PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

 CO M U N E      R E C O A R O     T E R M E

Prov. VI

c.f. 00192560241

 

 

     VERBALE DELLA SEDUTA DI

   CONSIGLIO   COMUNALE

 

 

 

 

 

 

N. di reg.

14

del

13-02-2008

 

O G G E T T O

 

I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI). CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2008 E ISTITUZIONE ULTERIORE DETRAZIONE

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            Omissis………….

 

DELIBERA

 

1) di confermare per l’anno 2008, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

- imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 6 per mille;

- imposta dovuta per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale 7 per mille;

 

2) di confermare in euro 113,63 l’importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

3) di confermare in euro 154,94 la detrazione per abitazione principale, con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, a condizione che gli interessati provvedano alla formale dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti entro la data di scadenza della prima rata, per i seguenti casi:

- unità immobiliari con famiglie in cui coabitano persone non autosufficienti a carico, che siano titolari di indennità di accompagnamento;

- unità immobiliari con famiglie in cui coabitino persone portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 100%. Nei casi di accertata invalidità permanente, la  formale dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti va presentata solo il primo anno;

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;

- unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da titolare di pensione di età superiore a 60 anni utilizzata come abitazione principale; il reddito complessivo del nucleo familiare non deve superare i 11.362,05 euro; i componenti del nucleo famigliare, oltre al titolare dell’unica unità immobiliare, non posseggano unità immobiliari di alcun tipo nel territorio nazionale;

 

4) di istituire una ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille della base imponibile dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.  La detrazione non si estende alle abitazioni considerate assimilate alla prima casa di cui all’art. 8 commi 2 e 3 del Regolamento Comunale dell’I.C.I.;

 

5) di provvedere all’obbligo di pubblicazione prevista nell’articolo 1, comma 1, lettera s) del Decreto Legislativo n. 506 del 30.12.1999;

 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con unanime separata votazione.

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

       IL SINDACO                                                            IL SEGRETARIO GENERALE