I.C.I. ANNO 2005
ALIQUOTA: 5,5 per mille
DETRAZIONE D’IMPOSTA
per abitazione principale €. 103,29# (pari a £. 200.000)
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina I.C.I. è stato previsto che:
- Per abitazione principale, con diritto pertanto alle conseguenti agevolazioni c/o detrazioni, si intende:
- abitazione nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente;
- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
- alloggio regolarmente assegnato a riscatto da Istituto Autonomo per le case popolari;
- abitazione concessa in uso gratuito, con scrittura privata o dichiarazione sostitutiva , ai genitori e ai figli;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, nella quale dimorava prima di avere acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.
- L’ottenimento della riduzione è subordinato all’obbligo della descrizione della tipologia di riduzione nel bollettino di versamento.