COMUNE DI ROSSANO VENETO

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2009

 

 

 

A

Abitazione Principale (1-2)

4,5 ‰

B

Terreni Agricoli

4,5 ‰

C

Aree Edificabili (5)

4,5 ‰

D

Abitazioni concesse in  uso gratuito ai soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile (Fare attenzione a quanto specificato al punto 3)

4,5 ‰

E

Pertinenze ai fabbricati di cui alle lettere A/D (2)

4,5 ‰

F

Fabbricati categoria catastale "B"

4,5 ‰

G

Fabbricati categoria catastale "C" (salvo quanto previsto ai successivi punti)

4,5 ‰

H

Fabbricati categoria catastale "D" (salvo quanto previsto ai successivi punti)

4,5 ‰

I

Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 504/92

4,5 ‰

L

Abitazioni soggette ad intervento di recupero (6)

4,5 ‰

M

Abitazioni locate

7 ‰

N

Abitazioni sfitte o vuote o a disposizione o prive dei requisiti di cui ai punti A e D

7 ‰

O

Abitazioni possedute da soggetti diversi da persone fisiche (es. società)

7 ‰

P

Pertinenze ai fabbricati di cui alle lettere M/N/O (2)

7 ‰

Q

Fabbricati categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati)

7 ‰

R

Fabbricati categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio  e assicurazioni)

7 ‰

S

Abitazioni principali possedute da residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E di Rossano Veneto (Risoluzione 1/DF del 4/3/09)

4,5 ‰

Detrazione unica per l'abitazione principale € 103,29

Dichiarazione I.C.I. 2008 da presentare con Modello e scadenze Ministeriali (5)

Riscossione: Tramite Agente Riscossione

EQUITALIA NOMOS S.P.A. – AGENTE PROV. VICENZA

 

1.ESENZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE:

 

Con il Decreto Legge 93 del 27/05/08 è stata stabilita l‘esenzione dal pagamento dell’imposta per l’abitazione principale. L’esenzione riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, box auto, come meglio specificato al punto 2). Restano escluse dall’esenzione gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli.

Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica e le agevolazioni sopra citate spettano per il periodo dell’anno durante i quali risulta la residenza anagrafica e l’immobile viene di fatto adibito ad abitazione principale.

Il Regolamento Comunale che disciplina l’I.C.I. assimila all’abitazione principale anche l’abitazione posseduta da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza presso istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata.

Non sono invece escluse da imposta, come precisato nella Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 4/3/2009 le abitazioni in possesso di residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E. di Rossano Veneto.

 

2. PERTINENZE

Per pertinenze di un’abitazione si intendono:

 

a- Il garage o box o posto auto accatastato in categoria catastale C6;

 

b- La cantina o la soffitta accatastate nella categoria catastale C/2 ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare (condominio) nel quale è sita l’abitazione, per gli altri fabbricati classificati in categoria C/2 (magazzini e locali di deposito) fino ad una consistenza di mq 50. Tale limite di consistenza si considera commisurato a tutto il fabbricato anche se suddiviso in più subalterni censiti nella categoria C/2.

 

Tali fabbricati devono essere di fatto destinati in modo durevole al servizio dell’abitazione come previsto dall’art. 817 del Codice Civile. Alla pertinenza va in ogni caso applicata l’aliquota (o l’esenzione) prevista per l’abitazione di cui è pertinenza.

Non è stato deliberato un numero massimo di pertinenze per singola abitazione.

Non possono in nessun caso essere considerate come pertinenze le stalle.

 

3. ALLOGGI CONCESSI IN USO GRATUITO:

 

Si premette che il Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I assimila all’abitazione principale anche gli alloggi concessi dal contribuente in uso gratuito o comodato d’uso ai soggetti indicati nell’art. 433 del Codice Civile (coniuge, genitori, figli, fratelli, cognati/e, suoceri/e)

La Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 4/3/2009 ha stabilito che la possibilità di estendere l’esenzione dal pagamento dell’imposta agli alloggi concessi in uso gratuito si applica solamente ai casi di parentela in linea retta (genitori-figli) o collaterale (fratelli). Per gli altri soggetti contemplati dall’art. 433 del Codice Civile (affini quali suoceri/e, cognati/e) non trova applicazione l’esenzione dal pagamento dell’imposta. In tali casi l’imposta è dovuta applicando l’aliquota del 4,5‰ senza detrazioni.

