D E L I B E R A
1. di determinare, ai fini dell’Imposta Comunale sugli immobili per l’anno 2007, l’aliquota ICI nelle seguenti misure:
4.90 per mille |
per le sole abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa |
4.90 per mille |
Per le pertinenze della abitazione principale adibite ad esclusivo ricovero di autoveicoli - Trattasi di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2-C6-C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato |
7,00 per mille |
Per le aree edificabili |
6.50 per mille |
Per tutti gli altri immobili presupposto d’imposta |
2. di prendere atto che ai sensi dell’art. 8, 2° comma del D. Lgs. n. 504/92, come novellato, la detrazione d’imposta per l’abitazione principale è di € 103,29 rapportata all’anno;
3. di stabilire che per l’anno 2007 la suddetta detrazione di Legge per l’abitazione principale è elevata ad € 155,00 (rapportata all’anno) per le abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, limitatamente a nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore ad € 26.000,00 se da lavoro dipendente ed € 16.000,00 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidità superiore ai 2/3;
4. di stabilire altresì che per l’anno 2007 la citata detrazione di Legge per l’abitazione principale è elevata ad € 155,00 (rapportata all’anno) per le abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, titolari di un mutuo in ammortamento stipulato per il suo acquisto, limitatamente al soggetto con un reddito complessivo lordo inferiore ad €26.000,00 se da lavoro dipendente ed € 16.000,00 se da lavoro autonomo e proprietario della sola abitazione principale.
5. Che le detrazioni per abitazione principale di cui ai punti 3. e 4. potranno essere utilizzate previa compilazione della modulistica predisposta dall’ufficio tributi.
7. di considerare ai fini ICI come abitazione principale (con le conseguenti applicazioni in termini di aliquota agevolate e di detrazione d’imposta) l’ipotesi considerata all’.art. 3, 56° comma, della Legge n. 662/96 in premessa richiamato;
8. di incaricare il responsabile dell’ufficio tributi ad attivarsi per la pubblicazione in estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, 4° comma D.Lgs. 446/97;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva, separata votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: