DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 16/03/2006

 

 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2006.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO:

 

Ø      Che, ai sensi dell’Art. 3, comma 53, della Legge di accompagnamento della Finanziaria 1997, 23 dicembre 1996, n. 662, che sostituisce l’Art. 6 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote I.C.I. sono stabilite dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo;

 

Ø        che l’art. 27 comma 8 della legge 28.12.2001 N. 448 (Finanziaria 2002), ha stabilito che “«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento»”.

Ø        che l’art. 1 comma 155 della Legge 23/12/2005 n. 266 stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 è stato prorogato al 31 marzo 2006;

 

ATTESO che, in base all’Art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 la competenza in materia spetta alla Giunta Comunale;

 

DATO ATTO che, per effetto combinato disposto degli Art. 6, comma 1 e 8, comma 3 del D.Lgs 504/92, sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’Art. 3 della Legge 23.12.1996, N. 662, la determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazione dell’imposta, devono essere disposte con un’unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

 

DATO ATTO, che sulla base dei dati disponibili, il gettito complessivo presunto con tali aliquote e con i relativi accertamenti consente la copertura dei costi delle prestazioni e dei servizi obbligatori “Erga omnes” non adeguatamente finanziati dai trasferimenti statali;

 

RITENUTO opportuno, confermare le aliquote e la detrazione deliberate per l’esercizio precedente;

 

VISTA la Legge 27/07/2000 N. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

 

DELIBERA

 

1)                  Di confermare per l’anno 2006 l’aliquota del 4,5 per mille:

 

a.    per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale “A”, limitatamente alla sola abitazione principale delle persone fisiche, intendendo per tale, quella nella quale il soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;

 

b.    per i fabbricati di categoria catastale “A” non adibiti ad abitazione principale da parte delle persone fisiche a condizione che tali fabbricati siano stati dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell’art. 8 comma 1° del D.Lgs 504/92 e di fatto non utilizzati;

 

c.    per le pertinenze dell’abitazione principale. Si intendono pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, purché risultino destinate ed effettivamente utilizzate, in modo durevole, al servizio dell’abitazione principale.

 

d.    per gli altri fabbricati di categoria catastale “B”, “C”, “D”, i terreni agricoli e le aree edificabili, salvo quanto previsto al successivo punto 2);

 

e. per le abitazioni concesse dal contribuente in uso gratuito ai soggetti di cui all'art. 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I. (senza applicazione della detrazione per l'abitazione principale), a condizione che ne venga presentata comunicazione all'Ufficio Gestione delle Entrate nel termine previsto per la presentazione della denuncia di variazione I.C.I. per l'anno 2005; 

 

f.  fabbricati di categoria catastale "A" che non siano di nuova costruzione, già iscritti in catasto con attribuzione della rendita catastale, (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del D.Lgs 504/92), per i quali risulti essere stata rilasciata una nuova concessione edilizia o un permesso di costruire, oppure risulti essere stata presentata idonea DIA (Denuncia Inizio Attività), si applica l'aliquota del 4,5 per mille limitatamente al periodo intercorrente tra la data di inizio e la data di fine dei lavori, opportunamente comunicate agli uffici comunali. 

  

2)                  Di confermare altresì per l’anno 2005 l’aliquota nella misura del 7 per mille:

 

a.    per tutti i fabbricati di categoria catastale “A” (compresi gli A/10) che non risultano adibiti ad abitazione principale da parte dei soggetti di cui all’art. 3 comma 1 del D.Lgs 504/92 e le loro relative pertinenze;

 

b.    per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazioni);

 

3)                 Di confermare anche per l’anno 2006 la detrazione per l’abitazione principale di cui all’Art. 8 – comma 2 del D. Lgs 504/92 nella misura unica di € 103,29 e di stabilire che la stessa spetta per il periodo di residenza anagrafica;

 

4)                  Di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:

 

v   VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

 

Il Responsabile Servizio Contabile

 e Gestione delle Entrate

(Zelia Rag. PAN )

 

v   VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

 

Il Responsabile Servizio Contabile

 e Gestione delle Entrate

(Zelia Rag. PAN )

 

 

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole approva.

Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000.

 

 

 

 

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROSPETTO RIASSUNTIVO ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2006

 

 

 

A

Abitazione Principale (1)

4,5

B

Terreni Agricoli

4,5

C

Aree Edificabili (2)

4,5

D

Abitazioni concesse in  uso gratuito ai soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile (3)

4,5

E

Pertinenze ai fabbricati di cui alle lettere A/D (4)

4,5

F

Fabbricati categoria catastale "B" (salvo quanto previsto ai successivi punti)

4,5

G

Fabbricati categoria catastale "C" (salvo quanto previsto ai successivi punti)

4,5

H

Fabbricati categoria catastale "D" (salvo quanto previsto ai successivi punti)

4,5

I

Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 504/92

4,5

L

Abitazioni soggette ad intervento di recupero (5)

