IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

- ANNO 2005 -

L’ALIQUOTA I.C.I. PER IL CORRENTE ANNO E’ STABILITA NELLE SEGUENTI MISURE:

6,80 PER MILLE aliquota ordinaria da applicarsi sul valore degli immobili diversi

da quelli di seguito citati e per i terreni edificabili;

5,00 PER MILLE Per le unita’ immobiliari direttamente

adibite ad abitazione principale e relative

pertinenze individuate catastalmente come

segue:

C/2 = Magazzino e locale di deposito;

C/6 = Per non più di due autorimesse o posti auto;

6,30 PER MILLE Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1

(negozi e botteghe)

5,50 PER MILLE Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/2

(Alberghi e pensioni)

 

LA BASE IMPONIBILE è costituita dal valore degli immobili soggetti all'imposta:

 

  • *100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi ed i fabbricati a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1);

  • *50 per gli uffici, gli studi privati (categoria catastale A10) e gli altri fabbricati a destinazione speciale appartenenti al gruppo catastale D, ad eccezione per quest'ultimo gruppo di quelli non iscritti al catasto, direttamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

  • *34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1);

BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELL’ICI E’ RAPPRESENTATA DALLA RENDITA CATASTALE IN VIGORE AL 1° GENNAIO 2005, RIVALUTATA DEL 5% E MOLTIPLICATA PER 100.

Esempio: Fabbricato con rendita catastale di € 516,46

Rivalutazione del 5%: 516,46 + 5% = 542,28

542,28 x 100 = 54.228,00 (valore su cui calcolare l’ICI)

LA DETRAZIONE SPETTANTE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E’ FISSATA NELLA MISURA DI € 120,00. LA STESSA E’ ELEVATA A € 180,76 (anziché € 120,00) CON RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI SITUAZIONI:

  • abitazione principale di famiglie con persona portatrice di handicap (L.104/92), la cui condizione sia certificata;
  • abitazione principale di famiglie con persona invalida al 100%, la cui condizione sia certificata;

 

IL REGOLAMENTO(CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 03/05/01)STABILISCE,

INOLTRE, ALL’ ART. 4 "UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE":

 

E' l'unità immobiliare dove il soggetto passivo d'imposta dimora abitualmente con la sua famiglia.


Sono equiparate all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta le seguenti fattispecie:

  • le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitore/figlio) e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale, a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro i termini di pagamento della prima rata;

  • l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanete, a condizione che la stessa non risulti locata, il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto previa presentazione di una dichiarazione entro i termini di pagamento della prima rata;

  • ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, vengono considerate parti integranti dell'abitazione principale anche le sue pertinenze catastalmente inquadrate nelle categorie catastali C/2 (magazzino e locale di deposito) e C/6 (per non più di due autorimesse o posti auto), sebbene iscritte in catasto distintamente, purchè siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione. Con tale agevolazione si rende possibile detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte residua di detrazione che non è stata sottratta dall'imposta dovuta per l'abitazione principale.

Nei casi di contitolarità, la detrazione spetta per intero al contitolare che utilizza in via principale l’abitazione indipendentemente dalla sua quota di possesso.

MODALITA E TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento dell'ICI dovuta per l'anno 2005 deve essere effettuato mediante apposito bollettino di c/c postale con caratteri di colore rosso, già utilizzato per pagare l'ICI relativa agli anni precedenti (conto corrente n. 136366; UNIRISCOSSIONI SPA - via Basso Acquar n. 22 – 37135 VERONA).

Nell'ipotesi in cui NON sia intervenuta nell'anno 2005 alcuna variazione (acquisto, vendita, cambio di destinazione) il versamento deve essere eseguito in una o due rate nei termini e per gli importi sottospecificati:

IN QUESTO CASO IL CALCOLO DELL’IMPOSTA DEVE ESSERE EFFETTUATO APPLICANDO L’ALIQUOTA E LE DETRAZIONI IN VIGORE NELL’ANNO IN CORSO E NON QUELLE DELIBERATE PER L’ANNO PRECEDENTE.

I VERSAMENTI SI ESEGUONO utilizzando i bollettini intestati a UNIRISCOSSIONI SPA –C.C. N. 136366

( disponibili presso gli uffici postali o gli sportelli della UNICREDIT BANCA spa).

