Il Sindaco Riccardo Lotto illustra la proposta in oggetto evidenziando come si confermino integralmente le aliquote fissate per l’anno precedente. Egli quindi passa a sottolineare le novità in tema di ICI stabilite con la recente legge finanziaria, con le nuove detrazioni sulla 1^ casa e con le altre agevolazioni disposte nel medesimo provvedimento. Il Sindaco conclude evidenziando che per gli appartamenti di residenza ordinari l’ICI risulta di fatto già azzerata.

Il Responsabile del Servizio finanziario Rag. Remigio Alessi conferma quanto anticipato dal Sindaco ed esprime preoccupazione per la determinazione dei trasferimenti statali in compensazione degli ulteriori sgravi ICI disposti nella finanziaria 2008.

Il Sindaco sottolinea come siano stati previsti ulteriori tagli statali sulla scorta di presunti risparmi relativi ad esempio ai cd. tagli al costo della politica.

Il Capogruppo di minoranza Davide Zaccaria chiede che i rimborsi statali siano previsti al titolo 2° dell’entrata.

Il Rag. Alessi sottolinea l’importanza di attendere i dati definitivi per una completa definizione delle relative poste di bilancio.

Il Capogruppo Zaccaria chiede se i pagamenti ICI con il modello F 24 abbiano comportato disagi.

Il Rag. Alessi rassicura sulla funzionalità del meccanismo, confermando la celerità del riversamento delle somme riscosse  con questa nuova modalità.

Il capogruppo Zaccaria annuncia il voto contrario del gruppo rappresentato richiamando le motivazioni già espresse lo scorso anno.

Il Sindaco Lotto ricorda che l’aumento deciso nel 2007 riguardava unicamente le aree edificabili, per le quali sussisteva una situazione di privilegio rispetto ai Comuni dell’area. Egli quindi passa ad elencare le aliquote confermate per il 2008.

L’Assessore Andrea Nardin sottolinea che non sono previsti aumenti.

Il capogruppo Zaccaria conferma la sua posizione.

Esaurita la discussione,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto prodotta dal competente Ufficio;

 

RICHIAMATE:

 

·       la precedente deliberazione di G.C. n. 283 del 18.10.1994, esecutiva, con la quale è stata determinata per l’anno 1994 l’aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

·       la precedente deliberazione di G.C. n. 327 del 28.10.1994, esecutiva, con la quale è stata confermata per l’anno 1995 l’aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

·       delibera di G.C. n. 338 del 23.10.1995, esecutiva, con la quale è stata ridotta per l’anno 1996 l’aliquota I.C.I. al 4;5 per mille per le sole abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, confermando l’aliquota del 5 per mille  per tutti gli altri immobili;

·       deliberazione di C.C. n. 11 del 14.03.1997, esecutiva, con la quale sono state confermate anche per il 1997 le due aliquote differenziate I.C.I., applicate nell’esercizio 1996;

·       deliberazione di C.C. n. 2 del 27.01.1998, esecutiva,  con la quale sono state rideterminate  le aliquote ICI per l’anno 1998;

·       deliberazione di C.C. n. 51 del 21.12.1998, esecutiva, con la quale sono state confermate per il 1999 le aliquote ICI, applicate nell’esercizio 1998;

·       deliberazione di C.C. n. 53 del 28.12.1999, esecutiva, con la quale sono state confermate per il 2000 le aliquote ICI, applicate nell’esercizio 1999;

·       deliberazione di G.C. n. 43 dell’08.02.2001, esecutiva, con la quale sono state confermate per il 2001 le aliquote ICI, applicate nell’esercizio 2000;

·       deliberazione di G.C. n. 19 del 31.01.2002, esecutiva, con la quale sono state confermate per il 2002 le aliquote ICI, applicate nell’esercizio 2001;

·       deliberazione di G.C. n. 40 del 03.04.2003, esecutiva, con la quale sono state confermate per il 2003 le aliquote ICI, applicate nell’esercizio 2002;

·       deliberazione di G.C. n. 32 del 26.02.2004, esecutiva, con la quale sono state confermate per il 2004 le aliquote ICI, applicate nell’esercizio 2003;

·       deliberazione di G.C. n. 190 del 28.12.2004, esecutiva, con la quale sono state confermate per il 2005 le aliquote ICI, applicate nell’esercizio 2004;

·       deliberazione di G.C. n. 211 del 22.12.2005, esecutiva, con la quale sono state confermate per il 2006 le aliquote ICI, applicate nell’esercizio 2006;

·       deliberazione di G.C. n. 15 del 13.03.2007, esecutiva, con la quale sono state confermate in parte per il 2007 le aliquote ICI, applicate nell’esercizio 2006;



 

VISTO il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni che se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal  1° gennaio dell’anno di riferimento.

 

VISTO che sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 287 dell’11 dicembre 2006, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno in data 30 novembre 2006, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2007.

