Estratto della Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05.03.2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto: - il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- l’art. 1, comma 156 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) che prevede la modifica all’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992, attribuendo al Consiglio Comunale la competenza a stabilire le aliquote I.C.I. dall’1.01.2007;
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- l’art. 2 bis del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, come introdotto dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008), che dispone che: «Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo
- l’art. 2 ter del medesimo D. Lgs. 504/1992, come introdotto dalla succitata Legge 244/2007, che dispone che: «L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9»;
Dato Atto: - che il comma 7 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) dispone che la minore imposta che deriva dall'applicazione del succitato art. 2 bis del D.Lgs. 504/1992 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni e quindi che il minor gettito fiscale derivante dall’applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria per l’anno 2008 sarà rimborsato dallo Stato senza comportare riduzioni di entrate per l’Ente;
Ritenuto: confermare per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili stabilite con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28 marzo 2007 come di seguito:
a. aliquota ordinaria applicata nella misura del 6,5 ‰;
b. aliquota ridotta applicata nella misura del 5 ‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unità di pertinenza della stessa;
c. aliquota ridotta applicata nella misura del 5 ‰ per i terreni agricoli;
d. detrazione di € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
e. aumento della detrazione sulla prima casa al massimo e cioè per € 258,23, per particolari ipotesi di soggetti con reddito inferiore al minimo vitale come risultante da accertamento dei redditi, nonché per ipotesi di soggetti che denotino handicap accertato al 100%, qualora titolari di diritto reale sull’immobile; tali requisiti dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati all’Ufficio Tributi Comunale;
f. aliquota ed agevolazione previste per l’abitazione principale per:
· abitazione utilizzata dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;
· abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento a parenti in linea retta di primo grado e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;
· anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa abitazione non risulti locata;
Visti: - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
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Discussione: SINDACO: si conferma tutto quanto già esistente;
Acquisiti: il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tributi, il parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario, nonché il parere di legittimità del Segretario Comunale;
CON N. 8 VOTI favorevoli, n, 3 astenuti (Cogo M., Brogliato, Bernardi ) su n. 12 presenti e n. 11 votanti , espressi per alzata di mano, per il provvedimento;
CON N. 8 VOTI favorevoli, n, 3 astenuti (Cogo M., Brogliato, Bernardi ) su n. 12 presenti e n. 11 votanti , espressi per alzata di mano, per l’immediata esecutività;
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2008 le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Comunale sugli Immobili come di seguito:
a. aliquota ordinaria applicata nella misura del 6,5 ‰;
b. aliquota ridotta applicata nella misura del 5 ‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unità di pertinenza della stessa;
c. aliquota ridotta applicata nella misura del 5 ‰ per i terreni agricoli;
d. detrazione di € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
e. aumento della detrazione sulla prima casa al massimo e cioè per € 258,23, per particolari ipotesi di soggetti con reddito inferiore al minimo vitale come risultante da accertamento dei redditi, nonché per ipotesi di soggetti che denotino handicap accertato al 100%, qualora titolari di diritto reale sull’immobile; tali requisiti dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati all’Ufficio Tributi Comunale;
f. aliquota ed agevolazione previste per l’abitazione principale per:
· abitazione utilizzata dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;
· abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento a parenti in linea retta di primo grado e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza;
· anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa abitazione non risulti locata;
2. di prendere e dare atto dell’ulteriore detrazione per le abitazioni principali prevista dall’art. 2 bis e 2 ter del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, come introdotti dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008), che testualmente recitano:
«2 bis - Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo
«2 ter - L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9»;
3. di prendere e dare altresì atto che il comma 7 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) dispone che la minore imposta che deriva dall'applicazione del succitato art. 2 bis del D.Lgs. 504/1992 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni e quindi che il minor gettito fiscale derivante dall’applicazione delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria per l’anno 2008 sarà rimborsato dallo Stato senza comportare riduzioni di entrate per l’Ente;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.