COMUNE DI ROSSANO VENETO
Provincia di Vicenza
delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 1/3/2007 - Aliquote e detrazioni ICI anno 2007
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1) Di confermare anche per l’anno 2007 l’aliquota del 4,5 per mille:
a. per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale “A”, limitatamente alla sola abitazione principale delle persone fisiche, intendendo per tale, quella nella quale il soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell’art. 8 comma 1° del D.Lgs 504/92 e dell’art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I. e di fatto non utilizzati;
d. per gli altri fabbricati di categoria catastale “B”, “C”, “D”, i terreni agricoli e le aree edificabili, salvo quanto previsto al successivo punto 2);
e. per le abitazioni concesse dal contribuente in uso gratuito ai soggetti cui all’art. 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I. (senza applicazione della detrazione prevista per l’abitazione principale), a condizione che ne venga presentata comunicazione all’Ufficio Gestione delle Entrate nel termine previsto per la presentazione della denuncia di variazione I.C.I. per l’anno 2006;
f. per i fabbricati di categoria catastale “A” che non siano di nuova costruzione, già iscritti in catasto con attribuzione della rendita catastale, (ad eccezione di quanto previsto dall’art. 5 comma 6 del D.Lgs 504/92), per i quali risulti essere stata rilasciata una nuova concessione edilizia o un permesso di costruire, oppure risulti essere stata presentata idonea DIA (Denuncia Inizio Attività). Si applica l’aliquota del 4,5 per mille limitatamente al periodo intercorrente tra la data di inizio e la data di fine dei lavori opportunamente comunicate agli uffici comunali.
2) Di confermare altresì per l’anno 2007 l’aliquota nella misura del 7 per mille:
a. per tutti i fabbricati di categoria catastale “A” (compresi gli A/10) che non risultano adibiti ad abitazione principale da parte dei soggetti di cui all’art. 3 comma 1 del D.Lgs 504/92 e le loro relative pertinenze;
b. per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazioni);
3) Di confermare anche per l’anno 2007 la detrazione per l’abitazione principale di cui all’Art. 8 – comma 2 del D. Lgs 504/92 nella misura unica di € 103,29 e di stabilire che la stessa spetta per il periodo di residenza anagrafica;
COMUNE DI ROSSANO VENETO ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2007 A Abitazione Principale (1) 4,5 B Terreni Agricoli 4,5 C Aree Edificabili (2) 4,5 D Abitazioni concesse in uso gratuito ai soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile (3) 4,5 E Pertinenze ai fabbricati di cui alle lettere A/D (4) 4,5 F Fabbricati categoria catastale "B" 4,5 G Fabbricati categoria catastale "C" (salvo quanto previsto ai successivi punti) 4,5 H Fabbricati categoria catastale "D" (salvo quanto previsto ai successivi punti) 4,5 I Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 504/92 4,5 L Abitazioni soggette ad intervento di recupero (5) 4,5 M Abitazioni locate 7 N Abitazioni sfitte o vuote o a disposizione o prive dei requisiti di cui al punto “D” 7 O Abitazioni possedute da soggetti diversi da persone fisiche (es. società) 7 P Pertinenze ai fabbricati di cui alle lettere M/N/O (4) 7 Q Fabbricati categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati) 7 R Fabbricati categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazioni) 7 IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO: € 5,00 (Inteso come versamento annuo) Detrazione unica per l'abitazione principale € 103,29 Dichiarazione I.C.I. 2006 da presentare con Modello e scadenze Ministeriali Riscossione: Tramite concessionario sul c/c 136366 intestato a: RISCOSSIONE UNO S.P.A. – AGENTE PROV. VICENZA
(1) Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica. E’ comunque considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da:
- anziani che hanno acquisito la residenza presso istituti di riposo o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;
- soggetti che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio (es. militari) qualora l’unità immobiliare risulti abitazione principale dei familiari;
- soggetti residenti all’estero ed iscritti all’AIRE del comune di Rossano Veneto a condizione che non sia locata.
(2) Per l'anno 2007 devono essere adeguati i “valori minimi” delle aree edificabili utilizzati per l’anno
(3) L'applicazione dell'aliquota ridotta viene concessa a condizione che venga presentata una autocertificazione all'ufficio tributi. A tal fine è stato predisposto uno stampato il quale può essere richiesto all'ufficio tributi anche tramite e-mail. L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi a condizione che non intervengano variazioni. L'uso gratuito deve trovare riscontro dalla residenza anagrafica e dal normale utilizzo dei servizi di rete. A decorrere dal 2006 tale agevolazione è stata estesa a tutti i casi in cui il contribuente da in uso gratuito l’abitazione ad uno dei soggetti indicati nell’art. 433 del Codice Civile.
