Assiste alla seduta l’Assessore esterno Arduino Leder
Relaziona il Sindaco, spiegando che la Legge finanziaria 27 dicembre 2006, N. 296 all’art. 1, comma 156 modifica il D.Lgs. 30 dicembre 1992, N. 504 stabilendo che l’aliquota I.C.I. non può più essere approvata di Giunta Comunale ma bensì dal Consiglio Comunale;
Terminato e preso atto che non ci sono altri interventi il Sindaco pone in votazione la proposta
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
ü che l’art. 6, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, N. 504 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliva che l’aliquota I.C.I. era stabilita dalla Giunta Comunale;
ü che lo stesso articolo del D. Lgs. sopra citato stabiliva inoltre che la determinazione dell’aliquota I.C.I. deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo ( termine introdotto dall’ art. 31 della Legge n. 448/1998);
ü che se la deliberazione non viene adottata entro tale termine si applica l’aliquota minima del 4 per mille;
ü che l’aliquota I.C.I. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
ü che la detrazione per l’abitazione principale fissata in € 103,29 può essere elevata fino a € 258,23;
RICHIAMATI, il Decreto del 30.11.2006 con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto la proroga del termine per la deliberazione dei Bilanci di Previsione per l’anno 2007 degli Enti Locali al 31.03.2007 ed il Decreto del Ministro dell’Interno del 19 marzo 2007 con il quale il termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2007;
RICHIAMATO, altresì, il comma 8, art.27 della Legge Finanziaria 2002 ( Legge n. 448/2001) il quale ha stabilito che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti è prorogato alla stessa data di approvazione del bilancio, compresa anche l’aliquota I.CI. e che la decorrenza è dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
DATO ATTO che per l’anno 2006 sono state applicate le sottoelencate aliquote differenziate (deliberazione di G.C. n. 11 dell’ 11.03.2006):
- aliquota per unità immobiliari adibita direttamente ad abitazione principale – 6 per mille;
- aliquota per le restanti unita’ immobiliari (altri fabbricati e aree fabbricabili) – 7 per mille;
- detrazione per abitazione principale Euro 103,29 (lire 200.000);
VISTO, altresì il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 28/02/2000 e successive modifiche apportate con deliberazione di C.C. n. 4 del 30/03/2001;
RITENUTO di confermare per l’anno 2007 le aliquote ICI nei seguenti termini:
- aliquota per unità immobiliari adibita direttamente ad abitazione principale – 6 per mille;
- aliquota per le restanti unita’ immobiliari (altri fabbricati e aree fabbricabili) – 7 per mille;
RITENUTO, di confermare, la detrazione per l’abitazione principale in Euro 103,29;
DATO ATTO, che la diversificazione delle aliquote deliberate e dell’importo della detrazione per abitazione principale, come si è già manifestato per l’anno passato, assicura la copertura delle nuove e maggiori spese;
PRECISATO, che con il regolamento comunale in materia di I.C.I sopra citato, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta sono state equiparate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
DATO ATTO, altresì, l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale si estende anche alle pertinenze ( art. 30, comma 12 della Legge 488/1999, modificato dall’art. 18, comma 4 della Legge n. 388/2000 – Finanziaria per il 2001);
DATO ATTO che la diversificazione delle aliquote deliberate, come si è già manifestato anche per gli anni passati, assicura l’equilibrio finanziario del Bilancio di Previsione 2007 in corso di approvazione, anche per effetto dell’aumento della base imponibile immobiliare conseguente anche all’attività di controllo in corso da parte dell’ufficio;
RITENUTA propria la competenza ai sensi dell’art. 48 del TUEL n. 267/2000;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini dell’art.49, 1° comma, del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/00, espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTAZIONE espressa nelle forme di Legge:
Presenti N. 12
Votanti N. 12
Favorevoli N. 12
Astenuti N. ==
Contrari N. ==
1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2007 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure e precisamente:
- aliquota per unità immobiliari adibita direttamente ad abitazione principale – 6 per mille;
- aliquota per le restanti unita’ immobiliari (altri fabbricati e aree fabbricabili) – 7 per mille;
2. di confermare in Euro 103,29 (lire 200.000) la detrazione per l’abitazione principale;
3. di prendere atto che con il regolamento comunale in materia di I.C.I approvato con deliberazione consiliare n. 8 de 28/02/2000 e modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 30/03/2001, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta sono state equiparate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
4. di prendere atto, che ai sensi dell’art.18, comma 4 delle Legge n. 388/2000 l’aliquota ridotta stabilita per l’abitazione principale si estende anche alle pertinenze;
5. di comunicare le aliquote stabilite per l’anno 2007 al Concessionario della Riscossione (Uniriscossioni S.p.A.- Sede di Verona) e di pubblicarle per estratto nella G.U. ai sensi dell’art. 52, secondo comma, D.Lgs. 446/97, come modificato dal D.Lgs. n. 506/99;
6. di attribuire alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL , D.Lgs n. 267/’00, con la separata votazione espressa per alzata di mano:
Presenti N. 12 Votanti N. 12 Astenuti N. == Favorevoli N. 12
Contrari N. ==
Assiste alla seduta l’Assessore esterno Arduino Leder
