OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Premesso che con l'art. 1 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 è stata istituita, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 34 del 19/12/2007 con la quale veniva confermata l'aliquota ICI per l'anno 2008 nella misura del 0,6‰ rapportata al valore degli immobili e la detrazione per la prima casa pari a € 103,29

 

Visto  il regolamento in materia di I.C.I., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25/09/2003 modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 16.03.2004;

 

Visto il Decreto Legge 29/05/1998 n. 93 convertito in Legge 24/07/2008 n. 126 “Disposizioni Urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie” che sospende i potere di deliberare aumenti dei tributi locali, delle addizionali e delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti dallo Stato;

 

Richiamato l’art. 77 bis e 30 della L. 133 del 06/08/2008 che conferma il blocco degli aumenti dei tributi locali;

 

Visto il D.L. 27 Maggio 2008 n. 93 convertito dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126 che stabilisce  che dell’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

La Legge stabilisce che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, de citato decreto n. 504 del 1992.

L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2 ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

 

Dato Atto che con deliberazione di C.C. n. 19 del 30.06.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Piano degli Interventi n. 1 e che con detto strumento urbanistico sono state ridenominate le Z.T.O. come segue:

Denominazione ZTO del PRG

Denominazione ZTO del Piano Interventi (o identificativo)

Tipologia delle zone

B1-B2-B3-B4                        

 

 

 

 

 

R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8-R9-R10-R11-R12-R13-R14-R15-R16-R17-R18-R19-R20-R21-R22-R23-R24-R25-R26-R27-R28-R29- R30

Zone di completamento                     

 

Zona residenziale soggetta ad intervento diretto (IED) – (Art. 18 NTO)

 

 

 

Denominazione ZTO del PRG

Denominazione ZTO del Piano Interventi (o identificativo)

Tipologia delle zone

C 2.1 – C2.2.-C2.2/31

C2.3

 

 

 

 

 

SUA 6

 

 

SUA1 – SUA2 – SUA3 – SUA4

Zone di espansione

 

 

Zona residenziale soggetta a strumento urbanistico attuattivo (S.U.A.) – (Art. 19 NTO)

Zona residenziale soggetta a  PEC – (Art. 35 NTO)

D1/a – D1/b

 

 

 

 

 

 

Prod 1 – Prod 2 – Prod 3 –Prod 4 Prod 5 – Prod 6 –Prod 7-Prod 8-Prod 9-Prod 10-Prod. 11

 

 

 

3 (Rosso)

 

 

 

1 (Rosso)  - 2 (Rosso)

 

 

 

1 (Nero)

Zone per insediamenti produttivi (esistenti o di progetto)

 

Zone produttive per Attività Industriali e Artigianali soggette a IED – (Art. 20 NTO)

 

 

 

Zone produttive per Attività Industriali e Artigianali soggette a SUA – (Art. 20 NTO)

 

Zone produttive per Attività Industriali e Artigianali soggette a PEC – ( Art. 35 NTO)

 

Zona residenziale soggetta ad Accordo ai sensi dell’art. 6 L.R. 11/04 – (Art. 6 NTO)

 

 

Ritenuto pertanto di confermare anche per l’anno 2010 l'aliquota del 6‰ attualmente vigente stabilendo la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992 in € 103,29;

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 19 del 17/05/2004 con la quale venivano approvati i sottoelencati valori minimi attribuibili alle aree edificabili ai fini dell'accertamento:

 

ZONA

€/mq

B1 - B2 - B3 - B4 (Completamento)

   85,00

C2.1 - C2.2 - C2.2/31 - C2.3 (espansione)

€ 100,00

D1/a - D1/b (insediamenti produttivi)

   50,00

 

dando atto che le aree territorialmente assoggettate ad ICI risultano ridenominate, come da tabella suesposta, a seguito dell’approvazione del P.I.;

 

Ritenuto opportuno confermare allo stesso modo i valori minimi attualmente vigenti;

 

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

 

Ritenuta  la propria competenza a provvedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma n. 156 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che assegna la competenza della determinazione dell’aliquota ICI al Consiglio Comunale modificando l’art. 6 comma 1, primo periodo del D. Lgs. 504/99;

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 12 i componenti consiliari presenti e votanti.

 
D E L I B E  R A

 

1.      di confermare per l’anno 2010 l'aliquota ICI nella misura del 6‰ rapportata al valore degli immobili stabilendo la detrazione prevista dall’art. 8 commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992 nella misura di € 103,29;

2.      di confermare per l'anno 2010 i seguenti valori minimi attribuibili alle aree edificabili ai fini dell'accertamento:

 

ZONA

€/mq

Residenza (soggetta a IED)

   85,00

Espansione (soggetta a SUA o a PEC)

€ 100,00

Produttive (soggette a IED, a SUA , a PEC o Accordo art. 6 L.R. 11/04)

   50,00

3.      di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato del Bilancio di Previsione 2010;

4.      di confermare quale Responsabile ICI il Responsabile Area Servizi Finanziari - Elettorali - Istruzione-Sociali per competenze di cui al D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;