N° 61 del Reg. Delibere |
Rep. n. 002
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Sessione Straordinaria - Seduta di seconda convocazione
Oggetto: |
Approvazione aliquote I.C.I. per l'anno 2011. |
L’anno duemiladieci, addì ventuno del mese di dicembre alle ore
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CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge:
favorevoli n. 09;
astenuti n. 00;
contrari n. 00;
1. di confermare per l'anno 2011 le seguenti aliquote, già applicate nel corrente anno:
abitazione principale non esenti |
5%o |
pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale non esenti |
5%o |
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini A.I.R.E. a condizioni che non risultino locate |
5%o |
immobili locati con contratti a canone agevolata |
5%o |
terreni agricoli |
esenti |
immobili sfitti |
7%o |
aree edificabili |
7%o |
ogni altra tipologia non rientrante in quelle sopra specificate |
7%o |
2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge
3. l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68, autenticata, in cui deve dichiarare la data dell’inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata AR, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale non esenti del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. ;
5. si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1 nonché della riduzione o detrazione di cui al punto 4 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
6. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata ai sensi di legge.
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