VISTO il decreto ministeriale in data 20.12.2007 (pubblicato in G.U. n. 302 del 31.12.2007) che dispone lo spostamento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2008 al 31 marzo 2008;
RITENUTO di confermare le aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2008 in quanto gli equilibri di bilancio lo consentono;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 1, comma 156 della Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 27/12/2006);
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera consiliare n.57 del 27.12.2001;
VISTO il parere di sola regolarità tecnica ex art.49 D.L.gs. 267/2000;
UDITA la relazione del Sindaco che informa brevemente sui contenuti della proposta in oggetto.
Valente chiede, in considerazione della situazione del bilancio del Comune di Orgiano, di valutare la possibilità di diminuire l’aliquota ICI di mezzo punto.
Il Sindaco risponde che l’ICI, nel Comune di Orgiano è già tra le più basse della zona e sono anche previste detrazioni per i nuclei familiari che risultino in situazioni di particolare disagio economico e sociale, per cui non si ritiene di accogliere la richiesta del Consigliere Valente. Il Sindaco prosegue facendo presente che l’Amministrazione Comunale valorizzerà le politiche sociali a sostegno delle famiglie bisognose.
CON voti favorevoli 11, contrari 3 (Bianco, Valente e Gini) espressi per alzata di mano dai n. 14 componenti del Consiglio presenti,
DELIBERA
1) di lasciare invariate per l’anno 2008 le aliquote ICI che risultano quindi le seguenti:
ALIQUOTA ORDINARIA 6 per mille
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (così come definita dall’art. 5 del Regolamento comunale) 4,8 per mille;
2) di confermare in euro 104,00 la detrazione per l’abitazione principale (così come definita
dall’art. 5 del Regolamento comunale).
Per i cittadini che si trovano in situazione di particolare disagio economico e sociale la detrazione per l’abitazione principale viene fissata in euro 208,00.
Si considerano cittadini in condizione di particolare disagio economico e sociale i nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni:
- portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992);
- invalido civile con grado di invalidità al 100 per cento;
- cieco (Legge n.382/1970);
- sordomuto (Legge n.382/1970)
- mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^ (D.P.R n. 915/1978, Legge n. 474/1958).
Ai fini dell’ammissione al beneficio, per omogeneità con la normativa regionale sulle provvidenze economiche a favore di persone non autosufficienti, il nucleo familiare, in cui vive la persona assistita, non deve nel 2006 superare i limiti di condizioni economiche che vengono determinati secondo i parametri ISEE, stabiliti dal D.Lgs. n. 109/1998 e successive integrazioni e modificazioni.
Pertanto il limiti ISEE per l’anno 2008 viene determinato in euro 14.992,07:
3) di introitare il relativo gettito alla risorsa 1.01.0010 del bilancio 2008 in corso di approvazione.