Relaziona il Sindaco, spiegando che la Legge finanziaria 27 dicembre 2006, N. 296 all’art. 1, comma 156 modifica il D.Lgs. 30 dicembre 1992, N. 504 stabilendo che l’aliquota I.C.I. non può più essere approvata di Giunta Comunale ma bensì dal Consiglio Comunale;
Terminato e preso atto che non ci sono altri interventi il Sindaco pone in votazione la proposta
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
ü che l’art. 6, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, N. 504 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliva che l’aliquota I.C.I. era stabilita dalla Giunta Comunale;
ü che lo stesso articolo del D. Lgs. sopra citato stabiliva inoltre che la determinazione dell’aliquota I.C.I. deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo ( termine introdotto dall’ art. 31 della Legge n. 448/1998);
ü che se la deliberazione non viene adottata entro tale termine si applica l’aliquota minima del 4 per mille;
ü che l’aliquota I.C.I. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
ü che la detrazione per l’abitazione principale fissata in € 103,29 può essere elevata fino a € 258,23;
RICHIAMATI, il Decreto del 30.11.2006 con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto la proroga del termine per la deliberazione dei Bilanci di Previsione per l’anno 2007 degli Enti Locali al 31.03.2007 ed il Decreto del Ministro dell’Interno del 19 marzo 2007 con il quale il termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2007;
RICHIAMATO, altresì, il comma 8, art.27 della Legge Finanziaria 2002 ( Legge n. 448/2001) il quale ha stabilito che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti è prorogato alla stessa data di approvazione del bilancio, compresa anche l’aliquota I.CI. e che la decorrenza è dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
DATO ATTO che per l’anno 2006 sono state applicate le sottoelencate aliquote differenziate (deliberazione di G.C. n. 11 dell’ 11.03.2006):
- aliquota per unità immobiliari adibita direttamente ad abitazione principale – 6 per mille;
- aliquota per le restanti unita’ immobiliari (altri fabbricati e aree fabbricabili) – 7 per mille;
- detrazione per abitazione principale Euro 103,29 (lire 200.000);
VISTO, altresì il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 28/02/2000 e successive modifiche apportate con deliberazione di C.C. n. 4 del 30/03/2001;
RITENUTO di confermare per l’anno 2007 le aliquote ICI nei seguenti termini:
- aliquota per unità immobiliari adibita direttamente ad abitazione principale – 6 per mille;
- aliquota per le restanti unita’ immobiliari (altri fabbricati e aree fabbricabili) – 7 per mille;
RITENUTO, di confermare, la detrazione per l’abitazione principale in Euro 103,29;
DATO ATTO, che la diversificazione delle aliquote deliberate e dell’importo della detrazione per abitazione principale, come si è già manifestato per l’anno passato, assicura la copertura delle nuove e maggiori spese;
PRECISATO, che con il regolamento comunale in materia di I.C.I sopra citato, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta sono state equiparate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
DATO ATTO, altresì, l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale si estende anche alle pertinenze ( art. 30, comma 12 della Legge 488/1999, modificato dall’art. 18, comma 4 della Legge n. 388/2000 – Finanziaria per il 2001);
DATO ATTO che la diversificazione delle aliquote deliberate, come si è già manifestato anche per gli anni passati, assicura l’equilibrio finanziario del Bilancio di Previsione 2007 in corso di approvazione, anche per effetto dell’aumento della base imponibile immobiliare conseguente anche all’attività di controllo in corso da parte dell’ufficio;
RITENUTA propria la competenza ai sensi dell’art. 48 del TUEL n. 267/2000;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini dell’art.49, 1° comma, del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/00, espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTAZIONE espressa nelle forme di Legge:
Presenti N. 12
Votanti N. 12
Favorevoli N. 12
Astenuti N. ==
Contrari N. ==
1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2007 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure e precisamente:
- aliquota per unità immobiliari adibita direttamente ad abitazione principale – 6 per mille;
- aliquota per le restanti unita’ immobiliari (altri fabbricati e aree fabbricabili) – 7 per mille;
2. di confermare in Euro 103,29 (lire 200.000) la detrazione per l’abitazione principale;
3. di prendere atto che con il regolamento comunale in materia di I.C.I approvato con deliberazione consiliare n. 8 de 28/02/2000 e modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 30/03/2001, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta sono state equiparate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti fino al 1° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
4. di prendere atto, che ai sensi dell’art.18, comma 4 delle Legge n. 388/2000 l’aliquota ridotta stabilita per l’abitazione principale si estende anche alle pertinenze;
5. di comunicare le aliquote stabilite per l’anno 2007 al Concessionario della Riscossione (Uniriscossioni S.p.A.- Sede di Verona) e di pubblicarle per estratto nella G.U. ai sensi dell’art. 52, secondo comma, D.Lgs. 446/97, come modificato dal D.Lgs. n. 506/99;
6. di attribuire alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL , D.Lgs n. 267/’00, con la separata votazione espressa per alzata di mano:
Presenti N. 12 Votanti N. 12 Astenuti N. == Favorevoli N. 12
Contrari N. ==