PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO:

 

Ø      Che, ai sensi dell’Art. 3, comma 53, della Legge di accompagnamento della Finanziaria 1997, 23 dicembre 1996, n. 662, che sostituisce l’Art. 6 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, l’aliquota I.C.I. è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo;

 

Ø        che l’art. 27 comma 8 della legge 28.12.2001 N. 448 (Finanziaria 2002), ha stabilito che “«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento»”.

Ø        che con D.L. del 30/12/2004 n. 314, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31/12/2004 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 è stato prorogato al 31 febbraio 2005 e che l’art. 1 della Legge 1/3/2005 n. 26 ha ulteriormente prorogato il termine al 31 marzo 2005;

 

ATTESO che, in base all’Art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 la competenza in materia spetta alla Giunta Comunale;

 

DATO ATTO che, per effetto combinato disposto degli Art. 6, comma 1 e 8, comma 3 del D.Lgs 504/92, sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’Art. 3 della Legge 23.12.1996, N. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con un’unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

 

DATO ATTO, che sulla base dei dati disponibili, il gettito complessivo presunto con tali aliquote e con i relativi accertamenti consente la copertura dei costi delle prestazioni e dei servizi obbligatori “Erga omnes” non adeguatamente finanziati dai trasferimenti statali;

 

RITENUTO opportuno, sulla scorta delle casistiche riscontrate nel corso dell’ultimo esercizio, di meglio precisare l’applicazione dell’aliquota relativamente ai fabbricati interessati da attività di ristrutturazione edilizia;

 

VISTA la Legge 27/07/2000 N. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

 

DELIBERA

 

a)      di confermare per l’anno 2005 l’aliquota del 4,5 per mille:

 

Ø      per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale “A”, limitatamente alla sola abitazione principale delle persone fisiche, intendendo per tale, quella nella quale il soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica;

Ø      per i fabbricati di categoria catastale “A” non adibiti ad abitazione principale da parte delle persone fisiche a condizione che tali fabbricati siano stati dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell’art. 8 comma 1° del D.Lgs 504/92 e di fatto non utilizzati;

 

Ø      per le pertinenze dell’abitazione principale. Si intendono pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, purché risultino destinate ed effettivamente utilizzate, in modo durevole, al servizio dell’abitazione principale.

 

Ø      per gli altri fabbricati di categoria catastale “B”, “C”, “D”, i terreni agricoli e le aree edificabili, salvo quanto previsto al successivo punto b);

 

Ø      per le abitazioni concesse dal contribuente in uso gratuito ai suoi ascendenti e/o discendenti in linea retta (senza applicazione della detrazione prevista per l’abitazione principale), a condizione che ne venga presentata comunicazione all’Ufficio Gestione delle Entrate nel termine previsto per la presentazione della denuncia di variazione I.C.I. per l’anno 2004;

 

Si precisa che l’aliquota ridotta del 4,5 per mille si applica anche ai:

 

Ø      fabbricati di categoria catastale “A” che non siano di nuova costruzione, già iscritti in catasto con attribuzione della rendita catastale, (ad eccezione di quanto previsto dall’art. 5 comma 6 del D.Lgs 504/92), per i quali risulti essere stata rilasciata una nuova concessione edilizia o un permesso di costruire, oppure risulta essere stata presentata idonea DIA (Denuncia Inizio Attività) si applica l’aliquota del 4,5 per mille limitatamente al periodo intercorrente tra la data di inizio e la data di fine dei lavori opportunamente comunicate agli uffici comunali.

 

b)        di confermare altresì per l’anno 2005 l’aliquota nella misura del 7 per mille:

 

Ø      per tutti i fabbricati di categoria catastale “A” che non risultano adibiti ad abitazione principale da parte dei soggetti di cui all’art. 3 comma 1 del D.Lgs 504/92 e le loro relative pertinenze;

 

Ø      per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazioni);

 

c)        di confermare anche per l’anno 2005 la detrazione per l’abitazione principale di cui all’Art. 8 – comma 2 del D. Lgs 504/92 nella misura unica di € 103, 29 (Lire 200.000) e di stabilire che la stessa spetta per il periodo di residenza anagrafica;

 

2.      Di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

 

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:

 

v   VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

 

Il Responsabile Servizio Contabile

 e Gestione delle Entrate

(Zelia Rag. PAN )

v   VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

 

Il Responsabile Servizio Contabile

 e Gestione delle Entrate

(Zelia Rag. PAN )

 

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole approva.

Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000.