(DELIBERA G.C. N° 79 DEL 13.12.2004)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 89 in data 09.12.2003 con la quale sono state approvate, per l’anno 2004, le aliquote dell’imposta Comunale sugli immobili così come riportate di seguito:

  1. l’aliquota ICI ordinaria nella misura del 7 per mille;

  2. l’aliquota ICI per abitazione principale nella misura del 4,4 per mille;

  3. la detrazione per abitazione principale nell’importo di € 129,11.

RITENUTO, per l’anno 2005, di apportare delle modifiche alle suddette aliquote e nello specifico:

  1. aumentare l’aliquota per l’abitazione principale dal 4,4 per mille al 5,9 per mille;

  2. lasciare invariata l’aliquota ordinaria al 7 per mille;

  3. diminuire la detrazione per l’abitazione principale da € 129,11 a € 103,29;

EVIDENZIATO che le motivazioni che giustificano la modifica delle suddette aliquote risultano illustrate nella relazione previsionale e programmatica adottata da questa Giunta con delibera n. 73 in data 13.12.2004, cui si fa espresso rinvio;

DATO ATTO che l’intervento sulle aliquote sopra indicate assicura un gettito complessivo idoneo a garantire il pareggio di bilancio, come risulta dallo schema di bilancio predisposto dalla Giunta;

ACQUISITI i pareri - inseriti in preambolo - del responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

CONFERMATA dal segretario comunale la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi di legge,

 

DELIBERA

  1. di stabilire per l’anno 2005 le aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili come sotto riportato:

  1. l’aliquota ICI ordinaria nella misura del 7 per mille;

  2. l’aliquota ICI per abitazione principale nella misura del 5,9 per mille;

  3. la detrazione per abitazione principale nell’importo di € 103,29.

  1. ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del TUEL.