(4) Per pertinenze si intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 purchè risultino destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione.
(5) Per abitazioni soggette ad intervento di recupero si intendono i fabbricati di categoria catastale “A” che non siano di nuova costruzione, già iscritti in catasto con attribuzione della rendita catastale (con eccezione di quanto previsto dall’art. 5 comma 6 del D.Lgs 504/92) per i quali risulti rilasciata dal comune una Concessione Edilizia o un permesso di costruire o risulti presentata una DIA (denuncia inizio attività). Per tali casi si applica l’aliquota ridotta del 4,5 per mille limitatamente al periodo intercorrente tra la data di inizio e fine lavori opportunamente comunicate agli uffici comunali.
Nel caso in cui si necessiti di una qualsiasi informazione e/o chiarimenti in merito all'Imposta Comunale sugli Immobili si prega di contattare l'Ufficio Tributi del comune di Rossano Veneto: Tel. 0424/547135 - 134 Fax 0424/84935 e-mail: tributi@comune.rossano.vi.it
VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI ICI ANNO 2007 | ||||||
ROSSANO VENETO | ||||||
ZONA |
DESCRIZIONE |
VALORE €/mq ICI 2006 |
VALORE €/mq ICI 2007 (*) |
|||
A/1 | CENTRO STORICO | € 37,18 | € 38,49 | |||
A/1.12 | CENTRO STORICO | € 154,94 | € 160,36 | |||
A/1.14 | CENTRO STORICO | € 123,95 | € 128,29 | |||
A/1.23 | CENTRO STORICO | € 142,54 | € 147,53 | |||
A/2 | NUCLEO STORICO | € 30,99 | € 32,07 | |||
B | RESIDENZIALE | € 154,94 | € 160,36 | |||
B/1 | RESIDENZIALE | € 123,95 | € 128,29 | |||
C/1.1 | RESIDENZIALE | € 123,95 | € 128,29 | |||
C/1.2 | RESIDENZIALE | € 86,76 | € 89,80 | |||
C/2 | RESIDENZIALE | € 55,78 | € 57,73 | |||
C/2.2 | RESIDENZIALE | € 80,57 | € 83,39 | |||
C/2.12 | RESIDENZIALE | € 43,38 | € 44,90 | |||
D/1 | PRODUTTIVO | € 74,37 | € 76,97 | |||
D/1.6 | PRODUTTIVO | € 30,99 | € 32,07 | |||
D/1.14 | PRODUTTIVO | € 37,18 | € 38,49 | |||
D/1.20 | PRODUTTIVO | € 37,18 | € 38,49 | |||
D/1.24 | PRODUTTIVO | € 30,99 | € 32,07 | |||
D/2 | PRODUTTIVO | € 74,37 | € 76,97 | |||
D/2.11 | PRODUTTIVO | € 37,18 | € 38,49 | |||
D/3 | PRODUTTIVO | € 86,76 | € 89,80 | |||
D/3.2 | PRODUTTIVO | € 49,58 | € 51,32 | |||
D/3.3 | PRODUTTIVO | € 55,78 | € 57,73 | |||
D/3.9 | PRODUTTIVO | € 55,78 | € 57,73 | |||
D/4 | PRODUTTIVO | € 74,37 | € 76,97 | |||
D/5 | PRODUTTIVO | € 55,78 | € 57,73 | |||
D/6 | PRODUTTIVO | € 86,76 | € 89,80 | |||
(*) Il valore del 2007 è stato ottenuto applicando, come prevsito dall'art. 5 del Regolamento | ||||||
comunale per la disciplina dell'I.C.I., l'adeguamento del 3,5%, corrispondente alla variazione | ||||||
dell'indice ISTAT per la costruzione di un fabbricato residenziale registrata per l'anno 2006. | ||||||
N.B. I presenti valori non possono essere utilizzati al fine del pagamento dell'I.C.I. quando: | ||||||
a- Esiste una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato riportante un valore superiore; | ||||||
b- E' stato dichiarato in atti aventi come oggetto compravendite/donazioni/successioni ecc. un valore superiore; | ||||||
In tali casi deve essere dichiarato il valore riportato nella perizia di stima e/o atto pubblico anche per il pagamento dell'I.C.I. | ||||||