Richiamato l’art.151, primo periodo, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Dlgs 267/2000, che impone agli enti locali di deliberare entro il 31 dicembre di ogni anno  il bilancio di previsione per l’anno successivo;

 

Visto il comma 169 dell’art.1 della legge 27/12/2006 nr.296 (Finanziaria 2007) il quale prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto il secondo periodo del primo comma dell’art.151 del Dlgs 267/2000 nel quale è previsto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione può essere differito con apposito decreto del Ministro dell’interno d’intesa con con il Ministro del tesoro, del bilancio e della Programmazione economica;

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 30 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr.287, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2007;

 

Visto il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, in particolare il comma 1° dell’art.6 recentemente modificato dal comma 156, art.1 della legge 296 del 27/12/2006 che demanda al Consiglio Comunale la competenza a deliberare le aliquote e le detrazioni ICI;

 

Visto il D.Lgs. 267/2000;

 

Verificato il gettito d’imposta dell’anno 2006, con riferimento alla proiezione dei dati sulla base delle riscossioni fino ad ora registrate;

 

Ritenuto opportuno non procedere alla modifica delle aliquote per il periodo d’imposta 2007 al fine di confermare una posizione di equità fiscale;

 

Ritenuto, inoltre, confermare l’importo della detrazione per l’abitazione principale pari ad € 136,00;

 

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 90 del 13.12.2000 e successivamente modificato ed integrato;

 

D E L I B E R A

 

1) Di confermare, per quanto in premessa, per l’anno 2007, le aliquote I.C.I. Anno 2006 come segue:

 

a)  aliquota ridotta per l’abitazione principale 5,0 %o (per mille) sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale e sulle unità immobiliari equiparate così come definite dall’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e dall’art. 4 del Regolamento Comunale I.C.I.;

 

b) aliquota ordinaria 6,0 %o (per mille) per i fabbricati diversi da quelli previsti dalla precedente lettera a), per i  terreni agricoli e per le aree fabbricabili;

 

2) Di stabilire in € 136,00 la detrazione per l’anno 2007 per l'abitazione principale del          soggetto passivo;

 

3) Di pubblicare il presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e successiva circolare emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003, n. 3/DPF;

 

4) Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.