Estratto della Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05.03.2008

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

    

Visto:               -    il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

-       l’art. 1, comma 156 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) che prevede la modifica all’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992, attribuendo al Consiglio Comunale la competenza a stabilire le aliquote I.C.I. dall’1.01.2007;

-       la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28 marzo 2007 avente ad oggetto “Determinazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nonché delle relative detrazioni o riduzioni d’imposta – anno 2007”;

-       l’art. 2 bis del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, come introdotto dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008), che dispone che: «Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica»;

-       l’art. 2 ter del medesimo D. Lgs. 504/1992, come introdotto dalla succitata Legge 244/2007, che dispone che: «L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9»;

 

Dato Atto:      -     che il comma 7 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) dispone che la minore imposta che deriva dall'applicazione del succitato art. 2 bis del D.Lgs. 504/1992 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni e quindi che il minor gettito fiscale derivante dall’applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria per l’anno 2008 sarà rimborsato dallo Stato senza comportare riduzioni di entrate per l’Ente;

 

Ritenuto:              confermare per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili stabilite con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28 marzo 2007 come di seguito:

a.    aliquota ordinaria applicata nella misura del 6,5 ‰;

b.   aliquota ridotta applicata nella misura del 5 ‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unità di pertinenza della stessa;

c.    aliquota ridotta applicata nella misura del 5 ‰ per i terreni agricoli;

d.   detrazione di € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

e.   aumento della detrazione sulla prima casa al massimo e cioè per € 258,23, per particolari ipotesi di soggetti con reddito inferiore al minimo vitale come risultante da accertamento dei redditi, nonché per ipotesi di soggetti che denotino handicap accertato al 100%, qualora titolari di diritto reale sull’immobile; tali requisiti dovranno essere provati con apposita documentazione e   su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati all’Ufficio Tributi Comunale;

f.     aliquota ed agevolazione previste per l’abitazione principale  per:

·           abitazione utilizzata dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;

·           abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento a parenti in linea retta di primo grado e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;

·           anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa abitazione non risulti locata;

 

Visti:                -    il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

-       la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007);

-       la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008);

 

Discussione:          SINDACO: si conferma tutto quanto già esistente;

 

Acquisiti:              il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tributi, il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario, nonché il parere di legittimità del Segretario Comunale;

 

CON N. 8 VOTI     favorevoli, n, 3 astenuti (Cogo M., Brogliato, Bernardi ) su n. 12 presenti e n. 11 votanti , espressi per alzata di mano,  per il provvedimento;

 

CON N. 8 VOTI     favorevoli, n, 3 astenuti (Cogo M., Brogliato, Bernardi ) su n. 12 presenti e n. 11 votanti , espressi per alzata di mano,  per l’immediata esecutività;

 

DELIBERA

 

1.         di confermare per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili come di seguito:

a.    aliquota ordinaria applicata nella misura del 6,5 ‰;

b.   aliquota ridotta applicata nella misura del 5 ‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unità di pertinenza della stessa;

c.    aliquota ridotta applicata nella misura del 5 ‰ per i terreni agricoli;

d.   detrazione di € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

e.   aumento della detrazione sulla prima casa al massimo e cioè per € 258,23, per particolari ipotesi di soggetti con reddito inferiore al minimo vitale come risultante da accertamento dei redditi, nonché per ipotesi di soggetti che denotino handicap accertato al 100%, qualora titolari di diritto reale sull’immobile; tali requisiti dovranno essere provati con apposita documentazione e    su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati all’Ufficio Tributi Comunale;

f.     aliquota ed agevolazione previste per l’abitazione principale  per:

·           abitazione utilizzata dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;

·           abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento a parenti in linea retta di primo grado e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;

·           anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa abitazione non risulti locata;

 

2.        di prendere e dare atto dell’ulteriore detrazione per le abitazioni principali prevista dall’art. 2 bis e 2 ter del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, come introdotti dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008), che testualmente recitano:

«2 bis - Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica»;

«2 ter - L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9»;

 

3.        di prendere e dare altresì atto che il comma 7 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) dispone che la minore imposta che deriva dall'applicazione del succitato art. 2 bis del D.Lgs. 504/1992 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni e quindi che il minor gettito fiscale derivante dall’applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria per l’anno 2008 sarà rimborsato dallo Stato senza comportare riduzioni di entrate per l’Ente;

 

4.        di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.