le aliquote I.C.I. per il 2007”.

-            Consigliere Pivetti: “Ritengo necessario che sia data la massima pubblicità al beneficio dell’aumento della detrazione sulla prima casa per le categorie di cittadini interessate, in modo che chi vi ha diritto possa usufruirne”.

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 16 componenti del Consiglio presenti,

                                                                  DELIBERA

 

1)   DI CONFERMARE per  l’anno 2007 le seguenti aliquote  I.C.I.:

 

-   ALIQUOTA ORDINARIA 6 (sei) per mille

- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (così come definita dall’art. 4 del   Regolamento Comunale) 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;

 

2)   DI STABILIRE in euro 103.29 (centotre virgola ventinove) la detrazione per l’abitazione principale (così come definita dall’art. 4 del Regolamento comunale).

Per i cittadini che si trovano in situazione di particolare disagio economico e sociale la detrazione per l’abitazione principale viene fissata in euro 258.00 (duecentocinquantotto virgola zero zero).

Si considerano “cittadini in condizione di particolare disagio economico e sociale” i nuclei famigliari con almeno un soggetto che risulti versare in una delle seguenti condizioni:

-            portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992);

-     invalido civile con grado di invalidità al 100 (cento) per cento;

-     cieco (Legge n. 382/1970);

-            sordomuto (Legge n. 381/1970)

-     mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^ (D.P.R. 915/1978, Legge n. 474/1958).

Ai fini dell’ammissione al beneficio, per omogeneità con la normativa regionale sulle provvidenze economiche a favore di persone non autosufficienti, il nucleo famigliare, in cui vive la persona assistita, non deve nel 2006 superare i limiti di condizioni economiche che vengono determinati secondo i parametri ISEE, stabiliti dal D.Lgs. n. 109/1998 e successive integrazioni e modificazioni.

Pertanto i limiti ISEE per l’anno 2006 vengono così determinati:

 

limiti ISEE

su redditi 2005

limiti ISEE

su redditi 2006 (limiti 2005 + 1,7%)

14.367,90

14.612,15

 

Nella tabella i valori ISEE riferiti ai redditi 2006 sono calcolati incrementando il corrispettivo valore riferito al reddito 2005 dell’1,7 %, pari all’indice ISTAT della variazione del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati intervenuta dal dicembre 2005 al dicembre 2006.

 

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva con votazione resa separatamente ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000 (voti favorevoli  unanimi espressi per alzata di mano dai n.  16 componenti del Consiglio presenti).

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

          f.to Laura Tammaro