Si fa presente che in ogni caso per essere concesse le agevolazioni (esenzione o applicazione dell’aliquota ridotta) bisogna che:

a.      Il comodatario abbia la residenza anagrafica nel fabbricato oggetto di comodato;

b.      Il comodante presenti all’ufficio tributi apposita autocertificazione (il modello è disponibile sul sito internet del comune).

Le agevolazioni sopra riportate si estendono anche alle pertinenze dell’alloggio concesso in uso gratuito sempre con i limiti indicati al punto 2.

 

4. MODALITA’ DI VERSAMENTO E IMPORTO MINIMO

 

Il Comune di Rossano Veneto si avvale per la riscossione dell’I.C.I. dell’Agente di Riscossione Tributi – Equitalia Nomos S.p.A. con sede a Vicenza in Via Medici, 13 – Tel. 0444/935.444 ed a Bassano del Grappa in Via Marco Ricci, 8 Tel. 0424.1902411.

Il conto corrente su cui effettuare il versamento è:

88723655 intestato a: EQUITALIA NOMOS S.p.A. – ROSSANO VENETO – VI – ICI.

L’art. 37 comma 55 del D.L. 223/06 stabilisce che in aggiunta al bollettino di pagamento è possibile versare anche utilizzando il modello F24 con i seguenti codici:

 

ICI ABITAZIONE PRINCIPALE

3901

ICI TERRENI AGRICOLI

3902

ICI AREE FABBRICABILI

3903

ICI ALTRI FABBRICATI

3904

CODICE COMUNE ROSSANO VENETO   H580

 

I versamenti vanno arrotondati all’euro per difetto fino a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo (art. 1 comma 166 Legge 296/06).

Il versamento minimo è stato stabilito in € 5,00 annui.

 

5. DICHIARAZIONE ICI ANNO 2008:

 

Nei casi previsti dalla vigente normativa deve essere presentata, a seguito di variazioni intervenute nel corso dell’anno 2008 la denuncia di variazione ICI utilizzando il modello che di anno in anno viene approvato dal Ministero delle Finanze e reso disponibile sul sito: www.finanze.it

 

6. ABITAZIONE SOGGETTE AD INTERVENTO DI RECUPERO:

 

Per abitazioni soggette ad intervento di recupero si intendono i fabbricati di categoria catastale “A” che non siano di nuova costruzione, già iscritti in catasto con attribuzione della rendita catastale (con eccezione di quanto previsto dall’art. 5 comma 6 del D.Lgs 504/92) per i quali risulti rilasciata dal comune una Concessione Edilizia o un permesso di costruire o risulti presentata una DIA (denuncia inizio attività). Per tali casi si applica l’aliquota ridotta del 4,5 per mille limitatamente al periodo intercorrente tra la data di inizio e fine lavori opportunamente comunicate agli uffici comunali.

 

7. AREE FABBRICABILI:

 

In base all’art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’ICI, il valore delle aree edificabili viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale registrata per l’anno precedente.

Per conoscere i valori vigenti per l’anno 2009 si invita a contattare l’ufficio Tributi – ICI Tel. 0424/547135 – 134 e-mail: tributi@comune.rossano.vi.it o a consultare il sito internet www.comune.rossano.vi.it

 

8. DATI CENSUARI RELATIVI A FABBRICATI/TERRENI:

 

Per i dati censuari relativi ai fabbricati ed ai terreni agricoli è disponibile la consultazione gratuita sul sito dell’Agenzia del Territorio www.agenziaterritorio.it  (il servizio richiede abilitazione).

 

 

Nel caso in cui si necessiti di una qualsiasi informazione e/o chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili o sulle recenti esenzioni introdotte si prega di contattare l'Ufficio Tributi del comune di Rossano Veneto: Tel. 0424/547135 - 134 Fax 0424/84935 e-mail: tributi@comune.rossano.vi.it