D E L I B E R A
1. di confermare per l’anno 2006, le aliquote ICI determinate per l’anno 2005 come segue:
4.90 per mille |
per le sole abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa |
4.90 per mille |
Per le pertinenze della abitazione principale adibite ad esclusivo ricovero di autoveicoli - Trattasi di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2-C6-C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato |
6.50 per mille |
Per tutti gli altri immobili presupposto d’imposta |
2. di prendere atto che ai sensi dell’art. 8, 2° comma del D. Lgs. n. 504/92, come novellato, la detrazione d’imposta per l’abitazione principale è di € 103,29 rapportata all’anno;
3. di introdurre una nuova detrazione di € 155,00 (rapportata all’anno) per le abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, limitatamente a nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore ad € 25.822,84 se da lavoro dipendente ed € 15.493,71 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidità superiore ai 2/3;
4. di considerare ai fini ICI come abitazione principale (con le conseguenti applicazioni in termini di aliquota agevolate e di detrazione d’imposta) l’ipotesi considerata all’.art. 3, 56° comma, della Legge n. 662/96 in premessa richiamato;