COMUNE DI ROSSANO VENETO

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2011

 

 

 

A

Abitazione Principale (Vedere bene punto 1-2 prima di applicare l’esenzione)

4,5 ‰

B

Terreni Agricoli

4,5 ‰

C

Aree Edificabili (vedere punto 7)

4,5 ‰

D

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di 1° e 2° grado (vedere punto 3)

4,5 ‰

E

Pertinenze ai fabbricati di cui alle lettere A/D (vedere punto 2)

4,5 ‰

F

Fabbricati categoria catastale "B"

4,5 ‰

G

Fabbricati categoria catastale "C" (salvo quanto previsto ai successivi punti)

4,5 ‰

H

Fabbricati categoria catastale "D" (salvo quanto previsto ai successivi punti)

4,5 ‰

I

Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 504/92

4,5 ‰

L

Abitazioni soggette ad intervento di recupero (vedere punto 6)

4,5 ‰

M

Abitazioni locate

7 ‰

N

Abitazioni sfitte/ vuote/a disposizione o prive dei requisiti di cui ai punti A–D-T

7 ‰

O

Abitazioni possedute da soggetti diversi da persone fisiche (es. società, enti ecc)

7 ‰

P

Pertinenze ai fabbricati di cui alle lettere M/N/O (vedere punto 2)

7 ‰

Q

Fabbricati categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati)

7 ‰

R

Fabbricati categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio  e assicurazioni)

7 ‰

S

Abitazioni principali possedute da residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E di Rossano Veneto (Non sono esenti come da Risoluzione 1/DF del 4/3/09)

4,5 ‰

T

Abitazioni concesse in uso gratuito ad affini di 1° grado

4,5 ‰

Detrazione unica per l'abitazione principale € 103,29

Dichiarazione I.C.I. 2010 da presentare con Modello e scadenze Ministeriali (5)

Riscossione: Tramite Agente Riscossione

EQUITALIA NOMOS S.P.A. – AGENTE PROV. VICENZA    (vedere punto 4)

 

1.ESENZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE:

Con il Decreto Legge 93 del 27/05/08 è stata stabilita l‘esenzione dal pagamento dell’imposta per l’abitazione principale. L’esenzione riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, box auto, come meglio specificato al punto 2). Restano escluse dall’esenzione gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli.

Per abitazione principale si fa riferimento all’art. 8 del D.Lgs 504/92. Si precisa onde evitare l’insorgere di contenzioso che come sostenuto anche dalla Corte di Cassazione l’alloggio deve essere adibito ad abitazione principale dal contribuente e dalla propria famiglia con la conseguenza che, come capita sempre più sovente, la famiglia che possiede due abitazioni non può usufruire dell’esenzione su entrambe le abitazioni, anche se un componente della famiglia (esempio un coniuge) sposta la residenza da un’abitazione all’altra. In pratica la famiglia che possiede due abitazioni, ne può considerare esente solo una, l’altra verrà considerata come “altra abitazione” e di conseguenza soggetta a tassazione.

Ovviamente tale principio non si applica in caso di separazione tra coniugi o in presenza di altre situazione eccezionali.

Vista l’estrema importanza e considerato che il tentativo di elusione fiscale è particolarmente ravvisabile, si invitano i contribuenti o i consulenti che presentano casi in linea con quanto sopra esposto a contattare l’Ufficio Gestione Entrate comunale onde evitare l’insorgere di un inutile e dispendioso contenzioso.

Il Regolamento Comunale che disciplina l’I.C.I. assimila all’abitazione principale anche l’abitazione posseduta da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza presso istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata.

Non sono invece escluse da imposta, come precisato nella Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 4/3/2009 le abitazioni in possesso di residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E. di Rossano Veneto.

 

2. PERTINENZE

Ai sensi del Regolamento Comunale I.C.I. per pertinenze di un’abitazione si intendono:

a- Il garage o box o posto auto accatastato in categoria catastale C6;

b- La cantina o la soffitta accatastate nella categoria catastale C/2 ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare (condominio) nel quale è sita l’abitazione, per gli altri fabbricati classificati in categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) fino ad una consistenza di mq 50. Tale limite di consistenza si considera commisurato a tutto il fabbricato anche se suddiviso in più subalterni censiti nella categoria C/2.

