ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE APPROVATA DAL COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO (PROV. DI VICENZA) IN MATERIA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L’ANNO 2007.

 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 DEL 13/03/2007

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

OMISSIS

 

RITENUTO confermare per l’anno 2007 l’I.C.I. nelle seguenti aliquote così come stabilite con deliberazione della G.C. n. 18 del 27/02/2003:

-ALIQUOTA DEL 5 PER MILLE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

-ALIQUOTA DIVERSIFICATA AL 7 PER MILLE PER LE AREE EDIFICABILI

-ALIQUOTA ORDINARIA DEL 6 PER MILLE PER GLI ALTRI FABBRICATI/TERRENI

di confermare per l’anno 2007 la seguente detrazione:

-€ 104,00 per l’abitazione principale

-di rettificare la descrizione per la fruizione della detrazione pari a € 220,00 di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di soggetti che si trovano in particolari condizioni e precisamente:

“il contribuente, unico componente del nucleo familiare, deve godere nell’anno precedente  della sola pensione sociale o solo trattamento minimo erogato dall’INPS, oltre al solo reddito dell’abitazione principale e dell’eventuale pertinenza classata catastalmente C/6 o C/7. Nel caso di più componenti il nucleo familiare (coniuge ed altri famigliari – situazione all’01/01 di ogni anno) il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell’abitazione principale e dell’eventuale pertinenza, dovrà essere costituito da sole pensioni sociali o solo trattamenti minimi erogati dall’INPS. Le proprietà vanno riferite all’01/01 di ogni anno e non vanno considerati i redditi non imponibili ai fini IRE

*nuclei con presenza all’interno di persona portatrice di handicap (L. 104/92) o di persona invalida al 100%, il cui stato sia certificato e a condizione che non risultino proprietari di altre unità immobiliari oltre all’abitazione principale e relative pertinenze (C/6 o C/7) e che il reddito per l’anno precedente del nucleo familiare non sia superiore a  € 15.493,71 lorde) – (non vanno considerati i redditi non imponibili ai fini IRE);

-di confermare che la richiesta documentata per la maggior detrazione dovrà essere depositata all’Ufficio Protocollo entro il termine previsto dalla normativa vigente per il versamento dell’imposta in acconto”. (…)

                                                DELIBERA

 

OMISSIS

 

di confermare per l’anno 2007 le aliquote ICI di cui alla delibera di G.C. n. 18/2003, di confermare per l’anno 2007 la detrazione per abitazione principale pari a € 104,00  e di rettificare la descrizione per la fruizione della detrazione pari a € 220,00 di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di soggetti che si trovano in particolari condizioni e precisamente:

“il contribuente, unico componente del nucleo familiare, deve godere nell’anno precedente  della sola pensione sociale o solo trattamento minimo erogato dall’INPS, oltre al solo reddito dell’abitazione principale e dell’eventuale pertinenza classata catastalmente C/6 o C/7. Nel caso di più componenti il nucleo familiare (coniuge ed altri famigliari – situazione all’01/01 di ogni anno) il reddito complessivo del nucleo familiare del soggetto passivo, oltre a quello dell’abitazione principale e dell’eventuale pertinenza, dovrà essere costituito da sole pensioni sociali o solo trattamenti minimi erogati dall’INPS. Le proprietà vanno riferite all’01/01 di ogni anno e non vanno considerati i redditi non imponibili ai fini IRE;

*nuclei con presenza all’interno di persona portatrice di handicap (L. 104/92) o di persona invalida al 100%, il cui stato sia certificato e a condizione che non risultino proprietari di altre unità immobiliari oltre all’abitazione principale e relative pertinenze (C/6 o C/7) e che il reddito per l’anno precedente del nucleo familiare non sia superiore a  € 15.493,71 lorde) – (non vanno considerati i redditi non imponibili ai fini IRE);

-di confermare che la richiesta documentata per la maggior detrazione dovrà essere depositata all’Ufficio Protocollo entro il termine previsto dalla normativa vigente per il versamento dell’imposta in acconto”. (…)