Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00, espressi in prima pagina.
VISTO il D.L. 314 del 31.12.04, riguardante il differimento al 28.02.2005 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2005 e così per le tariffe e le aliquote d’imposta;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 10.02.04, esecutiva, con cui veniva stabilito per l’anno 2004 nel 5 per mille l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’abitazione principale, per gli immobili locati con contratti a canone agevolato e per gli immobili concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado, e nel 7 per mille quella per gli immobili, comprese le aree fabbricabili, che non rientrano nel punto precedente,per gli immobili sfitti e i terreni agricoli ubicati in pianura;
VISTO il prospetto di rendicontazione contabile delle somme versate dai cittadini al 31.12.2004, predisposto dall’Ufficio Ragioneria, in relazione ai dati di cassa dal Tesoriere Comunale da cui risulta che per l’anno 2004 è stata introitata finora la somma di € 454.339,79, di cui € 3.181,91 per attività di accertamento;
VISTO che il bilancio di previsione 2005 prevede alla voce I.C.I. la somma di € 500.000,00, oltre € 50.000,00 per recupero imposta sugli immobili dal 2000 in poi;
VISTA la risoluzione del Dipartimento delle Politiche Fiscali n. 5/03;
RITENUTO di confermare ai fini I.C.I., per l’anno 2005, per l’abitazione principale l’aliquota al 5‰; e per gli immobili, diversi dall’abitazione principale, per le aree fabbricabili, per gli immobili sfitti di confermare l’aliquota del 7‰;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/00;
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni;
VISTO il vigente regolamento I.C.I. e la proposta di modifica all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di applicare per l'anno 2005 le seguenti aliquote:
abitazione principale |
5%o |
pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale |
5%o |
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini A.I.R.E. a condizioni che non risultino locate |
5%o |
alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. |
5%o |
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per le pertinenze della stessa |
5%o |
unità immobiliari concesse in uso gratuito e utilizzate come residenza anagrafica dai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori, figli) o dal coniuge, anche se separato o divorziato. Tale agevolazione risulta in sede di prima applicazione attribuita mediante presentazione di apposita dichiarazione. |
5%o |
immobili locati con contratti a canone agevolata |
5%o |
terreni agricoli |
esenti |
immobili sfitti |
7%o |
aree edificabili |
7%o |
ogni altra tipologia non rientrante in quelle sopra specificate |
7%o |
2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23.12.1996 n. 662;
3. l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68, autenticata, in cui deve dichiarare la data dell’inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata AR, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
4. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
5. si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1 nonché della riduzione o detrazione di cui al punto 4 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
6. di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta Comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, della legge 23.12.1996 n. 662;
7. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata ai sensi di legge.
La presente deliberazione sarà comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.