NON E’ DOVUTO ALCUN VERSAMENTO SE L’IMPORTO TOTALE DELL’IMPOSTA RIFERITO ALL’INTERO ANNO E’ INFERIORE A € 2,07.

DENUNCE DI VARIAZIONE I.C.I. SU MODELLO MINISTERIALE PER VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2004

LE DENUNCE I.C.I. PRESENTATE NEGLI ANNI PRECEDENTI HANNO EFFETTO ANCHE PER L’ANNO 2005 E SUCCESSIVI, A CONDIZIONE CHE NON SI VERIFICHINO MODIFICHE DEI DATI ED ELEMENTI DA CUI RISULTI UN DIVERSO AMMONTARE DELL’IMPOSTA.

IL CONTRIBUENTE E’ OBBLIGATO A COMUNICARE LE VARIAZIONI INTERVENUTE NELL’ANNO 2004 UTILIZZANDO, ESCLUSIVAMENTE, GLI APPOSITI MODULI PREDISPOSTI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (D.M. 22/04/2004).

LA DICHIARAZIONEI DEVE ESSERE PRESENTATE AL COMUNE ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SUI REDDITI.

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA NEI SEGUENTI CASI:

  • Acquisto o perdita del diritto di esenzione o esclusione dall’imposta
  • Modifica delle caratteristiche dell’immobile (ad esempio, ultimazione dei lavori su un area edificabile, terreno agricolo che diventa area fabbricabile, fabbricato non più rurale, fabbricato che non costituisce più abitazione principale del soggetto passivo e conseguente perdita del diritto alla detrazione di imposta).

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI VARIAZIONE COMPORTA UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI € 51,00.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO PER I VERSAMENTI

Per l’omesso, l’insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta, si rende applicabile la sanzione ordinaria pari al 30% di ogni importo non versato (acconto e saldo). Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora previsti nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto.

Tuttavia, il contribuente può evitare l’applicazione della sanzione ordinaria se regolarizza "spontaneamente" la violazione commessa, ossia si trovi nelle condizioni di fruire del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs.vo 472/1997, e successive modificazioni. In tal caso, opera la sanzione ridotta pari:

  • al 3,75%, dell’imposta più gli interessi se il versamento è eseguito entro 30 giorni dal termine;
  • al 6%, più gli interessi se il versamento è effettuato entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione o denuncia relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, attualmente previsto nella misura del 2,50%, con maturazione giorno per giorno. Il versamento della somma dovuta (tributo-sanzione-interessi) va eseguito mediante modulo di versamento in sede di autotassazione. Relativamente alla compilazione del bollettino di versamento, occorre fare attenzione alla circostanza che nelle caselle riservate alle voci "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" e "Altri fabbricati", il contribuente deve indicare gli importi corrispondenti al solo tributo, se dovuto. La somma da versare dovrà invece comprendere anche l’importo della sanzione e degli interessi moratori.

Successivamente al versamento si prega di inviare un prospetto del calcolo effettuato con allegata copia del bollettino di c/c postale attestante l’avvenuto pagamento.

AREE EDIFICABILI

E’ necessario fare riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 50 del 22/03/2005 che determina i valori venali minimi in comune commercio delle aree edificabili, ai sensi dell’art. 59 – 1° comma –lett. G) del D.Lgs.vo 446/97, significando che non sono sottoposti a verifica tributaria coloro i quali hanno assunto come base imponibile del valore dell’area edificabile un valore venale pari o superiore a quello indicato nel prospetto allegato alla deliberazione stessa.

I valori venali minimi, allegati alla presente, sono consultabili anche sul sito internet www.comune.roana.vi.it .

PER L’ANNO 2005 E’ ISTITUITA L’ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. PARI ALLO 0,1%

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Roana. (tel. 0424-692035) orario ufficio: DA LUNEDI’ A VENERDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e il GIOVEDI’ dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Roana, marzo 2005. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

DEL TRIBUTO

DAL SANTO ETTORE

AREE FABBRICABILI G.C. N. 50 DEL 22.03.2005

ANNO 2005

D.Lgs. 504/1992 - art.5, comma 5: "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche".