 

VISTO il comma 156 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007)  che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ICI;

 

VISTO il combinato disposto degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo n. 504/92 come modificati dall’art. 3, 53° e 55° comma della Legge n. 662/96, che ammettono la determinazione dell’aliquota dell’imposta tra un minimo del 4 per mille ad un massimo del 7 per mille, con ipotesi di aliquota diversificata con riferimento a casi di immobili diversi dall’abitazione principale;

 

RICHIAMATO il D.L. 28.8.1995, n. 354 che all’art. 2 prevede la possibilità di deliberare un’aliquota I.C.I. ridotta in favore delle persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

RITENUTO altresi’, al fine di mantenere un adeguato livello di servizi, di confermare per l’anno 2008 le aliquote I.C.I. determinate nel 2007  come segue :

 

4,90 per mille

per le sole abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa

4,90 per mille

Per le pertinenze dell’abitazione principale adibite ad esclusivo ricovero di autoveicoli – Trattasi di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2-C6-C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato

6,50 per mille

Per tutti gli altri immobili presupposto d’imposta

7,00 per mille

Per le aree edificabili

 

RITENUTO   di confermare anche per il 2008 che  detrazione di Legge per abitazione principale di € 103,29 sia elevata ad € 155,00 (rapportata all’anno) per le abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, limitatamente a nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore ad € 26.000,00 se da lavoro dipendente ed € 16.000,00 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidità superiore ai 2/3;

 

RITENUTO di confermare anche per il 2008 che la detrazione di Legge per abitazione principale di € 103,29 sia elevata  ad € 155,00 (rapportata all’anno) per le abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, titolari di un mutuo in ammortamento  stipulato per il suo acquisto, limitatamente al soggetto con un reddito complessivo lordo inferiore ad € 26.000,00 se da lavoro dipendente ed € 16.000,00 se da lavoro autonomo e proprietario della sola abitazione principale.

 

VISTO l’art. 3, 56° comma, della Legge n. 662/96 il quale, in tema di ICI, prevede la possibilità di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanatori a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

RITENUTO di fare propria questa opportunità ai fini delle ripercussioni che essa può avere, a favore dello specifico contribuente, ai fini della detrazione d’imposta sull’abitazione principale e sull’applicazione delle aliquote d’imposta agevolata;

 

VISTI i pareri favorevoli e previamente formulati ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.lgs. 267/2000, ed inseriti nel presente provvedimento;

 

VERIFICATA dal Segretario Comunale la conformità del presente provvedimento in ordine alle Leggi allo Statuto ed ai Regolamenti;

 

CON votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente:

favorevoli: n. 10

astenuti: n. 0

contrari: n. 2 (Cons. Davide Zaccaria, Michela Raffaello)

 

 

D E L I B E R A

 

 

1. di determinare, ai fini dell’Imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2008, l’aliquota ICI nelle seguenti misure:

 

 

4.90 per mille

per le sole abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa

4.90 per mille

Per le pertinenze  della abitazione principale adibite ad esclusivo ricovero di autoveicoli - Trattasi di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2-C6-C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato

7,00 per mille

Per le aree edificabili

6.50 per mille

Per tutti gli altri immobili presupposto d’imposta

 

 

2. di prendere atto che ai sensi dell’art. 8, 2° comma del D. Lgs. n. 504/92, come novellato, la detrazione d’imposta per l’abitazione principale è di  € 103,29  rapportata all’anno;

 

3. di prendere, altresì, atto che l’art. 1 commi 5-8 della L. 244/2007 (cd. Legge finanziaria 2008) ha stabilito una maggiore detrazione per l’abitazione principale pari all’1,33 per mille del valore catastale dell’immobile fino ad un massimo di € 200,00, con esclusione delle abitazioni iscritte alle categorie catastali A1, A8 e A9;

 

4. di stabilire che per l’anno  2008 la suddetta detrazione di Legge per l’abitazione principale è elevata ad € 155,00 (rapportata all’anno) per le abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, limitatamente a nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore ad € 26.000,00 se da lavoro dipendente ed € 16.000,00 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidità superiore ai 2/3;

 

5. di stabilire altresì che per l’anno 2008 la citata detrazione di Legge per l’abitazione principale è elevata ad € 155,00 (rapportata all’anno) per le abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, titolari di un mutuo in ammortamento stipulato per il suo acquisto, limitatamente al soggetto con un reddito complessivo lordo inferiore ad €26.000,00 se da lavoro dipendente ed € 16.000,00 se da lavoro autonomo e proprietario della sola abitazione principale.

 

6. Che le detrazioni per abitazione principale di cui ai punti 4. e 5. potranno essere utilizzate previa compilazione della modulistica predisposta dall’ufficio tributi.

 

7. di considerare ai fini ICI come abitazione principale (con le conseguenti applicazioni in termini di aliquota agevolate e di detrazione d’imposta) l’ipotesi considerata all’.art. 3, 56° comma, della Legge n. 662/96 in premessa richiamato;

 

8. di incaricare il responsabile dell’ufficio tributi ad attivarsi per la pubblicazione in estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, 4° comma D.Lgs. 446/97.