1. di applicare per l'anno 2009 le seguenti aliquote:
abitazione principale non esenti |
5%o |
pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale non esenti |
5%o |
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini A.I.R.E. a condizioni che non risultino locate |
5%o |
immobili locati con contratti a canone agevolata |
5%o |
terreni agricoli |
esenti |
immobili sfitti |
7%o |
aree edificabili |
7%o |
ogni altra tipologia non rientrante in quelle sopra specificate |
7%o |
2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge
3. l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68, autenticata, in cui deve dichiarare la data dell’inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata AR, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale non esenti del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. ;