Ai sensi dell'art. 59, lettera g, del D. Lgs.vo n. 446 del 15/12/1997, la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, è secondo i criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, ed incide al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Aree identificate dal Piano Regolatore Generale adottato aventi capacità edificatoria e ricadenti in zona territoriale omogenea A, B, C, D2 e D3

METODOLOGIA DI APPLICAZIONE:

VALORE BASE

€. 65,00 / mc.

 

parametri
correttivi

coefficienti proposti

LOCALIZZAZIONE (ai sensi del Codice della Strada)

 

CENTRO ABITATO

1,00

 

ZONA PERIFERICA

0,80

FRAZIONE (secondo la toponomastica delle circoscrizioni elettorali)

 

  • CANOVE
  • CAMPOROVERE
  • ROANA
  • CESUNA
  • TRESCHÈ CONCA
  • MEZZASELVA

1,00

0,90

0,80

0,80

0,80

0,60

CORRETTIVI

z.t.o. A - Centro Storico
per interventi di sostituzione edilizia con Piano di Recupero approvato

0,75

z.t.o. B3
lotti liberi a volumetria imposta (600/800mc) per edificazione prima casa

0,50

z.t.o. C2

con piano di lottizzazione presentato

1,25

z.t.o. P.E.E.P.
aree soggette a Piano per l'Edilizia Economica Popolare approvato

0,50

ESENZIONI

    1. z.t.o. B3 aree a volumetria esaurita
    2. z.t.o. E zona territoriale omogenea a destinazione agricola
    3. z.t.o. F zona territoriale omogenea soggetta a standard
    4. z.t.o. P.E.E.P. Piano per l'Edilizia Economica Popolare non approvato
    5. z.t.o. A Centro storico esente fino alla presentazione del piano di recupero.

COEFFICIENTE PER ANNI PRECEDENTI (Base ISTAT)

per il 2000 verrà applicata una riduzione del

7,20 %

per il 2001 verrà applicata una riduzione del

4,40 %

per il 2002 verrà applicata una riduzione del

2,00 %

per il 2003 verrà applicata la tabella allegata alla delibera di C.C. n. 21/2003

per il 2004 verrà applicata la tabella allegata alla delibera di C.C. n. 3/2004

Non verranno prese in considerazione ai fini dell’accertamento I.C.I. le capacità edificatorie uguali o inferiori a 200 mc, senza franchigia salvo che non siano confinanti ad altri terreni edificabili.

AREE FABBRICABILI G.C. N. 50 DEL 22.03.2005

ANNO 2005

D.Lgs. 504/1992 - art.5, comma 5: "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche".

Ai sensi dell'art. 59, lettera g, del D. Lgs.vo n. 446 del 15/12/1997, la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, è secondo i criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, ed incide al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Aree identificate dal Piano Regolatore Generale adottato aventi capacità edificatoria e ricadenti in zona territoriale omogenea D1

METODOLOGIA DI APPLICAZIONE:

VALORE BASE

€. 45,00 / mq.

 

parametri
correttivi

coefficienti proposti

LOCALIZZAZIONE (ai sensi del Codice della Strada)

 

CENTRO ABITATO

1,00

 

ZONA PERIFERICA

0,80

FRAZIONE (secondo la toponomastica delle circoscrizioni elettorali)

 

  • CANOVE
  • CAMPOROVERE
  • ROANA
  • CESUNA
  • TRESCHÈ CONCA
  • MEZZASELVA

1,00

0,90

0,80

0,80

0,80

0,60

ESENZIONI

    1. z.t.o. E zona territoriale omogenea a destinazione agricola
    2. z.t.o. F zona territoriale omogenea soggetta a standard

COEFFICIENTE PER ANNI PRECEDENTI (Base ISTAT)

per il 2000 verrà applicata una riduzione del

7,20 %

per il 2001 verrà applicata una riduzione del

4,40 %

per il 2002 verrà applicata una riduzione del

2,00 %

per il 2003 verrà applicata la tabella allegata alla delibera di C.C. n. 21/2003

per il 2004 verrà applicata la tabella allegata alla delibera di C.C. n. 3/2004

Non verranno prese in considerazione ai fini dell’accertamento I.C.I. le capacità edificatorie uguali o inferiori a 200 mc, senza franchigia salvo che non siano confinanti ad altri terreni edificabili.