Prov. VI
c.f. 00192560241
VERBALE DELLA SEDUTA DI
CONSIGLIO COMUNALE
|
|
|
|
N. di reg. |
14 |
del |
13-02-2008 |
O G G E T T O
I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI). CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2008 E ISTITUZIONE ULTERIORE DETRAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis………….
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2008, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
- imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 6 per mille;
- imposta dovuta per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale 7 per mille;
2) di confermare in euro 113,63 l’importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
3) di confermare in euro 154,94 la detrazione per abitazione principale, con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, a condizione che gli interessati provvedano alla formale dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti entro la data di scadenza della prima rata, per i seguenti casi:
- unità immobiliari con famiglie in cui coabitano persone non autosufficienti a carico, che siano titolari di indennità di accompagnamento;
- unità immobiliari con famiglie in cui coabitino persone portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 100%. Nei casi di accertata invalidità permanente, la formale dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti va presentata solo il primo anno;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi;
- unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da titolare di pensione di età superiore a 60 anni utilizzata come abitazione principale; il reddito complessivo del nucleo familiare non deve superare i 11.362,05 euro; i componenti del nucleo famigliare, oltre al titolare dell’unica unità immobiliare, non posseggano unità immobiliari di alcun tipo nel territorio nazionale;
4) di istituire una ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille della base imponibile dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. La detrazione non si estende alle abitazioni considerate assimilate alla prima casa di cui all’art. 8 commi 2 e 3 del Regolamento Comunale dell’I.C.I.;
5) di provvedere all’obbligo di pubblicazione prevista nell’articolo 1, comma 1, lettera s) del Decreto Legislativo n. 506 del 30.12.1999;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con unanime separata votazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE