OGGETTO:
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visto il D.Lgs. 30-12-1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" - Titolo I "Imposte comunali " - Capo I "Imposta comunale sugli immobili";
Vista la Legge 23-12-1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Visto il D.Lgs. 15-12-1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Richiamata la precedente propria deliberazione n. 308 del 12/12/2005 con la quale sono state determinate le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del citato decreto;
Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1) di stabilire, ai fini della quantificazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007, le seguenti aliquote:
a) l’aliquota ordinaria del 5,50 per mille da applicare al valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti;
b) l’aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille, in favore dei soggetti passivi dell’imposta da applicare alle unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze in conformità delle risultanze anagrafiche;
c) l’aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille, in favore dei soggetti passivi dell’imposta da applicare alle seguenti unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa attribuite ai soci assegnatari ivi residenti;
- all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- all’abitazione di proprietà di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, (es. militari) qualora l’unità immobiliare risulti occupata, abitualmente quale abitazione principale, dai familiari.
d) aliquota diversificata nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati e tenuti sfitti per un periodo superiore 12 mesi tenendo conto dei criteri individuati nel vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili;
e) l’aliquota ridotta del 4 per mille in favore dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale A.T.E.R. della provincia di Vicenza per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione e relative pertinenze.
2) di stabilire in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo;
3) di stabilire che l’importo della detrazione per l’abitazione principale è elevato a € 207,00 per le famiglie con persona portatore di handicap (L.104/92) e/o con invalidità al 100%, la cui condizione sia certificata dagli organi competenti a condizione siano soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti:
a) il nucleo familiare come sopra composto deve risultare dai registri dell’anagrafe comunale, nel corso dell’anno 2007;
b) la maggiore detrazione compete unicamente a quei nuclei familiari i cui componenti siano titolari di proprietà, usufrutto, uso o abitazione esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze e che non risultino, nel contempo, titolari dei suddetti diritti su altro immobile, sia terreno sia fabbricato, anche in quota parte; si stabilisce che hanno diritto alla maggiore detrazione anche i soggetti titolari dei diritti di proprietà, usufrutto, anche in quota parte, di terreni agricoli, che non sono aree fabbricabili, di superficie fino a 500 mq.;
c) nel caso in cui le condizioni che abbiano dato origine all'agevolazione venissero a cessare nel corso dell'anno, dalla stessa data cessa la relativa maggiore detrazione.
4) Si considera equiparata ad abitazione principale (per aliquota e detrazione) l’abitazione concessa dal contribuente ad un parente o affine entro il primo grado qualora siano soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti:
a) il contribuente sia un portatore di handicap (L.104/92) e/o con invalidità al 100%, la cui condizione sia certificata dagli organi competenti;
b) il parente o affine entro il primo grado provveda direttamente all’assistenza continua del soggetto di cui al punto a);
c) il parente o affine entro il primo grado occupi una unità immobiliare contigua all’abitazione principale del soggetto di cui al punto a).
5) Ai fini della fruizione della aliquota e della detrazione previste per l’abitazione principale, è necessario che i soggetti passivi di cui al punto 1 lettera c, della presente deliberazione presentino idonea richiesta attestando la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto.
6) Ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui al punto 3 e punto 4 della presente deliberazione è necessario che il soggetto passivo presenti idonea comunicazione al Comune con allegata copia della certificazione di invalidità, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto 2007 o, se successivo, entro il termine previsto per il saldo dello stesso anno. Tale comunicazione non deve essere presentata dai contribuenti che l’hanno già presentata nell'anno 2005 o nell'anno 2006, se le condizioni sono rimaste invariate.