IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI       -    ANNO 2007 -

 

PER L’ANNO 2007, L’ALIQUOTA DELL’I.C.I.  DELIBERATA DAL CONSIGLIO  COMUNALE  CON DELIBERA N. 13 DEL 12/03/2007 E’FISSATA:

 

 

L’ALIQUOTA I.C.I. PER IL CORRENTE ANNO E’ STABILITA NELLE SEGUENTI MISURE:

 

6,80 PER MILLE     aliquota ordinaria da applicarsi sul valore degli immobili diversi                       

                       da quelli di seguito citati e per i terreni edificabili;

 

5,00 PER MILLE     Per le  unita’ immobiliari direttamente

adibite ad abitazione principale e relative

pertinenze individuate catastalmente come

segue:          

C/2 = Per n. 1 magazzino e locale di deposito;

C/6 = Per non più di due autorimesse o posti auto;

 

6,30 PER MILLE      Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1

                              (negozi e botteghe)

 

5,50 PER MILLE      Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/2

                        (Alberghi e pensioni) 

 

 

 

LA BASE IMPONIBILE  è costituita dal valore degli immobili soggetti all'imposta:

 

-          per i fabbricati iscritti in catasto si moltiplica la rendita catastale per il coefficiente previsto per la categoria catastale di appartenenza. A partire dal 1° gennaio 1997 le rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5%. I coefficienti moltiplicatori della rendita rivalutata sono i seguenti:

 

 

-          *100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi ed i fabbricati a destinazione ordinaria (gruppi A,  e C con esclusione delle categorie A10 e C1);

-           

-          *140 per gli Immobili catastalmente censiti nella Categoria B  

-           

-          *50 per gli uffici, gli studi privati (categoria catastale A10) e gli altri fabbricati a destinazione speciale appartenenti al gruppo catastale D, ad eccezione per quest'ultimo gruppo di quelli non iscritti al catasto, direttamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

 

-          *34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1);

 

-          i terreni agricoli sono esenti in quanto localizzati in zona montana.

 

BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL’ICI E’ RAPPRESENTATA DALLA RENDITA CATASTALE IN VIGORE AL 1° GENNAIO 2007, RIVALUTATA DEL 5% E MOLTIPLICATA PER 100.

Esempio: Fabbricato con rendita catastale di € 516,46

Rivalutazione del 5%:    516,46 + 5% = 542,28

                                         542,28 x 100 = 54.228,00 (valore su cui calcolare l’ICI)

 

LA DETRAZIONE SPETTANTE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E’ FISSATA NELLA MISURA DI € 120,00. LA STESSA E’ ELEVATA A € 180,76 (anziché € 120,00) CON RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI SITUAZIONI:

 

ü      abitazione principale di famiglie con persona portatrice di handicap (L.104/92), la cui condizione sia certificata entro i termini di pagamento della prima rata.

ü       

ü      abitazione principale di famiglie con persona invalida al 100%, la cui condizione sia certificata entro i termini di pagamento della prima rata

ü       

 

 

      IL REGOLAMENTO(CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 03/05/01)STABILISCE,

 INOLTRE, ALL’ ART. 4 “UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE“:

 

 

E' l'unità immobiliare dove il soggetto passivo d'imposta dimora abitualmente con la sua famiglia.


Sono equiparate all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta le seguenti fattispecie:

 

-          le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitore/figlio) e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale, a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza, previa presentazione di una  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro i termini di pagamento della prima rata.

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanete, a condizione che la stessa non risulti locata, il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto previa presentazione di una  dichiarazione entro i termini di pagamento della prima rata

 

-          ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, vengono considerate parti integranti dell'abitazione principale anche le sue pertinenze catastalmente inquadrate nelle categorie catastali C/2 (magazzino e locale di deposito) e C/6 (per non più di due autorimesse o posti auto), sebbene iscritte in catasto distintamente, purchè siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione. Con tale agevolazione si rende possibile detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte residua di detrazione che non è stata sottratta dall'imposta dovuta per l'abitazione principale.

 

Nei casi di contitolarità, la detrazione spetta per intero al contitolare che utilizza in via principale l’abitazione indipendentemente dalla sua quota di possesso.