COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ICI
INFORMA CHE LE ALIQUOTE PER L’ANNO 2009 SONO LE SEGUENTI:
ABITAZIONI PRINCIPALI 4,8 per mille
AREE EDIFICABILI 7 per mille
FABBRICATI NON LOCATI A DISPOSIZIONE 7 per mille
ALTRI FABBRICATI 5,5 per mille
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE €. 103,29 annue
Per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, convertito dalla legge n. 126 del 24/07/2008, a decorrere
dall’anno 2008, è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili la tassazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e sue pertinenze del soggetto passivo d’imposta, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1-A8-A9 (e relative pertinenze).
CASI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE A CUI SI ESTENDE L’ESENZIONE ICI:
Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta secondo quanto previsto dal Regolamento ICI del Comune di
Monticello Conte Otto (art. 6 bis visionabile sul sito). Si precisa che le nuove richieste vanno inoltrate all’Ufficio Tributi
prima della scadenza dell’acconto 2009 (16 giugno 2009);
Immobili di proprietà del coniuge non assegnatario della casa coniugale e seguito di separazione legale o divorzio, purché
questi non risulti proprietario di altri immobili adibiti ad abitazione principale nel Comune di Monticello Conte Otto;
Immobili di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
Alloggi regolarmente assegnati dall’Ater;
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che
gli stessi non risultino locati.
Restano pertanto fuori dall’esenzione
e quindi soggette all’imposta:Le unità immobiliari possedute nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente
all’estero.
Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, occorre tener presente che
le rendite catastali sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%.
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
Il pagamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2009 deve essere effettuato in due rate:
-
La prima rata, entro il 16 giugno 2009, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni deidodici mesi dell’anno precedente –
la seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre 2009, a saldo dell’imposta dovuta perl’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il pagamento dell'intera imposta
dovuta complessivamente per l'intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 16giugno 2009.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:
con VERSAMENTO SUL C/C POSTALE n. 88723010 intestato a: EQUITALIA NOMOS SPA/MONTICELLO
CONTE OTTO-VI-ICI,
presso la Sede del medesimo Agente della Riscossione
tramite modello F.24
Con il modello F24 è possibile la compensazione del debito ICI con altri crediti (irpef, iva, irap, inps, ecc,) oppure il versamento
contestuale dell’ICI e di altri tributi, oltre al pagamento della sola ICI.
I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento
F24 nella “sezione ICI ed altri tributi” sono i seguenti:Codice Comune: F675
Codici Tributo:
3901 – imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale3902
– imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli3903
– imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili3904
– imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati3906
– imposta comunale sugli immobili (ICI) per interessi3907
– imposta comunale sugli immobili (ICI) per sanzioni.I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuale risulta inferiore a Euro 10,33.=
A decorrere dal 1° gennaio 2004 è disposta l’esenzione a favore degli immobili posseduti dalle Cooperative Sociali costituite a norma
della Legge 381/1991. L’insorgenza del diritto all’esenzione deve essere comunicato e documentato al Comune entro i termini della
scadenza della denuncia ICI.
Contestualmente si informa che sarà possibile la consultazione sul sito comune.monticello.vi.it dell’attuale regolamento per
l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, nonché la determinazione del valore delle aree edificabili.
Monticello Conte Otto, 31/03/2009. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Zago Giuseppina