 

Tali fabbricati devono essere di fatto destinati in modo durevole al servizio dell’abitazione come previsto dall’art. 817 del Codice Civile. Alla pertinenza va in ogni caso applicata l’aliquota (o l’esenzione) prevista per l’abitazione di cui è pertinenza.

Non è stato deliberato un numero massimo di pertinenze per singola abitazione.

Non possono in nessun caso essere considerate come pertinenze le stalle.

 

3. ALLOGGI CONCESSI IN USO GRATUITO:

Si premette che il Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I assimila all’abitazione principale anche gli alloggi concessi dal contribuente in uso gratuito o comodato d’uso a parenti di 1° e 2° grado e affini di 1° grado.

La Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 4/3/2009 ha stabilito che la possibilità di estendere l’esenzione dal pagamento dell’imposta agli alloggi concessi in uso gratuito si applica solamente ai casi di parentela mentre non è possibile applicare l’esenzioni ai casi di affinità.

Si deduce pertanto che per il Comune di Rossano Veneto il combinato disposto del Regolamento Comunale e della Risoluzione ministeriale sopra citata comporta che:

1.       Nei casi di parenti di 1° e 2° grado vi è un’esenzione dal pagamento dell’imposta;

2.       Nel caso di affini di 1° grado permane il pagamento dell’imposta ma con l’aliquota ridotta del 4,5‰;

3.       Negli altri casi di parentela o affinità non vi è alcuna riduzione e l’imposta va versata applicando l’aliquota del 7‰;

Si fa presente che in ogni caso per essere concesse le agevolazioni (esenzione o applicazione dell’aliquota ridotta) bisogna che:

a.      Il comodatario abbia la residenza anagrafica nel fabbricato oggetto di comodato;

b.      Il comodante presenti all’ufficio tributi apposita autocertificazione (il modello è disponibile sul sito internet del comune).

Le agevolazioni sopra riportate si estendono anche alle pertinenze dell’alloggio concesso in uso gratuito sempre con i limiti indicati al punto 2.

 

4. MODALITA’ DI VERSAMENTO E IMPORTO MINIMO

Il Comune di Rossano Veneto si avvale per la riscossione dell’I.C.I. dell’Agente di Riscossione Tributi – Equitalia Nomos S.p.A. con sede a Vicenza in Via Medici, 13 – Tel. 0444/935.444 ed a Bassano del Grappa in Via Marco Ricci, 8 Tel. 0424.1905901.

Il conto corrente su cui effettuare il versamento è:

88723655 intestato a: EQUITALIA NOMOS S.p.A. – ROSSANO VENETO – VI – ICI.

L’art. 37 comma 55 del D.L. 223/06 stabilisce che in aggiunta al bollettino di pagamento è possibile versare anche utilizzando il modello F24 con i seguenti codici:

 

ICI ABITAZIONE PRINCIPALE

3901

ICI TERRENI AGRICOLI

3902

ICI AREE FABBRICABILI

3903

ICI ALTRI FABBRICATI

3904

CODICE COMUNE ROSSANO VENETO   H580

 

I versamenti vanno arrotondati all’euro per difetto fino a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo (art. 1 comma 166 Legge 296/06).

Il versamento minimo è stato stabilito in € 5,00 annui.

 

5. DICHIARAZIONE ICI ANNO 2010:

Nei casi previsti dalla vigente normativa deve essere presentata, a seguito di variazioni intervenute nel corso dell’anno 2010 la denuncia di variazione I.C.I utilizzando il modello approvato dal Ministero delle Finanze e reso disponibile sul sito: www.finanze.it

 

6. ABITAZIONE SOGGETTE AD INTERVENTO DI RECUPERO:

Per abitazioni soggette ad intervento di recupero si intendono i fabbricati di categoria catastale “A” che non siano di nuova costruzione, già iscritti in catasto con attribuzione della rendita catastale (con eccezione di quanto previsto dall’art. 5 comma 6 del D.Lgs 504/92) per i quali risulti rilasciata dal comune una Concessione Edilizia o un permesso di costruire o risulti presentata una DIA (denuncia inizio attività). Per tali casi si applica l’aliquota ridotta del 4,5 per mille limitatamente al periodo intercorrente tra la data di inizio e fine lavori opportunamente comunicate agli uffici comunali.

VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI ICI ANNO 2011

ROSSANO VENETO - H580

ZONA DESTINAZIONE INDIDE DI EDIFICABILITA' VALORE €/mq ICI 2010 VALORE €/mq ICI 2011
         
A/1 RESIDENZIALE DI INTERESSE STORICO - AMBIENTALE   € 41,52 € 42,14
A/1.12 RESIDENZIALE DI INTERESSE STORICO - AMBIENTALE   € 172,99 € 175,58
A/1.14 RESIDENZIALE DI INTERESSE STORICO - AMBIENTALE   € 138,40 € 140,48
A/1.23 RESIDENZIALE DI INTERESSE STORICO - AMBIENTALE   € 159,15 € 161,54
         
A/2 RESIDENZIALE DI INTERESSE STORICO - AMBIENTALE   € 34,60 € 35,12
         
B RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO 1,5 € 172,99 € 175,58
(*) B/1  DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA - P.U.A. 1,5 € 138,40 € 140,48
         
C/1.1 RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO 1,2 € 138,40 € 140,48
C/1.2 RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO 0,8 € 96,87 € 98,32
         
(*) C/2 RESIDENZIALE DI ESPANSIONE - P.U.A.   € 62,28 € 63,21
         
(*) C/2.2 RESIDENZIALE DI ESPANSIONE - P.U.A.   € 89,96 € 91,31
(*) C/2.12 RESIDENZIALE DI ESPANSIONE - P.U.A.   € 48,44 € 49,17
ZONA DESTINAZIONE INDIDE DI COPERTURA VALORE €/mq ICI 2010 VALORE €/mq ICI 2011
D/1 INDUSTRIALE - ARTIGIANALE - COMMERCIALE 60% € 83,03 € 84,28
D/1.6 INDUSTRIALE - ARTIGIANALE - COMMERCIALE 60% € 34,60 € 35,12
(*) D/1.14 INDUSTRIALE - ARTIGIANALE - COMMERCIALE - P.U.A. 60% € 41,52 € 42,14
(*) D/1.20 INDUSTRIALE - ARTIGIANALE - COMMERCIALE - P.U.A. 60% € 41,52 € 42,14
D/1.24 INDUSTRIALE - ARTIGIANALE - COMMERCIALE 60% € 34,60 € 35,12
         
D/2 ARTIGIANALE - COMMERCIALE 60% € 83,03 € 84,28
D/2.11 ARTIGIANALE - COMMERCIALE 60% € 41,52 € 42,14
         
D/3 COMMERCIALE - DIREZIONALE 50% € 96,87 € 98,32
(*) D/3.2 COMMERCIALE - DIREZIONALE - P.U.A. 50% € 55,36 € 56,19
(*) D/3.3 COMMERCIALE - DIREZIONALE - P.U.A. 40% € 62,28 € 63,21
(*) D/3.9 COMMERCIALE - DIREZIONALE - P.U.A. 50% € 62,28 € 63,21
         
D/4 STRUTTURE RICETTIVE - ALBERGHIERE   € 83,03 € 84,28
         
D/5 AGROINDUSTRIALI 50% € 62,30 € 63,23
         
D/6 COMMERCIALE PER DEPOSITO/VENDITA IDROCARBURI   € 96,87 € 98,32
         
E RURALE (In caso di possibile edificazione)   € 83,03 € 84,28
         
F OPERE URBANIZZ. - SERVIZI/IMPIANTI INT. COMUNE   € 18,93 € 19,21

Il valore del 2011 è stato ottenuto applicando, come previsto dall'art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., l'adeguamento del 1,5%, corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT per la costruzione di un fabbricato residenziale registrata per l'anno 2010.

 

N.B. I presenti valori non possono essere utilizzati al fine del pagamento dell'I.C.I. quando:

 

a-     Esiste una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato riportante un valore superiore;

b-     E' stato dichiarato in atti aventi come oggetto compravendite/donazioni/successioni ecc. un valore superiore;

 

In tali casi deve essere dichiarato il valore riportato nella perizia di stima e/o atto pubblico anche per il pagamento dell'I.C.I.

 

(*) Le zone di espansione soggette a P.U.A., successivamente al collaudo degli strumenti urbanistici attuativi, dovranno essere valutate tenendo conto della zona di completamento con indice di edificabilità più vicino, da applicarsi alla superfcie fondiaria dei lotti, escludendo le aree già cedute o ancora da cedere al Comune.