PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

                                                                

                                                             

 

                                                                  DELIBERA

 

1)      di determinare le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2011, nelle misure sotto riportate:

 

- aliquota  del   4,8  per mille per l’abitazione principale non esente

- aliquota ordinaria 6 per mille per gli altri fabbricati e aree fabbricabili;

 

     2) di confermare in euro 104,00 la detrazione per l’abitazione principale (così come definita

dall’art. 5 del Regolamento comunale).

Per i cittadini che si trovano in situazione di particolare disagio economico e sociale la detrazione per l’abitazione principale viene fissata in euro 208,00.

Si considerano cittadini in condizione di particolare disagio economico e sociale i nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni:

-         portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992);

-         invalido civile con grado di invalidità al 100 per cento;

-         cieco (Legge n.382/1970);

-         sordomuto (Legge n.382/1970)

-         mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^ (D.P.R n. 915/1978, Legge n. 474/1958).

-          

Ai fini dell’ammissione al beneficio, per omogeneità con la normativa regionale sulle provvidenze economiche a favore di persone non autosufficienti (assegno di cura), il nucleo famigliare, in cui vive la persona assistita, non deve nel 2011 superare i limiti di condizioni economiche che vengono determinati secondo i parametri ISEE anno 2011, stabiliti nella misura di euro 15.444,83.