VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

Originale

12 del 20/01/2006

 

 

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2006.

 

 

L'anno duemilasei, addì  venti del mese di gennaio, in Malo, nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  Sindaco Antonio Antoniazzi  e con l’assistenza del  Segretario Generale Francesca Lora.

Intervengono i Signori:

 

 

Cognome e Nome

 

Qualifica
Presenze

ANTONIAZZI Antonio

SINDACO

SI

CARRARO Paola

VICE-SINDACO

NO

ADDONDI Adriano

ASSESSORE

SI

DE TOMASI Gianfranco Giuseppe

ASSESSORE

SI

GOLO Matteo

ASSESSORE

SI

STRULLATO Matteo

ASSESSORE

SI

FERRIGATO Alberto

ASSESSORE

SI

RIGHELE Lorenzo

ASSESSORE ESTERNO

SI

 

PRESENTI: 7                    ASSENTI: 1

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la GIUNTA COMUNALE ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione:

 

 


OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2006.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

  Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

            Richiamato il provvedimento della Giunta Comunale n. 214 del 14/12/2004, esecutivo, con il quale sono state stabilite, per l’anno 2005, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni per l’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

            Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

            Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della Legge 23.12.1996, n. 662;

 

            Visto l’art. 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n. 662, modificato dall’art. 10 del D.L. 31/12/1996, n. 669, convertito in L. 28/02/1997, n. 30, che dà ai Comuni un maggiore potere decisionale nella determinazione dell’aliquota da applicare alla base imponibile, non più in misura unica o ridotta per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei residenti, ma anche diversificata, entro i limiti del 4 e 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, o di immobili posseduti da Enti  senza scopo di lucro, considerando le diverse tipologie di questi ultimi;

 

            Visto altresì l’art. 3, comma 56, della stessa Legge 662/96, che consente di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

            Visto l’art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della L. 23.12.1996, n. 662, e modificato dall’art. 3 del D.L. 11.3.1997, n. 50, convertito con modificazioni nella Legge 9/5/1997, n. 122, che, tra l’altro, dà la facoltà ai Comuni di elevare l’importo della detrazione per l’abitazione principale fino a € 258,23, anche limitatamente a categorie di soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

 

            Visto l’art. 58, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che stabilisce che la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di norma determinata in € 103,29 dal comma 55 dell’art. 3 della L. 23.12.1996, n. 662, può essere aumentata in misura superiore a € 258,23 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta;

 

            Preso atto che ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, l’aliquota deve essere stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;

 

            Visto, però, l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448 (Finanziaria 2002), che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

            Preso atto che la Legge 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all’art. 1, comma 155, stabilisce che “il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006”;

 

Ritenuto opportuno, pertanto, anche per l’anno 2006 di utilizzare la facoltà concessa dal legislatore al Comune, con l’art. 4, comma 1, del D.L. 8.8.1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla Legge 24.10.1996, n. 556, di stabilire una aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, da applicare al valore dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della L. 23.12.1996, n. 662, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel Comune, in modo da non gravare ulteriormente il carico fiscale sopportato dai possessori di abitazioni principali, fissando tale aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille e quella ordinaria nella misura del 5,5 per mille;

 

      Preso atto che con l’art. 7, comma 2, del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ci si avvale, anche per l’anno 2006, della facoltà prevista dall’art. 3, comma 56, della L. 23.12.1996, n. 662, e cioè di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in quanto è evidente la sperequazione che deriva dall’applicare il medesimo trattamento tributario sia alle seconde abitazioni propriamente dette, cioè tenute a disposizione o concesse in locazione a terzi, che alle abitazioni che divengono tali a causa di una scelta dovuta da esigenze di carattere prettamente assistenziale o sanitario.

L’aliquota ridotta del 4,5 per mille si applica pertanto al valore dell’abitazione principale intesa quale unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

L’aliquota ridotta del 4,5 per mille si applica altresì alle fattispecie contemplate nell’art. 7, comma 2, del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili di equiparazione all’abitazione principale delle seguenti unità immobiliari:

§         unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

§         unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

§         unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che la stessa risulti non locata;

§         unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta entro il 1° grado ovvero ai parenti, in linea retta entro il 1° grado, del coniuge e dagli stessi parenti effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza;

Le fattispecie descritte comportano l’equiparazione alle abitazioni principali dei residenti non solo ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, ma anche ai fini della detrazione d’imposta.

            Visto l’art. 7/bis del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili che riserva alle pertinenze delle abitazioni principali e di quelle ad esse equiparate lo stesso trattamento fiscale delle abitazioni principali;

            Ritenuto, inoltre, opportuno anche per l’anno 2006 di concedere l’aumento della detrazione da € 103,29 a € 206,58 sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti deboli indicati al punto 2) della parte dispositiva per alleviare particolari situazioni di disagio economico-sociale;

 

            Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2006, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni per l’Imposta Comunale sugli Immobili stabilite per l’anno 2005, in modo da soddisfare le esigenze di bilancio e nel contempo non aumentare il carico del tributo gravante sulla generalità  dei cittadini;

 

            Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

            Viste la L. 23.12.2000, n. 388, L. 28.12.2001, n. 448, la L. 27/12/2002, n. 289 e la L. 24.12.2003, n. 350;

       Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

       Visto lo Statuto del Comune;

       Visti i pareri obbligatori riportati in calce alla proposta di deliberazione;

 

       Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

1)      di stabilire, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006, e per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote:

a) aliquota ordinaria, nella misura del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille, da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati nella lettera b) del presente punto 1);

b)  aliquota ridotta, nella misura del 4,5 (quattrovirgolacinque) per mille, da applicare al valore dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell’art. 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della L. 23.12.1996, n. 662, e al valore delle pertinenze della stessa, anche se distintamente iscritte in catasto, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel Comune di Malo, nonché al valore delle seguenti unità immobiliari e loro pertinenze:

·       unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

·       unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che la stessa risulti non locata;

·       unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta entro il 1° grado ovvero ai parenti, in linea retta entro il 1° grado, del coniuge e dagli stessi parenti effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza.

La detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o equiparata all’abitazione principale rimane fissata nella misura di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, come previsto dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni. L’unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa;

 

2) di elevare, per i motivi espressi in premessa, anche per l’anno 2006, a Euro 206,58, la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni:

I.      possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale abitazione deve essere l’unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle eventuali pertinenze di tale abitazione;

II.     godimento della sola pensione sociale, oltre al solo reddito dell’abitazione principale e delle eventuali pertinenze della stessa; nel caso di più componenti il nucleo familiare, il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell’abitazione principale e delle eventuali  pertinenze della stessa, dovrà essere costituito da sole pensioni sociali;

III.   in alternativa al precedente punto II, godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno precedente cui si riferisce l’imposta, uguale od inferiore al “minimo vitale”, come definito dal Comune di Malo, nella misura stabilita per l’anno cui si riferisce il reddito dichiarato.

Di stabilire che la richiesta documentata della maggior detrazione dovrà essere depositata all’Ufficio Protocollo entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell’imposta in acconto e verificata dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti I, II e III potrà risultare da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

 

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La presente deliberazione, considerata l’urgenza, con separata votazione per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti favorevoli unanimi, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.