4,5

M

Abitazioni locate

7

N

Abitazioni sfitte e/o a disposizione

7

O

Pertinenze ai fabbricati di cui alle lettere M/N (4)

7

P

Fabbricati categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati)

7

Q

Fabbricati categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio  e assicurazioni)

7

 

 

 

 

Detrazione unica per l'abitazione principale € 103,29

 

 

 

 

 

Riscossione: Tramite concessionario sul c/c 136366 intestato a: CONC. PROV. VICENZA I.C.I. IMPOSTA COMUN. IMMOB. UNIRISCOSSIONI S.P.A. 37135 VERONA

 

 

(1) Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica. E’ comunque considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da:

- anziani che hanno acquisto la residenza presso istituti di riposo o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata;

- soggetti che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio (es. militari) qualora l’unità immobiliare risulti abitazione principale dei familiari;

- soggetti residenti all’estero ed iscritti all’AIRE del comune di Rossano Veneto a condizione che non sia locata.

 

(2) Per l'anno 2006 sono stati adeguati i valori delle aree edificabili, per avere visione dei nuovi valori contattare l'ufficio tributi comunale (Tel. 0424/547135) - e-mail: tributi@comune.rossano.vi.it

 

(3) L'applicazione dell'aliquota ridotta viene concessa a condizione che venga presentata una autocertificazione all'ufficio tributi. A tal fine è stato predisposto uno stampato il quale può essere richiesto all'ufficio tributi anche tramite e-mail. L'autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi a condizione che non intervengano variazioni. L'uso gratuito deve trovare riscontro dalla residenza anagrafica e dal normale utilizzo dei servizi di rete. (Novità) A decorrere dal 2006 tale agevolazione è stata estesa a tutti i casi in cui il contribuente da in uso gratuito l’abitazione ad uno dei soggetti indicati nell’art. 433 del Codice Civile.

 

(4) Per pertinenze si intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 purchè risultino destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione.

 

(5) Per abitazioni soggette ad intervento di recupero si intendono i fabbricati di categoria catastale “A” che non siano di nuova costruzione, già iscritti in catasto con attribuzione della rendita catastale (con eccezione di quanto previsto dall’art. 5 comma 6 del D.Lgs 504/92) per i quali risulti rilasciata dal comune una Concessione Edilizia o un permesso di costruire o risulti presentata una DIA (denuncia inizio attività). Per tali casi si applica l’aliquota ridotta del 4,5 per mille limitatamente al periodo intercorrente tra la data di inizio e fine lavori opportunamente comunicate agli ufficio comunali.

 

Nel caso in cui si necessiti di una qualsiasi informazione e/o chiarimenti in merito all'Imposta Comunale sugli Immobili si prega di contattare l'Ufficio Tributi del comune di Rossano Veneto: Tel. 0424/547135 - 134 Fax 0424/84935 e-mail: tributi@comune.rossano.vi.it

 

 

VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI I.C.I. ANNO 2006

ROSSANO VENETO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA

DESCRIZIONE

VALORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/1

CENTRO STORICO

€ 37,18

 

 

 

 

A/1.12

CENTRO STORICO

€ 154,94

 

 

 

 

A/1.14

CENTRO STORICO

€ 123,95

 

 

 

 

A/1.23

CENTRO STORICO

€ 142,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/2

NUCLEO STORICO

€ 30,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

RESIDENZIALE

€ 154,94

 

 

 

 

B/1

RESIDENZIALE

€ 123,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/1.1

RESIDENZIALE

€ 123,95

 

 

 

 

C/1.2

RESIDENZIALE

€ 86,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/2

RESIDENZIALE

€ 55,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/2.2

RESIDENZIALE

€ 80,57

 

 

 

 

C/2.12

RESIDENZIALE

€ 43,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/1

PRODUTTIVO

€ 74,37

 

 

 

 

D/1.6

PRODUTTIVO

€ 30,99

 

 

 

 

D/1.14

PRODUTTIVO

€ 37,18

 

 

 

 

D/1.20

PRODUTTIVO

€ 37,18

 

 

 

 

D/1.24

PRODUTTIVO

€ 30,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/2

PRODUTTIVO

€ 74,37

 

 

 

 

D/2.11

PRODUTTIVO

€ 37,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/3

PRODUTTIVO

€ 86,76

 

 

 

 

D/3.2

PRODUTTIVO

€ 49,58

 

 

 

 

D/3.3

PRODUTTIVO

€ 55,78

 

 

 

 

D/3.9

PRODUTTIVO

€ 55,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/4

PRODUTTIVO

€ 74,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/5

PRODUTTIVO

€ 55,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/6

PRODUTTIVO

€ 86,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. I presenti valori non possono essere utilizzati al fine del pagamento dell'I.C.I. quando:

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Esiste una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato riportante un valore superiore;

 

b- E' stato dichiarato in atti aventi come oggetto compravendite/donazioni/successioni ecc. un valore superiore;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tali casi deve essere dichiarato il valore riportato nella perizia di stima e/o atto pubblico 

 

anche per il pagamento dell'ICI